IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la quale il sig. Ghirimoldi Nicolas Alberto,
cittadino  argentino,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del titolo di
«Medico»  conseguito  in  Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia
della professione di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma
dell'art.  1,  comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare   il  comma 7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12
del  decreto  legislativo  n. 115 del 1992 ed all'art. 14 del decreto
legislativo  n. 319/1994, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto   disposto  dall'art.  6,  comma 1,  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data
26 febbraio  e  9 marzo 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia'
citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig.
Ghirimoldi Nicolas Alberto e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:

  1.  Il titolo di «Medico» rilasciato in data 9 novembre 1987, dalla
«Universidad  Nacional  de  Rosario»  (Santa Fe' - Argentina) al sig.
Ghirimoldi  Nicolas  Alberto,  nato a Casilda (Argentina) il 12 marzo
1961,  e'  riconosciuto  quale  titolo  abilitante per l'esercizio in
Italia della professione di medico chirurgo.
  2. Il dott. Ghirimoldi Nicolas Alberto e' autorizzato ad esercitare
in  Italia,  come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di
medico  chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e
degli  odontoiatri  territorialmente  competente  ed  accertamento da
parte  dell'Ordine  stesso  della  conoscenza della lingua italiana e
delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in
Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286 e successive modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 aprile 2007
                                      Il direttore generale: Leonardi