IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
22 settembre  2006,  con  il  quale  e'  stato dichiarato lo stato di
emergenza  in  relazione  alle  eccezionali  avversita'  atmosferiche
verificatesi  nei  giorni  dal  14 al 17 settembre 2006 nei territori
delle regioni Marche, Liguria e Veneto;
  Considerato  che  i predetti fenomeni atmosferici hanno determinato
frane,   smottamenti,  inondazioni,  oltre  che  ingenti  danni  alla
viabilita',  alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e
privato;
  Considerato  che la natura e la particolare intensita' degli eventi
meteorologici  hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e
sociale  delle  zone  interessate  e,  pertanto,  risulta  necessario
fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi
e poteri straordinari;
  Vista la nota del 15 dicembre 2006 della regione Veneto;
  Ritenuto  comunque  necessario ed indifferibile porre in essere gli
interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di
vita delle popolazioni interessate;
  Acquisita  l'intesa  della regione Veneto con nota in data 8 maggio
2007;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.  Il  presidente  della  regione  Veneto  e' nominato Commissario
delegato  per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di
cui in premessa.
  2.  Per  l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza,   il   Commissario   delegato  puo'  avvalersi  della
collaborazione  degli  uffici  regionali,  degli  enti  locali  anche
territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
  3.  Considerata  l'ampiezza  degli  interventi  da  porre in essere
rispetto   alle   risorse  finanziarie  attualmente  disponibili,  il
Commissario  delegato  provvede,  nel  limite  massimo  delle risorse
destinate  allo scopo e di cui all'art. 4, alla predisposizione di un
piano  degliinterventi  per  il superamento dell'emergenza, indicando
analiticamente  i  soggetti  destinatari  delle  provvidenze previste
dalla  presente  ordinanza  da  sottoporre alla preventiva intesa del
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
  4.  Per  le finalita' di cui alla presente ordinanza il Commissario
delegato  predispone,  nell'ambito  delle  eventuali risorse residue,
anche  per  piani stralcio un apposito programma di interventi per il
ripristino  in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche
danneggiate,  per  la  pulizia  e la manutenzione straordinaria degli
alvei  dei  corsi  d'acqua  e per la stabilizzazione dei versanti. Il
piano di interventi straordinari viene predisposto tenuto conto delle
proposte formulate dai comuni e dalle province competenti.