IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il Regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il Regolamento CE n. 753/02 della Commissione del 29 aprile 2002 ed in particolare l'art. 19 concernente disposizioni per l'indicazione delle varieta' di viti in etichettatura; Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1995 con il quale e' stata riconosciuta l'Indicazione Geografica Tipica dei vini «Marche»; Vista la domanda, fatta propria dalla regione Marche, intesa ad ottenere la possibilita' di utilizzare il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Marche»; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 31 gennaio 2007, in merito alla possibilita' di utilizzare il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Marche» e la relativa proposta di modifica del disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2007; Vista l'istanza della regione Marche presentata con nota n. 58076126 del 26 marzo 2007 intesa a specificare che l'istanza di modifica in questione, deve far riferimento esclusivamente ai vitigni singolarmente elencati per le relative tipologie all'art. 2 del disciplinare di produzione; Visto il parere, espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 19 aprile 2007, favorevole all'accoglimento della citata istanza regionale; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Marche» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Marche», riconosciuto con decreto ministeriale 11 ottobre 1995, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2007.