1. Tra le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attivita'
di  vigilanza  nei  confronti  degli  istituti  di moneta elettronica
assumono  rilievo  quelle  relative  alla  composizione  degli organi
amministrativi, di controllo e di direzione.
    Al  riguardo, la Circolare in oggetto - al Capitolo II, Sezione V
-  stabilisce,  a carico degli IMEL, l'invio alla Banca d'Italia, con
riferimento ai soggetti che rivestono le cariche sociali, della copia
del  verbale  di  accertamento  dei  requisiti  di professionalita' e
onorabilita' previsti dalla vigente normativa.
    Cio'  posto,  con il presente aggiornamento, si prevede anche per
gli  IMEL - analogamente a quanto stabilito per le altre tipologie di
intermediari   vigilati   -   l'invio  di  informazioni  elettroniche
concernenti la composizione aggiornata degli organi sociali per mezzo
della procedura «Organi Sociali» (Or.So.).
    Gli  IMEL  devono  pertanto segnalare la composizione complessiva
dei   propri  organi  sociali  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
iscrizione   nell'albo;   entro   quindici   giorni   dalla  data  di
accettazione  della nomina andranno altresi' comunicate le variazioni
nella composizione degli organi medesimi.
    Le segnalazioni sono prodotte su supporto elettronico utilizzando
la   procedura   OR.SO.,   fornita   dalla  Banca  d'Italia  all'atto
dell'iscrizione.
    2. La disciplina prudenziale degli IMEL prevede, fra l'altro, che
l'ammontare  dei  depositi  a  vista  presso un unica banca non possa
eccedere  il  25%  delle  passivita'  totali  a  fronte  della moneta
elettronica in circolazione.
    Al   fine  di  agevolare  il  processo  di  ottimizzazione  degli
investimenti  degli  IMEL  nella  fase iniziale della loro attivita',
viene  prevista  la possibilita' di derogare a tale limite nella fase
di  avvio dell'operativita' dell'IMEL e fino a quando l'importo della
moneta  elettronica  in  circolazione  e'  inferiore  al  limite  per
l'applicazione della disciplina in materia di riserva obbligatoria (5
milioni di euro).
    La Circolare n. 253 del 26 marzo 2004 (pubblicata nel Supplemento
ordinario  n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2004) e'
modificata come segue.
    Al  Capitolo  VII,  Sezione II, paragrafo 3, secondo capoverso e'
aggiunto il seguente periodo:
    «Tale limite non si applica nella fase di avvio dell'operativita'
dell'IMEL  e  fino  a  quando  l'importo  della moneta elettronica in
circolazione e' inferiore al limite previsto per l'applicazione della
disciplina in materia di riserva obbligatoria (5 milioni di euro).».
    Al  Capitolo  XI  e' aggiunto il seguente paragrafo: «3. Archivio
elettronico degli organi sociali
    L'IMEL  segnala  la  composizione  dei propri organi sociali e le
variazioni nella composizione degli organi medesimi.
    La  prima  segnalazione, contenente il complesso dei soggetti che
svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e  controllo, e'
trasmessa  entro  trenta giorni dalla data di iscrizione nell'albo di
cui all'art. 114-bis del TUB.
    Le  variazioni  della  composizione  degli  organi sono segnalate
entro quindici giorni dalla data di accettazione della nomina.
    Le   segnalazioni  sono  effettuate  tramite  supporto  magnetico
prodotto  con  la  procedura  informatica  «OR.SO. - Organi sociali»,
fornita   dalla   Banca   d'Italia,  secondo  le  modalita'  indicate
all'interno dell'applicazione medesima.
    I  supporti  magnetici  sono  trasmessi  alla Filiale della Banca
d'Italia  competente  per  territorio,  accompagnati  da una lettera,
generata  automaticamente  dalla  procedura e sottoscritta dal legale
rappresentante  dell'IMEL o da persona da questi delegata, che in tal
modo attesta la veridicita' delle informazioni.
    Gli   IMEL  appartenenti  a  gruppi  bancari  iscritti  nell'albo
previsto  dall'art. 64 del TUB effettuano le segnalazioni su supporto
magnetico tramite la capogruppo.».