IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n.  17 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n.
145  del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  l'art.  4,  comma 1,  del  sopracitato decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, corretto e
integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
    Vista  la domanda presentata il 23 aprile 2004 dall'impresa Bayer
Cropscience  Srl,  con  sede  legale in Milano, viale Certosa n. 130,
diretta   ad  ottenere  la  registrazione  provvisoria  del  prodotto
fitosanitario   denominato  Poncho  600  FS  Bianco,  successivamente
ridenominato   Poncho   Bianco,   contenente   la   sostanza   attiva
clothianidin;
    Vista  la  decisione  della  Commissione  dell'Unione europea del
19 aprile  2002  che riconosce in linea di massima la conformita' dei
fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale
inserimento  della sostanza attiva ciothianidin nell'Allegato I della
Direttiva   91/414/CEE  del  Consiglio,  relativa  all'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari;
    Visto  il parere favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'autorizzazione provvisoria per
tre anni del prodotto di cui trattasi;
    Vista  la  nota dell'Ufficio del 12 giugno 2006 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi;
    Vista  la  nota  pervenuta in data 18 luglio 2006, da cui risulta
che   la   suddetta   impresa   ha  ottemperato  a  quanto  richiesto
dall'Ufficio;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

    A  decorrere  dalla  data del presente decreto e per la durata di
anni  3  (tre),  l'impresa  Bayer Cropscience Srl, con sede legale in
Milano,  viale  Certosa  n.  130,  e'  autorizzata  ad  immettere  in
commercio  il prodotto fitosanitario denominato PONCHO BIANCO, con la
composizione  e  alle  condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente decreto.
    L'autorizzazione e' subordinata all'esito della valutazione della
Commissione   europea   circa  l'inserimento  della  sostanza  attiva
clothianidin in Allegato I della Direttiva 91/414/CEE.
    Per  la  sostanza  attiva  clothianidin sono approvati i seguenti
limiti  massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di
aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

=====================================================================
        Prodotti destinati         |
         all'alimentazione         |Limiti massimi di residui (mg/kg)
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concia delle sementi di            |
barbabietola da zucchero           |         0,02 (fittone)

    Il  prodotto  e'  confezionato nelle taglie da ml 250-500 e litri
1-3-5-10-20-1000.
    Il   prodotto   in  questione  e'  preparato  nello  stabilimento
dell'impresa  Bayer Cropscience S.r.l. in Filago (Bergamo); importato
in  confezioni  pronte  per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa
Bayer Cropscience AG in Dormagen (Germania).
    Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12204.
    E'   approvata   quale  parte  integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 23 maggio 2007
                                      Il direttore generale: Borrello