LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
        LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

    Nell'odierna seduta del 10 maggio 2007:
    Visti  gli  articoli 2,  comma  1,  lettera b)  e  4  del decreto
legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  che  attribuiscono  a questa
Conferenza la facolta' di promuovere e sancire accordi tra il Governo
e  le  Regioni e le Province autonome, in attuazione del principio di
leale   collaborazione,  al  fine  di  coordinare  l'esercizio  delle
rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
    Visto il decreto del Ministro della salute del 18 maggio 2001, n.
279, recante il Regolamento di istituzione della rete nazionale delle
malattie  rare  e  di  esenzione  dalla partecipazione al costo delle
relative  prestazioni  sanitarie,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
    Visto,  in  particolare, l'art. 2 del citato decreto ministeriale
che  demanda  al  Ministro  della  salute l'individuazione dei Centri
interregionali  di  riferimento  per  le  malattie rare sulla base di
criteri  di  individuazione  e  di  aggiornamento  concertati  con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano;
    Visto  il  Piano  sanitario  nazionale  2006-2008  che afferma la
necessita' di pervenire all'identificazione di presidi di riferimento
sovra-regionali o nazionali per malattie estremamente rare cosi' come
per quelle che richiedono trattamenti particolarmente impegnativi;
    Vista  la  sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio, sezione terza-ter, n. 14382 del 4 dicembre 2004 e la decisione
del  Consiglio  di  Stato  n. 7085/2005 con le quali si riconosce che
l'individuazione  dei  Centri  interregionali  per  le  malattie rare
costituisce parte integrante dei Livelli essenziali di assistenza;
    Visto  il  documento  elaborato dalla Commissione di studio sulle
malattie rare, istituita presso il Ministero della salute con decreto
ministeriale 18 aprile 2000;
    Vista  la  nota in data 13 luglio 2006, con la quale il Ministero
della  salute  ha  proposto uno schema di accordo recante «Criteri di
individuazione  e  di  aggiornamento  dei  Centri  interregionali  di
riferimento per le malattie rare»;
    Considerato  che  nel  corso  delle riunioni tecniche svoltesi il
12 ottobre   2006,   il  10 gennaio  2007  e  il  24 aprile  2007,  i
rappresentanti  delle  Regioni  e  Province  autonome e dei Ministeri
interessati,  tenuto conto delle osservazioni formulate dalle Regioni
e Province autonome medesime, hanno congiuntamente elaborato un nuovo
schema   di  accordo  concernente  il  riconoscimento  di  Centri  di
coordinamento  regionali e/o interregionali, di Presidi assistenziali
sovraregionali  per  patologie a bassa prevalenza e l'attivazione dei
registri regionali ed interregionali delle malattie rare;
    Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome,
Sancisce accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:
    Il  Governo  e  le  Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano convengono:
      sull'importanza  delle  reti regionali ed interregionali per le
malattie  rare,  costituite  secondo  quanto  stabilito dalle singole
regioni  o  da  gruppi  di  regioni  associate, per dare una risposta
complessiva ai bisogni dei cittadini affetti da malattie rare;
      che  la rete nazionale per le malattie rare e' costituita dalle
reti regionali e/o interregionali, coordinate tra loro;
      che, laddove compatibile con l'assetto organizzativo regionale,
sia  favorito  il riconoscimento di Centri di coordinamento regionali
e/o   interregionali   che   garantiscano,  ciascuna  per  il  bacino
territoriale  di  competenza, lo svolgimento delle seguenti funzioni,
previste dal decreto ministeriale n. 279/2001:
        a) la  gestione del Registro regionale o interregionale delle
malattie  rare, coordinata con i registri territoriali ed il Registro
nazionale,  fatte  salve  le diverse modalita' organizzative adottate
dalle regioni;
        b) lo scambio delle informazioni e della documentazione sulle
malattie  rare  con gli altri Centri regionali o interregionali e con
gli organismi internazionali competenti;
