IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'Universita'
  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre   1999   e   16  luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto  il  decreto  in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed
integrazioni,  con  il  quale  e'  stata  costituita  la  Commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Visto  il decreto in data 31 dicembre 1993, con il quale l'Istituto
«C.O.I.R.A.G.  -  Confederazione  di  organizzazioni  italiane per la
ricerca  analitica  sui  gruppi» e' stato abilitato ad istituire e ad
attivare  nella  sede principale di Palermo, e nelle sedi periferiche
di  Milano, Torino e Roma un corso di formazione in psicoterapia, per
i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;
  Visto  il  decreto  in  data  25  maggio 2001 con il quale e' stato
approvato   l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi  di
specializzazione     adottato     dall'Istituto    «C.O.I.R.A.G.    -
Confederazione  di  organizzazioni  italiane per la ricerca analitica
sui gruppi», alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;
  Vista   l'istanza   con   la  quale  il  predetto  Istituto  chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Palermo da
via Mondini, 21 a via Sciuti, 102;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dalla suindicata Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 16 marzo 2007;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema
universitario  nella  riunione  del 2 maggio 2007, trasmessa con nota
prot. n. 206 del 4 maggio 2007;
  Vista  la  nota  prot.  n.  38  del  15  maggio  2007  con la quale
l'Istituto  «C.O.I.R.A.G. - Confederazione di organizzazioni italiane
per  la  ricerca  analitica  sui  gruppi»  ha  comunicato che la sede
didattica  principale  della  scuola e' da ritenersi quella di Milano
anziche' quella di Palermo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Istituto   «C.O.I.R.A.G.   -   Confederazione  di  organizzazioni
italiane  per  la ricerca analitica sui gruppi» abilitato con decreti
in  data 31 dicembre 1993 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare
nelle   sedi   di  Palermo,  Milano,  Torino  e  Roma,  un  corso  di
specializzazione  in  psicoterapia  ai sensi del regolamento adottato
con  decreto  ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato a
trasferire  la  sede  periferica  di Palermo da via Mondini, 21 a via
Sciuti, 102.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 giugno 2007
                                         Il direttore generale: Masia