IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto  il  Regolamento  CE  n.  1493/99 del Consiglio del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto  il  Regolamento CE n. 753/02 della Commissione del 29 aprile
2002  ed  in  particolare  l'art.  19  concernente  disposizioni  per
l'indicazione delle varieta' di viti in etichettatura;
  Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1995 con il quale e' stata
riconosciuta l'Indicazione Geografica Tipica dei vini «Marche»;
  Vista  la  domanda,  fatta  propria dalla regione Marche, intesa ad
ottenere  la possibilita' di utilizzare il riferimento al nome di due
vitigni  nella  designazione  e  presentazione  dei vini da tavola ad
indicazione geografica tipica «Marche»;
  Visto  il  parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la
tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni   geografiche   tipiche   dei  vini  nella  riunione  del
31 gennaio  2007,  in  merito  alla  possibilita'  di  utilizzare  il
riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione
dei  vini  da  tavola  ad indicazione geografica tipica «Marche» e la
relativa   proposta   di  modifica  del  disciplinare  di  produzione
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 40 del
17 febbraio 2007;
  Vista  l'istanza  della  regione  Marche  presentata  con  nota  n.
58076126  del  26 marzo  2007  intesa  a specificare che l'istanza di
modifica in questione, deve far riferimento esclusivamente ai vitigni
singolarmente  elencati  per  le  relative  tipologie  all'art. 2 del
disciplinare di produzione;
  Visto il parere, espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  nella  riunione  del 19 aprile 2007,
favorevole all'accoglimento della citata istanza regionale;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,   ulteriori   istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli
interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
  Ritenuto   pertanto   necessario   procedere   alla   modifica  del
disciplinare   di  produzione  dei  vini  da  tavola  ad  indicazione
geografica   tipica   «Marche»   ed   all'approvazione  del  relativo
disciplinare  di  produzione  dei vini in argomento in conformita' al
parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di  produzione  dei vini da tavola ad indicazione
geografica  tipica  «Marche»,  riconosciuto  con decreto ministeriale
11 ottobre  1995,  e'  sostituito  per  intero  dal  testo annesso al
presente  decreto  le  cui  disposizioni  entrano in vigore a partire
dalla vendemmia 2007.