IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Vista  la  domanda presentata dall'Associazione Farro di Monteleone
di  Spoleto,  con  sede  in  Monteleone  di  Spoleto (Perugia), Corso
Vittorio  Emanuele n. 45, presso Palazzo Comunale, intesa ad ottenere
la  registrazione della denominazione Farro di Monteleone di Spoleto,
ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;
  Vista  la  nota protocollo n. 4656 dell'11 maggio 2007 con la quale
il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal
regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario
competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla
documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza con la quale l'Associazione Farro di Monteleone di
Spoleto,  ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa,
ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6  del  predetto  Regolamento (CE) n.
510/2006,  espressamente  esonerando lo Stato italiano, e per esso il
Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da
qualunque    responsabilita',    presente   e   futura,   conseguente
all'eventuale   mancato   accoglimento  della  citata  istanza  della
denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente
sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio
faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello   nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del  citato
Regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  Farro di
Monteleone  di  Spoleto, in attesa che l'organismo comunitario decida
sulla  domanda  di  riconoscimento  della  denominazione  di  origine
protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione Farro
di Monteleone di Spoleto, assicuri la protezione a titolo transitorio
e  a  livello  nazionale  della  denominazione Farro di Monteleone di
Spoleto,  secondo  il  disciplinare  di produzione allegato alla nota
protocollo n. 4656 dell'11 maggio 2007, sopra citata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento
(CE) n. 510/2006, alla denominazione Farro di Monteleone di Spoleto.