IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalita' e
requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento;
  Visto   il   decreto   ministeriale   28 dicembre   2006,   recante
«Disposizioni  sulla  denuncia  annuale delle uve DOCG DOC e IGT e la
certificazione  delle  stesse  produzioni,  nonche' sugli adempimenti
degli   enti   ed  organismi  preposti  alla  gestione  dei  relativi
controlli»;
  Vista   la   domanda   presentata   dalla  Confederazione  italiana
agricoltori  provinciale  di  Siena,  dall'Associazione coldiretti di
Siena  e  dall'Unione  provinciale  agricoltori  di  Siena, intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
dei vini «Terre di Casole»;
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta  istanza,  tenutasi  in Casole d'Elsa (Siena) il 27 novembre
2006, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni
di produttori ed aziende vitivinicole;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata  «Terre  di  Casole»,  pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2007;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da parte degli interessati in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della  denominazione  di  origine  controllata  per  i vini «Terre di
Casole» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in
conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;
                               Decreta:

                                Art. 1.

  E'  riconosciuta  la  denominazione di origine controllata dei vini
«Terre  di  Casole»  ed  e'  approvato, nel testo annesso al presente
decreto, il relativo disciplinare di produzione.
  La  denominazione  di  origine  controllata  «Terre  di  Casole» e'
riservata  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti  nel  disciplinare  di  produzione  di  cui  al comma 1 del
presente  articolo le  cui disposizioni entrano in vigore a decorrere
dalla vendemmia 2007.