IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 settembre
1982,  n.  904,  concernente  l'attuazione della direttiva CEE 76/769
relativa  all'immissione  sul  mercato e all'uso di talune sostanze e
preparati pericolosi;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n.  215,  attuazione  delle  direttive  CEE  numeri  83/478  e 85/610
recanti,  rispettivamente  la  quinta e la settima modifica (amianto)
della direttiva CEE n. 76/769;
    Vista  la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993,
ed  in  particolare  l'art.  27  che ha introdotto nel citato decreto
presidenziale n. 904 del 1982, l'art. 1-bis;
    Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 29 luglio 1994,
pubblicato  nel  supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   n.  288  del  10 dicembre  1994,  concernente
l'attuazione  delle  direttive  89/677/CEE,  91/173/CEE, 91/338/CEE e
91/339/CEE  recanti  rispettivamente,  l'ottava, la nona, la decima e
l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 12 agosto 1998,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  14  del  13 gennaio  1999,  concernente  il
recepimento  delle  direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE,
97/56/CE  e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed
adeguamenti   al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della  stessa
direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica,
secondo  e  terzo  adeguamento,  quindicesima  e sedicesima modifica,
quarto adeguamento;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' 13 dicembre 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67
del   21 marzo  2000,  concernente  il  recepimento  delle  direttive
1999/43/CE  e  1999/51/CE  recanti rispettivamente la diciassettesima
modifica  della  direttiva  76/769/CEE  e  il  quinto  adeguamento al
progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21 marzo 2000,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138
del  15 giugno  2000,  concernente  il  recepimento  della  direttiva
94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  12 marzo  2003,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96
del  26 aprile  2003,  concernente  il  recepimento  della  direttiva
2002/61/CE,   recante   diciannovesima   modifica   della   direttiva
76/769/CEE;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute 11 febbraio 2003,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  15 maggio  2003,  concernente  il  recepimento  della  direttiva
2002/62/CE,   recante   nono   adeguamento   al   progresso   tecnico
dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  17 aprile 2003,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185
dell'11 agosto  2003,  concernente  il  recepimento  delle  direttive
2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo,
ottavo   adeguamento  al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della
direttiva  76/769/CEE  e  ventiquattresima  modifica  della direttiva
76/769/CEE;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute 17 ottobre 2003,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302
del  31 dicembre  2003,  concernente  il  recepimento delle direttive
2002/45/CE,  2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima
modifica   della  direttiva  76/769/CE  ed  il  decimo  e  dodicesimo
adeguamento  al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della medesima
direttiva;
    Visto  il  decreto  del  Ministero  della  salute  10 maggio 2004
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
24 agosto  2004,  n  198,  che  recepisce  la  direttiva  comunitaria
2003/53/CE, recante la 26ª modifica della direttiva 76/769/CEE;
    Visto  il  decreto  del  Ministero  della  salute  18 giugno 2004
recante   il   recepimento   della   direttiva   2003/36/CE,  recante
venticinquesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del 27 luglio 1976
del Consiglio, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul
mercato  e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze
classificate   come   cancerogene,   mutagene   o   tossiche  per  la
riproduzione   CMR),   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n. 198;
    Visto  il  decreto  del  Ministero  della salute 14 dicembre 2004
pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
dell'8 febbraio  2005  n.  31, che recepisce la direttiva comunitaria
1999/77/CE,  che  adegua  per  la  sesta  volta  al progresso tecnico
l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE;
    Visto  il  decreto  del  Ministero  della  salute 18 ottobre 2006
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
4 gennaio   2006   n.  3,  che  recepisce  le  direttive  comunitarie
2005/59/CE  e  2005/69/CE  recanti  la  ventottesima e ventisettesima
modifica dell'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE;
    Vista  la  direttiva  2005/90/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio,  che  modifica  per  la  29ª volta la direttiva 76/769/CEE
(sostanze  classificate  come cancerogene, mutagene o tossiche per la
riproduzione - c/m/r);
                              Decreta:

                               Art. 1.

    1.  L'appendice  dell'allegato  al decreto ministeriale 12 agosto
1998   che  modifica  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 settembre  1982,  n.  904, aggiornata, relativamente alle sostanze
classificate   come   cancerogene,   mutagene   o   tossiche  per  la
riproduzione  -  cmr  -,  dal  decreto  del Ministro della salute del
18 giugno 2004, e' modificata conformemente al presente decreto.