IL DIRETTORE GENERALE

    Visti  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
    Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;
    Visto  il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla
legge  23 dicembre  1996,  n. 648, recante misure per il contenimento
della  spesa  farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per
l'anno   1996,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  300  del
23 dicembre 1996, ed in particolare l'art. 1, comma 4;
    Visti  il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre  2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232
del  4 ottobre  2000,  e successivi provvedimento di modificazione ed
integrazione, concernenti l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco
dei  medicinali  innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata
in  altri  Stati  ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non
ancora  autorizzati  ma  sottoposti  a  sperimentazione clinica e dei
medicinali  da  impiegare  per una indicazione terapeutica diversa da
quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art.  1,  comma 4,  del  decreto-legge  21 ottobre 1996, n. 536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;
    Visto  l'art.  3,  commi 2,  4  e 5 del decreto-legge 17 febbraio
1998,  n.  23,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998,   n.   94,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  39  del
17 febbraio   1998,   recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di
sperimentazioni  cliniche  in  campo  oncologico  e  altre  misure in
materia sanitaria;
    Visto  il  decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato
nel   Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  142  del
21 giugno  2006,  recante  attuazione  della  direttiva 2001/83/CR (e
successive  direttive  di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernente  i  medicinali  per  uso  umano,  nonche' della direttiva
2003/94/CE;
    Visto  il  decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, pubblicato
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto
2003,   recante   attuazione   della  direttiva  2001/20/CE  relativa
all'applicazione  della  buona  pratica clinica nell'esecuzione delle
sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico;
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), in particolare l'art. 1, comma 796, lettera z);
    Vista     la     nota    del    Ministro    della    salute    n.
DGFDM/SDG/P/5106/I.4.c.b   del   12 febbraio   2007,   finalizzata  a
continuare  ad assicurare agli assistiti trattamenti indispensabili e
appropriati  alle  loro specifiche condizioni patologiche, attraverso
la revisione e l'aggiornamento dell'elenco dei farmaci predisposto in
attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996;
    Ritenuto   di   integrare  ed  aggiornare  l'elenco  dei  farmaci
erogabili   a   totale   carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,
predisposto  in  attuazione  dell'art.  1, comma 4, del decreto-legge
21 ottobre  1996,  n.  536,  sopra  citato, inserendo in tre distinti
allegati  i  farmaci  con  uso consolidato nel trattamento dei tumori
solidi   nell'adulto,   dei   tumori  pediatrici  e  delle  neoplasie
ematologiche  per indicazioni anche differenti da quelle previste dal
provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio;
    Tenuto    conto   dei   pareri   della   Commissione   consultiva
tecnico-scientifica  (CTS)  resi nelle riunioni del 3-4 aprile 2007 e
8-9 maggio 2007;
    Tenuto  conto  degli  approfondimenti  effettuati nel corso della
riunione  del Gruppo tecnico delle regioni sul tema dell'off-label in
data 3 aprile 2007;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute 30 aprile 2004 di
nomina  del  dott.  Nello  Martini  in qualita' di direttore generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
    Visto  il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che
ha   costituito   la   Commissione   consultiva   tecnico-scientifica
dell'Agenzia italiana del farmaco;
                             Determina:

                               Art.1.

    1. L'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio
sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge
21 ottobre  1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n.
648,  istituito  con  il  provvedimento  della  Commissione unica del
farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, citato in premessa, e' integrato
mediante l'aggiunta di una specifica sezione concernente i medicinali
che possono essere utilizzati per una o piu' indicazioni terapeutiche
diverse da quelle autorizzate. Con la presente determinazione in tale
sezione sono inserite le liste costituenti gli allegati 1, 2 e 3, che
ne   costituiscono  parte  integrante,  relative  rispettivamente  ai
farmaci  con  uso  consolidato  sulla base dei dati della letteratura
scientifica  nel  trattamento  dei  tumori  solidi  nell'adulto,  nel
trattamento  dei  tumori pediatrici e nel trattamento delle neoplasie
ematologiche.
      2. L'utilizzo  dei medicinali di cui all'elenco del comma 1 non
comporta  l'obbligo  di trasmissione dei dati individuati dall'art. 4
provvedimento  CUF  datato  20 luglio  2000,  pubblicato  in Gazzetta
Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000.