IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il dott. Di Rosa Piero, cittadino
italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione
in  «Cirurgia Plastica» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio
in  Italia  della  professione  di  medico  specialista  in chirurgia
plastica e ricostruttiva;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento  recante  norme  di  attuazione  del  T.U.  a norma
dell'art.  1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare   il  comma 7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12
del  decreto  legislativo  n.  115 del 1992 e all'art. 14 del decreto
legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 20 aprile 2004 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto   disposto   dall'art.  6,  comma 1  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'esito  della  prova  attitudinale  effettuata  in data 3 e
13 aprile  2007,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 1,  del gia' citato
decreto  legislativo  n.  115/1992  a seguito della quale il dott. Di
Rosa Piero e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di Medico specialista in chirurgia plastica
e ricostruttiva;
  Preso  atto  che  il  dott.  Di  Rosa  Piero e' iscritto all'Ordine
provinciale  dei  medici  chirurghi  e  degli odontoiatri di Roma dal
30 dicembre 1980;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1. Il titolo di specializzazione in «Cirurgia Plastica», rilasciato
in data 25 maggio 1998 dalla «Pontificia Universidade catolica do Rio
Grande  do  Sul»  di Porto Alegre (Republica Federativa do Brasil) al
dott.  Di  Rosa  Piero,  cittadino italiano, nato a Roma il 29 giugno
1953,  e'  riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello
svolgimento   delle  attivita'  sanitarie  nell'ambito  del  Servizio
sanitario  nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione
in materia.
  2.  Il  dott. Di Rosa Piero e' autorizzato ad esercitare in Italia,
quale  lavoratore  autonomo  o  dipendente,  la professione di medico
specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva;
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del  Presidente  della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora non
sia  esibito  dal  sanitario al relativo Ordine professionale per gli
adempimenti di competenza, perde efficacia trascorsi due anni dal suo
rilascio.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
                                      Il direttore generale: Leonardi