IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, corretto e
integrato   dal   successivo  decreto  del  28 luglio  2004  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
    Visto   il   decreto   in   data   28 luglio   2005,   modificato
successivamente  con  decreto  del  2 novembre  2006, con il quale e'
stato  registrato al n. 12788 il coadiuvante di prodotti fitosanitari
denominato  ADIGOR,  a  nome  dell'impresa  Syngenta  Crop Protection
S.p.a.,  con  sede legale in via Gallarate n. 139 - Milano, preparato
in stabilimenti gia' autorizzati;
    Vista  la  domanda  presentata in data 2 maggio 2007 dall'impresa
medesima   diretta   ad  ottenere  l'autorizzazione  all'impiego  del
coadiuvante  medesimo  con  i  prodotti fitosanitari denominati AXIAL
reg.  n.  12845, TRAXOS reg. n. 12498, FUSILADE 250 EW reg. n. 11352,
FUSILADE N13 reg. n. 7734;
    Visto  il  parere favorevole espresso in data 30 marzo 2007 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo   1995,   n.  194,  relativo  all'estensione  d'impiego  del
coadiuvante  in  questione,  per  l'utilizzo  in  associazione  con i
prodotti sopracitati;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

    E' autorizzata l'estensione d'impiego del coadiuvante di prodotti
fitosanitari  denominato  ADIGOR,  registrato al n. 12788 con decreto
del   28 luglio   2005,   modificato   successivamente   con  decreto
dell'11 ottobre  2005,  a  nome dell'impresa Syngenta Crop Protection
S.p.a.,  con  sede  legale  in  via  Gallarate  n.  139 - Milano, per
l'utilizzo  in associazione con i prodotti fitosanitari AXIAL reg. n.
12845,  TRAXOS reg. n. 12498, FUSILADE 250 EW reg. n. 11352, FUSILADE
N13 reg. n. 7734.
    Il   prodotto   in  questione  e'  preparato  nello  stabilimento
dell'impresa  Althaller  Italia  S.r.l.,  San  Colombano  al Lambro -
Milano;
      importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti
delle   imprese:  Syngenta  Crop  Protection  Monthey  SA  -  Monthey
(Svizzera); Schirm GmbH Division Hermania - Schoenebeck (Germania).
    Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-1,5-3-4-5-15.
    E'   approvata   quale  parte  integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 23 maggio 2007
                                      Il direttore generale: Borrello