IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista   l'istanza   con   la   quale  la  sig.ra  Levchyshyna  Olga
Georgiyivna,  cittadina  ucraina,  ha  chiesto  il riconoscimento del
titolo  «Dyplom spetsialista» JIE n. 001444 conseguito in Ucraina, ai
fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art.  1,  comma 6,  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286»
e successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo il decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare   il  comma 7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12
del  decreto  legislativo  n. 115 del 1992 ed all'art. 14 del decreto
legislativo  n. 319/1994, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha
ritenuto  di  applicare  alla  richiedente  la misura compensativa ai
sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data
26 febbraio  e  9 marzo 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia'
citato  decreto  legislativo  n.  115/1992,  a seguito della quale la
sig.ra Levchyshyna Olga Georgiyivna e' risultata idonea;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:

  1. Il titolo «Dyplom spetsialista» JIE n. 001444 rilasciato in data
28 giugno  1996 dall'Istituto universitario statale di medicina «M.I.
Pyrogov»   di   Vinnytsya  (Ucraina)  alla  sig.ra  Levchyshyna  Olga
Georgiyivna,  nata  a  Yaltushkiv  (Ucraina)  il  15  aprile 1973, e'
riconosciuto  quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di medico chirurgo.
  2.  La  dott.ssa  Levchyshyna  Olga  Georgiyivna  e' autorizzata ad
esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la
professione  di  medico  chirurgo,  previa  iscrizione all'ordine dei
medici  chirurghi  e degli odontoiatri territorialmente competente ed
accertamento  da  parte  dell'ordine  stesso  della  conoscenza della
lingua   italiana   e   delle   speciali  disposizioni  che  regolano
l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286 e successive modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario  non  si  iscriva  ai  relativo  albo  professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 aprile 2007
                                      Il direttore generale: Leonardi