IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali
  Visto   l'art.  6  del  decreto-legge  28 novembre  1988,  n.  511,
convertito  dalla  legge  27 gennaio  1989,  n.  20,  che  disciplina
l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica;
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, che ha attuato
la  direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la
tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita';
  Visto  il  comma 2 dell'art. 6 del citato decreto-legge 28 novembre
1988,  n.  511,  convertito  dalla  legge 27 gennaio 1989, n. 20, che
stabilisce   che   le  deliberazioni  con  cui  le  province  possono
incrementare   la  misura  dell'addizionale  all'accisa  sull'energia
elettrica  sono  pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per
le  politiche  fiscali  del Ministero dell'economia e delle finanze e
che  con  determinazione  del  Capo del Dipartimento per le politiche
fiscali sono stabilite le necessarie modalita' applicative;
  Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,   recanti   disposizioni   relative   all'individuazione   della
competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
  Visto  l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
in  base  al  quale  le disposizioni previgenti che conferiscono agli
organi  di  Governo  l'adozione  di  atti  di  gestione  e  di atti o
provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso
decreto   legislativo,   si  intendono  nel  senso  che  la  relativa
competenza spetta ai dirigenti;
  Considerato  che  occorre  stabilire  le  modalita' che le province
devono seguire per la pubblicazione delle deliberazioni di incremento
della misura dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Invio  delle  deliberazioni  in  materia  di  addizionale provinciale
                  all'accisa sull'energia elettrica

  1.  La pubblicazione delle deliberazioni provinciali concernenti la
variazione   dell'aliquota  dell'addizionale  provinciale  all'accisa
sull'energia   elettrica,   prevista   dall'art.   6,   comma 2,  del
decreto-legge  28 novembre  1988,  n.  511,  convertito  dalla  legge
27 gennaio   1989,  n.  20,  e'  effettuata  nel  sito  internet  del
Dipartimento  per  le politiche fiscali del Ministero dell'economia e
delle finanze denominato www.finanze.gov.it
  2.  Al  fine  di  provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 del
presente   articolo,   le  province  che  deliberano  gli  incrementi
dell'aliquota  dell'addizionale  provinciale  all'accisa sull'energia
elettrica   devono  inviare  la  relativa  deliberazione  all'Ufficio
federalismo  fiscale  del  Dipartimento  per le politiche fiscali del
Ministero  dell'economia  e delle finanze mediante posta elettronica,
al  seguente  indirizzo: dpf.acciselp@finanze.it, entro trenta giorni
dalla data in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva.
  3.  La  deliberazione  di  cui  al  comma 2 deve contenere almeno i
seguenti  dati:  la denominazione della provincia, l'anno di imposta,
la  data  ed  il numero della delibe-razione, l'incremento deliberato
per  l'anno  di  imposta  di  riferimento  e  la  misura  complessiva
dell'addizionale da applicare.
  4. La deliberazione degli incrementi dell'aliquota dell'addizionale
provinciale  all'accisa sull'energia elettrica puo' essere sostituita
da  un estratto, nel quale deve essere anche riportata l'attestazione
della conformita' degli elementi in esso contenuti all'originale.