IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
1° dicembre  2006,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza   in   relazione   agli   eccezionali   eventi  alluvionali
verificatisi  nei  giorni  21  e  22 ottobre  2006 nel territorio del
comune di Salerno;
  Considerato  che  i predetti fenomeni atmosferici hanno determinato
ingenti  danni  alla  viabilita'  comunale, alle infrastrutture ed al
patrimonio edilizio pubblico;
  Considerato  che la natura e la particolare intensita' degli eventi
meteorologici  hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e
sociale  delle  zone  interessate  e,  pertanto,  risulta  necessario
fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi
e poteri straordinari;
  Ritenuto  comunque  necessario  ed  indifferibile porre in essere i
primi  interventi  urgenti  per  favorire  il  ritorno  alle  normali
condizioni di vita delle popolazioni interessate;
  Acquisita  l'intesa  della  Regione Campania con nota prot. 471 del
6 febbraio 2006;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  sindaco  di Salerno e' nominato commissario delegato per il
superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.
  2. Il commissario delegato provvede, anche avvalendosi, di soggetti
attuatori, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative,
volte  a  rimuovere le situazioni di pericolo, ponendo in essere ogni
utile attivita' di prevenzione.
  3.  Il  commissario delegato, nell'avvalersi dei soggetti attuatori
di  cui  al  comma 2,  affida  loro  specifici settori di intervento,
emanando  le  occorrenti  direttive  ed  indicazioni.  Il commissario
delegato,  per  gli  adempimenti  di  propria  competenza,  si avvale
altresi'  della  collaborazione  delle  strutture  regionali, nonche'
degli  enti  territoriali  e non territoriali e delle amministrazioni
periferiche dello Stato.
  4.  Per  le finalita' di cui alla presente ordinanza il commissario
delegato  predispone  anche  per  piani  stralcio  e sulla base delle
risorse  finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi
per  il  ripristino  in  condizioni di sicurezza delle infrastrutture
pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria
degli  alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti.
Possono  essere  ricompresi  nel  piano ed attuati con le procedure e
deroghe  di  cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti
finanziati  dalla  Comunita'  europea, dalle amministrazioni statali,
dalle  regioni,  dagli  enti locali e da enti o societa' erogatori di
servizi  pubblici  finalizzati  alla  rimozione  del  pericolo o alla
prevenzione   del   rischio.   La   priorita'  nell'attuazione  degli
interventi  deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture
essenziali  danneggiate  e  alla pulizia e manutenzione straordinaria
degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica.