LA COMMISSIONE

  Visto  il  decreto  legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito
decreto   n.   252/2005)   recante   la   «Disciplina   delle   forme
pensionistiche complementari»;
  Visto  l'art.  6, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n.  28,  che  ha  introdotto  l'art.  19-quater, intitolato «sanzioni
amministrative», nell'ambito del decreto n. 252/2005;
  Visto  il  rinvio operato dall'art. 19-quater, comma 4, del decreto
n.  252/2005,  alla  procedura  di  cui  al titolo VIII, capo VI, del
decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito decreto n.
385/1993),  fatta salva l'attribuzione delle relative competenze alla
COVIP;
  Visto  l'art. 145 del decreto n. 385/1993 e successive modifiche ed
integrazioni,  che  definisce  la  procedura per l'applicazione delle
sanzioni  amministrative  pecuniarie  irrogate  ai sensi dello stesso
decreto;
  Viste  le  disposizioni  della  legge  24 novembre 1981, n. 689 (di
seguito  legge  n.  689/1981), recante «Modifiche al sistema penale»,
che trovano applicazione nelle fasi della procedura sanzionatoria non
espressamente disciplinate dall'art. 145 del decreto n. 385/1993;
  Viste  le  indicazioni  contenute nell'art. 19-quater, comma 4, del
decreto   n.  252/2005  in  merito  ai  criteri  da  applicare  nella
determinazione dell'entita' della sanzione;
  Vista  la  previsione  contenuta  nell'art. 19-quater, comma 4, del
decreto n. 252/2005 in merito alla responsabilita' solidale dei fondi
pensione   o  delle  societa'  istitutrici  di  forme  pensionistiche
complementari  nel  pagamento della sanzione amministrativa, salvo il
diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;
  Visto  l'art.  19-quater,  comma 4,  del  decreto n. 252/2005 nella
parte  in cui prevede la non applicazione dell'art. 16 della legge n.
689/1981 sul pagamento in misura ridotta;
  Visto  l'art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005 n. 262, che
attribuisce  alla  COVIP  il  compito  di  disciplinare  con  proprio
regolamento,  le  modalita'  organizzative  per  dare  attuazione  al
principio  della  distinzione  tra  funzioni  istruttorie  e funzioni
decisorie  rispetto  all'irrogazione delle sanzioni amministrative di
propria competenza;
  Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241, recante «Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti    amministrativi»,    e    successive   modificazioni   ed
integrazioni;
  Vista  la  deliberazione  COVIP  del  1° ottobre 2002 in materia di
procedura di applicazione delle sanzioni;
  Ritenuto  di  adottare un nuovo Regolamento in materia di procedure
sanzionatorie;
  Tenuto  conto  delle indicazioni scaturite ad esito della procedura
di   consultazione   degli  organismi  rappresentativi  dei  soggetti
vigilati,  dei  prestatori  dei servizi finanziari e dei consumatori,
posta  in  essere  dalla COVIP a partire dal 26 aprile 2007, ai sensi
dell'art. 23 del decreto n. 262/2005;
                              Delibera

                di approvare l'allegato Regolamento:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1. Il presente Regolamento disciplina la procedura di applicazione,
da parte della COVIP, delle sanzioni amministrative di cui al decreto
n. 252/2005.