        c) il  coordinamento  dei  Presidi  della  rete,  al  fine di
garantire  la  tempestiva  diagnosi  e l'appropriata terapia, qualora
esistente,   anche   mediante   l'adozione  di  specifici  protocolli
concordati;
        d) la  consulenza  ed  il  supporto  ai  medici  del Servizio
sanitario   nazionale   in   ordine   alle   malattie  rare  ed  alla
disponibilita' dei farmaci appropriati per il loro trattamento;
        e) la collaborazione alle attivita' formative degli operatori
sanitari e del volontariato ed alle iniziative preventive;
        f) l'informazione  ai  cittadini  ed  alle  associazioni  dei
malati  e  dei  loro  familiari  in ordine alle malattie rare ed alla
disponibilita' dei farmaci;
      che  i  Centri  di  coordinamento  regionali  o  interregionali
devono:
        assicurare  il  collegamento funzionale con i singoli Presidi
della rete per le malattie rare;
        raccogliere le richieste di medici e/o pazienti e smistare le
richieste verso i Presidi della Rete;
        assicurare  la  presenza di un'autonoma struttura in grado di
supportare  l'attivita'  di  raccolta  e  smistamento di informazioni
attraverso  linee telefoniche dedicate, inserimento e ricerca in rete
di notizie;
        assicurare la presenza di personale dedicato;
        assicurare  la  disponibilita'  di  reti  di  comunicazione e
operative  attraverso lo sviluppo di adeguati collegamenti funzionali
tra i servizi sociosanitari delle ASL ed i Presidi della Rete al fine
di  garantire  la  presa  in carico dei pazienti e delle famiglie, la
continuita' delle cure e l'educazione sanitaria;
        costituire   punto   di   riferimento   privilegiato  per  le
associazioni dei pazienti e dei loro familiari;
      sull'attivazione  dei  registri  regionali  (o  interregionali)
delle  malattie rare anche al fine di acquisire informazioni utili al
riconoscimento  dei  Presidi  della rete, di garantire l'operativita'
delle reti e incrementare le conoscenze sulle malattie rare;
      che le Regioni si impegnano ad attivare i registri regionali (o
interregionali)  sulle  malattie  rare  entro  il  31 marzo  2008 e a
garantire il collegamento con il registro nazionale presso L'ISS;
      che il Registro nazionale produca le evidenze epidemiologiche a
supporto   della   definizione   e   dell'aggiornamento  dei  Livelli
essenziali   di   assistenza,   nonche'   delle   politiche  e  della
programmazione nazionale;
      che  i  Registri regionali siano a supporto del governo e della
programmazione  a  livello  locale  e  della  gestione  dei servizi e
dell'assistenza dei pazienti;
      che le Regioni alimentino il registro nazionale con il seguente
set   minimo   di   dati,   riferiti   al  paziente  al  momento  del
riconoscimento dell'esenzione per malattia rara:
      identificativo  univoco  dell'utente,  corredato dalle restanti
informazioni   dell'anagrafica   standard   dei   flussi  informativi
sanitari;
        condizione: vivo-morto (specificare la data del decesso);
        diagnosi  della  patologia  (definita  in  base  al codice di
esenzione del decreto ministeriale n. 279/2001);
        Regione,  ente,  struttura (codici nazionali standard) che ha
effettuato la diagnosi;
        data di esordio della malattia;
        data della diagnosi;
        farmaco orfano erogato;
      che  i  dati  dei  registri  siano  rilevati  solo  dai presidi
identificati  dalle  Regioni  mediante atti formali e siano trasmessi
all'ISS  dalla  Regione  o  dal Centro di coordinamento delegato o da
altra struttura indicata dalla Regione stessa;
      che  il  Ministero  della  salute,  tramite l'ISS predisponga e
metta  a  disposizione report annuali sui dati aggregati raccolti dal
Registro nazionale;
      che  i  dati  raccolti dal Registro nazionale siano annualmente
oggetto  di  una  valutazione  congiunta da parte del Ministero della
salute, dell'ISS e delle Regioni;
      sull'attivazione di un Tavolo, cui partecipa il Ministero della
salute,  l'AIFA  e  le  Regioni,  volto  a  definire le problematiche
connesse all'erogazione dei farmaci orfani ai pazienti in trattamento
e segnalati al Registro nazionale con le modalita' sopra descritte;
