LA COMMISSIONE

su proposta dell'avv. Giovanni Di Cagno, delegato per il settore;
                              Premesso:

  che  l'azienda  Sapo  S.p.a. di Voghera (Pavia) svolge attivita' di
trasporto pubblico locale;
  che,  in  data  15 dicembre  2006, l'azienda Sapo S.p.a. di Voghera
(Pavia)   e   le  segreterie  territoriali  delle  OO.SS.  FILT-CGIL,
FIT-CISL, UILT-UIL, SILT-PAVIA di Pavia e RR.SS.AA. hanno concluso un
accordo  aziendale  sulle  prestazioni indispensabili da garantire in
caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto
previsto  dalla  legge  n.  146/1990  come  modificata dalla legge n.
83/2000,  e  in  adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della
regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili
adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del
31 gennaio  2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo
2002, n. 70;
  che,  in data 19 gennaio 2007, tale accordo e' stato trasmesso alle
associazioni  degli  utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del
relativo  parere,  ai  sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della
legge  12 giugno  1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile
2000, n. 83;
  che,  in  data  23 gennaio  2007, l'Unione nazionale consumatori ha
comunicato di non avere osservazioni sul contenuto dell'accordo;
  che,  in data 2 febbraio 2007, l'ADOC ha espresso parere favorevole
sul contenuto del predetto accordo;
                            Considerato:

  che  lo  sciopero  nel  settore  del  trasporto  pubblico locale e'
attualmente  disciplinato  dalla  legge  12 giugno 1990, n. 146, come
modificata  dalla  legge  11 aprile  2000,  n.  83,  nonche'  da  una
regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili
adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del
31 gennaio  2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo
2002, n. 70;
  che  la  predetta  regolamentazione  provvisoria  rinvia ad accordi
collettivi  aziendali  o  territoriali,  per la definizione di alcuni
suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
    a) dettagliata  descrizione  del  tipo  e  dell'area territoriale
nella  quale  si  effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10,
lettera A);
    b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere
garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);
    c) individuazione  delle  seguenti modalita' operative necessarie
al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
      servizi  esclusi  dall'ambito  di applicazione della disciplina
dell'esercizio  del  diritto  di  sciopero  (noleggio, sosta, servizi
amministrativi ...);
      procedure  da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa
del servizio;
      procedure  da  adottare per garantire il servizio durante tutta
la durata delle fasce;
      criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga
percorrenza;
      garanzia  dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza
e  la  protezione  degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei
mezzi;
      eventuali  procedure  da  adottare  per  forme  alternative  di
agitazioni sindacali;
      in  caso  di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari
al  trasporto  di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di
prima  necessita',  di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per
la continuita' delle attivita' produttive;
      individuazione  delle  aziende  che  per  tipo,  orari e tratte
programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
      individuazione  dei  servizi  da  garantire  in occasione dello
sciopero di cui all'art. 15;
                              Rilevato:

  che  le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta
dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per
i  quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve
essere garantito il servizio completo sono cosi' individuate: dalle 6
alle 8 e dalle 13,15 alle 17,15;
  che le parti hanno, altresi', previsto che durante l'astensione dal
lavoro  sia  garantita  l'operativita'  di  presidi aziendali atti ad
assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti e dei lavoratori
(un responsabile del movimento; un responsabile officina);
  che  il richiamo contenuto nei punti e) ed f) all'accordo nazionale
per  il trasporto pubblico locale del 7 febbraio 1991 non deve essere
tenuto  in  considerazione  in quanto manifestamente frutto di errore
materiale,  atteso  che  detto  accordo risulta da tempo superato sia
dalla   legge  n.  83/2000  sia  dalla  regolamentazione  provvisoria
approvata da questa Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del
31 gennaio  2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo
2002, n. 70;
  che,  del  resto,  le  parti  hanno  espressamente  riconosciuto in
premessa  che  la  materia  dello  sciopero nel settore del trasporto
pubblico  locale e' regolata dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come
modificata  dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' dalla predetta
regolamentazione provvisoria, ai sensi della quale e' stato raggiunto
l'accordo in valutazione;
  che,  ugualmente, frutto di mero errore materiale deve ritenersi il
riferimento  contenuto  nel  punto b) dell'accordo all'ipotesi di uno
sciopero   di   48   ore,   considerato  che  la  durata  massima  di
un'astensione dal lavoro nel settore del trasporto pubblico locale e'
fissata  in  24  ore dall'art. 11, lettera a), della regolamentazione
provvisoria;
  che,  pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle
altre  modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della
regolamentazione  provvisoria, devono essere concordate tra le parti,
nulla  osta  alla  valutazione di idoneita' dell'accordo medesimo, da
considerarsi  come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui
alla  regolamentazione  provvisoria,  fermo  restando  l'auspicio  al
raggiungimento  di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della
regolamentazione medesima;
                            Valuta idoneo

ai  sensi  dell'art.  13,  comma 1, lettera a), della legge 12 giugno
1990,  n.  146,  come  modificata  dalla legge 11 aprile 2000, n. 83,
l'accordo  aziendale  in materia di sciopero del personale dipendente
dalla  azienda  Sapo  S.p.a.  di  Voghera  (Pavia),  concluso in data
15 dicembre  2006  tra  l'azienda  e le segreterie territoriali delle
OO.SS.   FILT-CGIL,   FIT-CISL,   UILT-UIL,  SILT-PAVIA  di  Pavia  e
RR.SS.AA., con esclusione:
    della previsione di sciopero di 48 ore di cui alla lettera b);
    dei riferimenti all'accordo nazionale del 7 febbraio 1991, di cui
alle lettere e) ed f);
                               Precisa

che,  per  tutti  gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della
legge  12 giugno  1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile
2000,  n.  83,  ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in
vigore  le  regole  di cui alla citata legge n. 146/1990 e successive
modifiche,  nonche'  alla menzionata regolamentazione provvisoria del
settore;
                               Dispone

la  comunicazione della presente delibera alla azienda Sapo S.p.a. di
Voghera (Pavia), alle segreterie territoriali delle OO.SS. FILT-CGIL,
FIT-CISL,  UILT-UIL,  SILT-PAVIA di Pavia e RR.SS.AA., al Prefetto di
Pavia,  al  Ministro  dei  trasporti,  ai Presidenti delle camere, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' l'inserimento nel sito
Internet della Commissione;
                           Dispone inoltre

la  pubblicazione  della  presente delibera e dell'accordo dichiarato
idoneo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 19 aprile 2007
                                               Il presidente: Martone