IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  il  riordino  della
disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma dell'art. 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il
riordino   degli   Istituti  zooprofilattici  sperimentali,  a  norma
dell'art.  1,  comma 1,  lettera h),  della legge 23 ottobre 1992, n.
421,   ed,   in   particolare,  l'art.  6,  comma 1,  concernente  il
finanziamento degli Istituti stessi;
  Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale;
  Visto  l'art.  1,  comma 143,  della predetta legge n. 662/1996, in
base al quale le misure del concorso delle Regioni Sicilia e Sardegna
al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art.
34,  comma 3,  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate
dall'art.  2,  comma 3,  della  legge  28 dicembre 1995, n. 549, sono
state elevate rispettivamente al 42,5% ed al 29%;
  Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.  446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanita',
d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-Regioni,  l'assegnazione annuale
delle  quote  del  Fondo  sanitario  nazionale di parte corrente alle
Regioni e Province autonome;
  Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale  dispone,  tra  l'altro,  che  le Province autonome di Trento e
Bolzano,  la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli-Venezia Giulia
provvedano  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale nei
rispettivi  territori,  ai  sensi  dell'art. 34, comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge
n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
  Visto  l'art.  1,  commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio
2000,  n. 56, che reca, tra l'altro, disposizioni per la soppressione
dei   trasferimenti  erariali  in  favore  delle  Regioni  a  statuto
ordinario,  per il finanziamento della spesa sanitaria corrente ed in
conto  capitale,  previsti  dall'art.  12  del decreto legislativo n.
502/1992;
  Vista  la  propria  delibera del 17 novembre 2006, n. 140 (Gazzetta
Ufficiale  n.  18  del 23 gennaio 2007), con cui sono stati ripartiti
tra  le  Regioni  e le Province Autonome di Trento e Bolzano i 91.173
milioni  di  euro,  al  cui  finanziamento  concorre lo Stato, per il
funzionamento del Servizio sanitario nazionale, per l'anno 2006;
  Visto  il  comma 797, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, che destina la somma di 2.000 milioni di euro ad incrementare il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre lo Stato
per  l'anno 2006, da ripartire fra le Regioni, con i medesimi criteri
adottati  per  lo  stesso  anno,  salvo  diversa  proposta di riparto
elaborata  dalle  Regioni da trasmettere al Ministero della salute ed
al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2007;
  Vista  l'intesa  della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento e Bolzano,
espressa nella seduta del 15 febbraio 2007 sul riparto tra le Regioni
delle   risorse,   pari   a  2.000  milioni  di  euro,  destinate  ad
incrementare  per l'anno 2006 il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale;
  Vista  la  nota  n.  5244  del  28 febbraio  2007  con  la quale il
Ministero  della  salute  ha  trasmesso la proposta di riparto tra le
Regioni  delle  disponibilita' finanziarie aggiuntive per il Servizio
sanitario nazionale per l'anno 2006, pari a 2.000 milioni di euro;
  Considerato  che  al  finanziamento  dell'importo  di  cui sopra si
provvede  quanto  a  1.832.922.172  euro con imputazione a carico del
bilancio  dello  Stato  e  quanto  a 167.077.826 euro come incremento
della  partecipazione  delle  Regioni  a  statuto  speciale  e  delle
Province  autonome  di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale;
                              Delibera:

  Le  risorse,  pari  a  2.000  milioni  di  euro, di cui all'art. 1,
comma 797,  della  legge  finanziaria 2007, destinate ad incrementare
per  l'anno  2006  il  finanziamento del Servizio sanitario nazionale
sono ripartite:
    1.832.922.172 euro tra le Regioni secondo la tabella allegata che
fa parte integrante della presente delibera, in cui si evidenziano il
nuovo  fabbisogno  sanitario,  quanto  e'  stato  gia'  assegnato con
delibera  di  questo  Comitato  del  17 novembre  2006 al netto degli
elementi che non influiscono sulla integrazione (mobilita', personale
degli   IZS  e  medicina  penitenziaria)  e  gli  importi  aggiuntivi
spettanti a ciascuna Regione;
    167.077.826   euro,  quale  incremento  della  partecipazione  al
finanziamento  delle  Regioni  a  statuto  speciale  e delle Province
autonome  di Trento e Bolzano al funzionamento del Servizio sanitario
nazionale.
      Roma, 16 marzo 2007

                                               Il Presidente delegato
                                                   Padoa Schioppa


Il segretario del CIPE
       Marcucci

Registrata alla Corte dei conti l'11 maggio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
3 Economia e finanze, foglio n. 123