      che,  decorso  un  anno dalla data di approvazione del presente
accordo, il suo contenuto sara' oggetto di revisione anche al fine di
valutare,  sulla  base delle informazioni rilevate dai Registri circa
l'attivita'   svolta   dalle  reti  regionali,  l'identificazione  di
eventuali   presidi  nazionali  o  europei  dedicati  alle  patologie
rarissime,  secondo  i  criteri  riportati  nell'allegato 1 che forma
parte integrante del presente accordo;
      sulla   necessita'   di   sviluppare   protocolli  o  algoritmi
diagnostico-terapeutici  che definiscano i percorsi assistenziali del
paziente  affetto  da  malattia  rara  e  documentino  l'adozione  di
procedure  organizzative  che prevedano l'approccio interdisciplinare
al  paziente,  l'integrazione con i servizi territoriali ed il medico
di  medicina  generale/pediatra  di  libera  scelta  per l'erogazione
dell'assistenza  in  ambito  domiciliare  o  nel  luogo  piu'  vicino
all'abitazione del paziente e l'attivita' di follow up a distanza;
      sulle  seguenti  caratteristiche dei Presidi nazionali dedicati
alla  diagnosi  e  cura  di pazienti con patologie a bassa prevalenza
(&60;1/106):
        A.     documentata     esperienza    diagnostica,    clinica,
assistenziale:
          a)  svolgimento  di  qualificata attivita' di ricerca sulle
malattie  rare,  valutata  secondo  criteri oggettivi condivisi dalla
comunita'  scientifica,  con  particolare  riferimento  alla  ricerca
clinica ed alla sperimentazione di terapie innovative;
          b) numero  di  nuove  diagnosi  ed  eta'  dei  soggetti (da
documentarsi,  a  regime,  tramite  analisi  dei  dati  del  Registro
Nazionale delle MR);
          c) percentuale  di  casi diagnosticati provenienti da altre
Province  della stessa Regione e da altre Regioni (da documentarsi, a
regime, tramite analisi dei dati del Registro Nazionale delle MR);
          d) numero di casi trattati per gruppo di patologia e classe
d'eta';
          e) percentuale   di  casi  trattati  provenienti  da  altre
Province della stessa Regione e da altre Regioni;
        B.  dotazione strutturale e funzionale certificata al momento
dell'individuazione del presidio sovraregionale:
          a) Idonea    dotazione,   garantita   anche   mediante   il
collegamento  funzionale  tra  strutture  diverse,  definito con atti
formali,  di  strutture  di  supporto  e  di  servizi  complementari,
inclusi, per le malattie che lo richiedono:
            servizi per l'emergenza;
            laboratori  specializzati per la diagnostica biochimica e
genetico-molecolare della malattia di interesse;
          b) utilizzo  di procedure standard per la valutazione delle
tecnologie nell'ambito dell'HTA;
          c) disponibilita'  di  un sistema informativo e di supporto
informatico idoneo all'attivita' da svolgere;
          d) disponibilita'     di     organico    numericamente    e
funzionalmente adeguato all'attivita' da svolgere;
          e) presenza  di  funzioni  per la valutazione e la gestione
del  Governo  clinico,  mediante il piano per la gestione del rischio
clinico e l'utilizzo di report secondo metodologia strutturata;
          f) accesso a banche dati nazionali ed internazionali;
          g) adozione  di  soluzioni che garantiscano la facilita' di
accesso da parte dei pazienti;
        C.   essere   funzionalmente   e   strutturalmente   inserito
all'interno   di   reti   formali  regionali  e/o  sovraregionali  di
assistenza per le malattie rare;
        D.      dotazione      di      protocolli     o     algoritmi
diagnostico-terapeutici  che  definiscano  i percorsi assistenziali e
documentino  l'adozione  di  procedure  organizzative funzionali alla
gestione   dell'assistenza   del   paziente  con  malattia  rara,  ad
includere:
          a) approccio interdisciplinare al paziente;
          b) integrazione  con i servizi territoriali ed il medico di
medicina  generale/pediatra di libera scelta per tutte le prestazioni
che  possono  essere  svolte nel luogo piu' vicino all'abitazione del
paziente o in ambito domiciliare;
          c) attivita' di follow up a distanza.
      Roma, 10 maggio 2007
                                           Il Presidente: Lanzillotta
Il Segretario: Busia