IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  l'art.  8,  comma 1,  del  sopracitato decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente le condizioni per l'autorizzazione
provvisoria di prodotti fitosanitari;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, corretto e
integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
    Vista  la  domanda  presentata  il  24 dicembre 2004 dall'impresa
Syngenta  Crop Protection S.p.a., con sede legale in via Gallarate n.
139  -  Milano,  diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del
prodotto fitosanitario denominato ZARIVA successivamente ridenominato
TRAXOS,      contenente     le     sostanze     attive     pinoxaden,
clodinafop-propargyl, e l'antidoto agronomico cloquintocet-mexyl;
    Vista  la decisione della Commissione dell'Unione europea in data
22 giugno  2005 «che riconosce in linea di massima la conformita' del
fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale
inserimento  della  sostanza  attiva  pinoxaden nell'allegato I della
direttiva   91/414/CEE  del  Consiglio,  relativa  all'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  parere favorevole espresso in data 30 marzo 2007 dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'autorizzazione del prodotto di
cui trattasi per un periodo di tre anni;
    Ritenuto   di   poter  rilasciare  autorizzazione  provvisoria  e
limitare la validita' della stessa al tempo determinato in anni tre a
decorrere dalla data del presente decreto;
    Vista  la  nota dell'Ufficio del 20 aprile 2007 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi;
    Vista la nota pervenuta in data 2 maggio 2007, da cui risulta che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

    A  decorrere  dalla data del presente decreto e per un periodo di
tre  anni, l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale
in via Gallarate n. 139 - Milano, e' autorizzata, in via provvisoria,
ad  immettere  in  commercio  il  prodotto  fitosanitario  denominato
TRAXOS, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta
allegata al presente decreto.
    Per la sostanza attiva pinoxaden sono approvati i seguenti limiti
massimi  di  residui,  che  saranno  inseriti  nel  provvedimento  di
aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

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        Prodotti destinati         |
        alll'alimentazione         |Limiti massimi di residui (mg/kg)
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frumento                           |              0,05

    Il  prodotto  e'  confezionato  nelle taglie da ml 250-500, litri
1-5-10-20.
    Il   prodotto   in  questione  e'  preparato  nello  stabilimento
dell'impresa  Althaller  Italia  S.r.l.,  San  Colombano  al Lambro -
Milano;
      importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento
dell'impresa   Syngenta   Crop   Protection   Monthey  SA  -  Monthey
(Svizzera);
      confezionato   nello   stabilimento  dell'impresa  Schirm  GmbH
Division Hermania - Schoenebeck (Germania).
    Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12498.
    E'   approvata   quale  parte  integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 23 maggio 2007
                                      Il direttore generale: Borrello