IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle assicuraioni private;
  Visto  in  particolare  l'art.  139,  comma 5, del predetto decreto
legislativo  7 settembre  2005,  n.  209,  il  quale  prevede che gli
importi  indicati  nel comma 1 del medesimo articolo siano aggiornati
annualmente  con  decreto del Ministro delle attivita' produttive, in
misura  corrispondente  alla  variazione  dell'indice  nazionale  dei
prezzi  al  consumo  delle  famiglie di operai ed impiegati accertata
dall'ISTAT;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n.  181, convertito con
modificazioni  in legge 17 luglio 2006, n. 233 e recante disposizioni
urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  e dei Ministeri, con il quale e' stato
istituito il Ministero dello sviluppo economico;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 giugno 2006, con il quale sono
state  delegate  le  attribuzioni  di  competenza  del Ministro dello
sviluppo economico al Vice Ministro on. dott. Sergio D'Antoni;
  Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai
ed  impiegati,  relativo  al  mese  di  aprile 2007, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 114 del 18 maggio
2007;
  Visto  il  proprio  decreto 31 maggio 2006, con il quale i predetti
importi  sono  stati  da  ultimo  determinati  a  decorrere  dal mese
di aprile 2006;
  Ritenuto  di  dover  adeguare  gli importi di cui al citato decreto
ministeriale  31 maggio  2006, applicando la maggiorazione dell'1,4%,
pari alla variazione percentuale del predetto indice, a decorrere dal
mese di aprile 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere  dal  mese  di aprile  2007,  gli importi indicati nel
comma 1  dell'art.  139  del  Codice  delle  assicurazioni  private e
determinati,  da  ultimo, con il decreto ministeriale 31 maggio 2006,
sono aggiornati nelle seguenti misure:
    seicentonovantasette  euro  e  novantadue  centesimi  per  quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
di cui alla lettera a);
    quaranta   euro  e  settantadue  centesimi  per  quanto  riguarda
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla
lettera b).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 giugno 2007
                                           Il Vice Ministro: D'Antoni