IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  1° dicembre 1986, n. 870, ed in specie l'art. 18,
comma 1,  e  l'allegata  tabella 3 con la quale sono state fissate le
tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione;
  Viste  le modifiche apportate alla predetta tabella 3 allegata alla
legge  n.  870  del  1986,  ed  in specie dall'art. 405, comma 4, del
decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  con  il  quale e' stata
rimodulata  la declaratoria delle voci tariffarie 2, 4 e 6, dall'art.
9  del  decreto-legge  15 giugno  1988,  n.  201, convertito in legge
5 agosto  1988,  n. 328, con il quale e' stato ridefinito l'ammontare
della tariffa applicabile alla voce tariffaria 3, nonche' dal decreto
del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti 5 settembre 2005
con  il  quale,  in  attuazione  dell'art.  1, comma 238, della legge
30 dicembre   2004,   n.  311  (legge  finanziaria  2005),  e'  stato
ridefinito l'ammontare della tariffa applicabile alla voce tariffaria
2;
  Visto  l'art.  1,  comma 921,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge  finanziaria 2007), il quale prevede che, con decreto adottato
dal  Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e' stabilito un incremento delle tariffe applicabili
per le operazioni in materia di motorizzazione in modo da assicurare,
su  base  annua, maggiori entrate pari ad almeno cinquanta milioni di
euro;
  Preso  atto  di  dover  procedere  con  separato  decreto, ai sensi
dell'art.  1,  comma 923,  della medesima legge n. 296 del 2006, alla
fissazione  delle  nuove  tariffe  applicabili  per  le operazioni di
revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Ritenuto  di dover provvedere a garantire la piena attuazione degli
obiettivi  finanziari  perseguiti  dal  legislatore  assicurando,  al
contempo,  il minor impatto sull'utenza dei costi dei servizi erogati
in  materia  di  motorizzazione  che  presentano,  su  base annua, la
maggiore incidenza numerica;
                              Decreta:
                               Art. 1
    1.   Per  il  biennio  2007-2008,  le  tariffe  applicabili  alle
operazioni  in  materia di motorizzazione di cui alle voci tariffarie
1,  2,  3,  4,  5  e  6  della  tabella  3  allegata alla legge legge
1° dicembre  1986,  n. 870, sono indicate nell'Allegato A al presente
decreto.
    2.  A  scadenza  del  biennio,  le tariffe di cui al comma 1 sono
ridefinite,  a  norma  dell'art.  18, comma 4, della legge n. 870 del
1986,  in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della
vita nonche' agli incrementi del costo dei servizi.
    3.  Le  tariffe  di  cui  al  comma 1  si  applicano  a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica taliana.

      Roma, 12 aprile 2007


                                            Il Ministro dei trasporti
                                                      Bianchi


II Ministro dell'economia
    e delle finanze
    Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2007
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 4, foglio n. 334