IL RETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ed in particolare gli articoli 6 e 16;
  Visto  il  decreto  rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo
del  Senato  accademico  integrato  ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.  16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi
decreti  rettorali  contenenti  alcune  sostituzioni  nell'ambito  di
diverse componenti;
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari emanato
con  decreto  rettorale  n.  501  del  18 dicembre  1995 e successive
modificazioni;
  Vista  la  delibera del senato accademico in composizione allargata
del  26 marzo  2007  che  ha  approvato la modifica degli articoli 1,
comma 3,  e 53 dello statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari
nonche'  l'abrogazione  dell'art.  10,  comma 5,  e  del  titolo IX -
Policlinico universitario - del succitato statuto;
  Vista  la  delibera  del  Consiglio di amministrazione del 27 marzo
2007  che  ha  espresso parere favorevole relativamente alle predette
modifiche e abrogazioni;
  Vista  la  nota  rettorale  n. 5703 del 13 aprile 2007 con la quale
sono  state  trasmesse  al  M.U.R.,  per  il  prescritto controllo di
legittimita'  e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168,
le modifiche dello statuto di Ateneo;
  Vista la nota ministeriale n. 1597 del 20 aprile 2007, con la quale
il Ministro dell'universita' e della ricerca, esercitato il succitato
controllo di legittimita' e di merito, ha comunicato che in relazione
al testo di modifiche proposto non vi sono osservazioni da formulare;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  I sottoelencati articoli dello statuto dell'Universita' degli studi
di  Cagliari  sono  modificati  cosi'  come  indicato  nel  prospetto
sottoriportato:
  E'  approvata la modifica dell'art. 1, comma 3 che, pertanto, viene
riformulato come segue:
      art. 1, comma 3, - Finalita' istituzionali ed autonomia.
                              (Omissis)

  3. L'Universita', attraverso l'Azienda ospedaliero-Universitaria di
Cagliari,  svolge  l'attivita'  assistenziale  e  di  prevenzione nel
territorio, integrata con la didattica e la ricerca.
                              (Omissis)

  E'  approvata  la  modifica dell'art. 53 che viene riformulato come
segue:
    art.  53  -  Azienda  ospedaliero-universitaria  di  Cagliari (ex
Policlinico universitario).
  1.  L'Azienda  ospedaliero-universitaria  di Cagliari, ai sensi del
decreto  legislativo  21 dicembre 1999, n. 517, svolge l'attivita' di
cui all'art. 1, comma 3, dello statuto di Ateneo.
  2.  L'attivita'  di  cui  sopra  e'  svolta dal personale docente e
tecnico-amministrativo,  nelle  forme  definite nell'atto costitutivo
dell'Azienda  ai  sensi del decreto legislativo del 21 dicembre 1999,
n.  517,  del  protocollo  d'intesa  dell'11 ottobre 2004 e del piano
sanitario regionale 2006/2008, punto 3.4.
  E'  approvata l'abrogazione dell'art. 10, comma 5: Art. 10, comma 5
- Risorse finanziarie
                              (Omissis)

  5. Abrogato.
                              (Omissis)

  E'   approvata   l'abrogazione   del   titolo   IX   -  Policlinico
universitario.
Titolo IX Policlinico universitario Abrogato