IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Vista  la  domanda  presentata dal Consorzio di promozione e tutela
del  prosciutto  «Crudo  di Cuneo», con sede in Cuneo, corso Dante n.
51, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Crudo di
Cuneo», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;
  Vista la nota protocollo n. 64735 del 5 settembre 2005 con la quale
il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal
regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario
competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla
documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con  la quale il Consorzio di promozione e tutela
del  prosciutto  «Crudo  di Cuneo», ha chiesto la protezione a titolo
transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto
regolamento  (CE)  n.  510/2006,  espressamente  esonerando  lo Stato
italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari
e   forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e  futura,
conseguente  all'eventuale  mancato accoglimento della citata istanza
della   denominazione   di  origine  protetta,  ricadendo  la  stessa
esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo
provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello   nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del  citato
regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione «Crudo di
Cuneo», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di
riconoscimento della denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,   in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal  Consorzio  di
promozione  e  tutela  del  prosciutto  «Crudo di Cuneo», assicuri la
protezione   a   titolo  transitorio  e  a  livello  nazionale  della
denominazione «Crudo di Cuneo», secondo il disciplinare di produzione
allegato  alla  nota  protocollo n. 64735 del 5 settembre 2005, sopra
citata;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento
(CE) n. 510/2006, alla denominazione «Crudo di Cuneo».