L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 31 maggio 2007;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
    il   decreto   ministeriale   20 luglio   2004   recante   «Nuova
individuazione   degli   obiettivi   quantitativi   per  l'incremento
dell'efficienza  energetica  negli  usi  finali  di energia, ai sensi
dell'art.  9,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»
(di seguito: decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004);
    il   decreto   ministeriale   20 luglio   2004   recante   «Nuova
individuazione  degli  obiettivi  quantitativi nazionali di risparmio
energetico  e  sviluppo  delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito:
decreto ministeriale gas 20 luglio 2004);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 11 luglio 2001, n. 156/2001;
    la deliberazione dell'Autorita' 11 luglio 2001, n. 157/2001;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  18 settembre 2003, n. 103/2003
come  modificata dalla deliberazione dell'Autorita' 11 novembre 2004,
n. 200/2004 (di seguito: Linee guida);
    la deliberazione dell'Autorita' 16 dicembre 2004, n. 219/2004;
    il  documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data
2 febbraio  2007,  atto n. 4/2007, recante «Revisione delle modalita'
di  applicazione  degli  aggiornamenti  delle schede tecniche e delle
modalita'  di  rendicontazione  dei  progetti  standardizzati  per il
risparmio energetico» (di seguito: documento per la consultazione);
    la   comunicazione  in  data  6 febbraio  2007,  prot.  Autorita'
AO/M07/566 (di seguito: comunicazione prot. Autorita' AO/M07/566) con
cui l'Autorita' ha trasmesso il documento per la consultazione di cui
al  precedente  alinea alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e
delle  province autonome di Trento e di Bolzano ai fini di acquisirne
il  parere  ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 5, del
decreto  ministeriale elettrico 20 luglio 2004, dell'art. 5, comma 6,
del  decreto  ministeriale  gas  e dell'art. 16, comma 1, della legge
7 agosto 1990, n. 241/1090.
  Considerato che:
    il  meccanismo introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004
e  disciplinato dalla regolazione attuativa emanata dall'Autorita' e'
orientato  a promuovere il conseguimento di risparmi energetici reali
e  addizionali  a  quelli  che  si sarebbero conseguiti con l'impiego
delle tecnologie mediamente gia' diffuse nel mercato o che soddisfano
specifici requisiti di legge;
    la  deliberazione n. 219/2004, dando attuazione a quanto previsto
dall'art.  9,  comma 1,  dei  decreti  ministeriali  20 luglio  2004,
prevede   un   contributo   tariffario  per  i  costi  sostenuti  dai
distributori  obbligati  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
risparmio di energia primaria posti a loro carico dai decreti stessi;
    ai  sensi  dell'art.  3,  comma 2,  delle linee guida e' facolta'
dell'Autorita'  sviluppare  metodi  di  valutazione  standardizzata e
metodi  di  valutazione  analitica  ai fini della quantificazione dei
risparmi   conseguibili   attraverso   le   tipologie  di  intervento
ammissibili  ai  sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, e che
tali   metodi  sono  sviluppati  nell'ambito  di  cosiddette  «schede
tecniche»;
    ai  sensi  dell'art.  4,  commi 1  e  2,  le  schede  tecniche di
valutazione  standardizzata  riportano  il  risparmio specifico annuo
conseguibile per unita' fisica di riferimento;
    ai  sensi  dell'art.  4,  commi 3,  8  e 11, delle linee guida il
contenuto  delle  schede  tecniche di valutazione standardizzata puo'
essere   aggiornato   con   provvedimento  dell'Autorita'  alla  luce
dell'evoluzione   normativa,   tecnologica   e   di  mercato,  previa
consultazione  dei  soggetti  interessati,  e  le versioni aggiornate
delle  schede tecniche devono essere applicate ai progetti non ancora
avviati alla data della loro pubblicazione;
    ai  sensi dell'art. 4, comma 5, delle Linee guida ai progetti che
ricadono   nell'ambito   di   applicazione   di  schede  tecniche  di
valutazione  standardizzata  (di  seguito:  progetti  standardizzati)
possono  essere  aggiunte  nuove  installazioni,  denominate  «unita'
fisiche   di  riferimento  incrementali»,  che  vengono  rendicontate
nell'ambito di richieste di verifica e certificazione successive alla
prima;
    ai  sensi  dell'art.  5,  comma 5, delle linee guida il contenuto
delle schede tecniche di valutazione analitica puo' essere aggiornato
con provvedimento dell'Autorita' alla luce dell'evoluzione normativa,
tecnologica   e   di   mercato,  previa  consultazione  dei  soggetti
interessati,  e  le  versioni aggiornate delle schede tecniche devono
essere  applicate ai progetti non ancora avviati alla data della loro
pubblicazione;
    ai  sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f), delle linee guida per
data di avvio di un progetto si intende la data in cui un progetto ha
raggiunto  la dimensione minima di cui all'art. 10 delle stesse linee
guida;
    ai  sensi  del  combinato disposto dell'art. 4, commi 3, 8 e 11 e
dell'art.  1,  comma 1,  lettera f),  delle  linee  guida alle unita'
fisiche  di  riferimento  incrementali,  che  possono essere aggiunte
indefinitamente  a progetti standardizzati nell'ambito del periodo di
applicazione   dei   decreti  ministeriali  20 luglio  2004,  non  si
applicano   gli   eventuali   aggiornamenti   delle  schede  tecniche
standardizzate;
    con  il  documento  per  la consultazione l'Autorita' ha avanzato
proposte  per  la  revisione  delle  modalita'  di applicazione degli
aggiornamenti  delle  schede  tecniche  previsti  dalle  linee  guida
orientate a:
      a)  potenziare  l'efficacia  dei provvedimenti di aggiornamento
delle   schede  tecniche  nel  garantire,  con  continuita',  che  il
meccanismo   introdotto   dai  decreti  ministeriali  20 luglio  2004
promuova   unicamente  gli  interventi  che  consentono  di  ottenere
risparmi  energetici  addizionali  a quelli che si sarebbero comunque
verificati  per  effetto  dell'evoluzione  tecnologica,  di mercato o
normativa;
      b)  evitare  il  verificarsi di condizioni discriminatorie e di
comportamenti opportunistici e distorsivi del mercato;
    al  fine di conseguire gli obiettivi di cui al precedente alinea,
nel  documento  per  la  consultazione  l'Autorita'  ha  proposto  in
particolare che:
      a)  gli  aggiornamenti  delle  schede  tecniche  di valutazione
standardizzata  si  applichino  a  tutte  le  richieste di verifica e
certificazione   presentate   in   data   successiva   a   quella  di
pubblicazione  sul  sito  internet  dell'Autorita'  del  documento di
consultazione  avente  ad oggetto la proposta di aggiornamento, fatti
salvi  i casi di richieste di verifica e certificazione presentate da
soggetti  titolari  di  progetto  che  sono in grado di dimostrare di
avere  acquistato  unita'  fisiche  di  riferimento o di aver assunto
impegni  contrattuali per l'acquisto di unita' fisiche di riferimento
in  data  anteriore  a  quella  di  pubblicazione  del  documento  di
consultazione;
      b)   sia   eliminata   la   possibilita'  di  aggiungere  nuove
installazioni   o   cosiddette   «unita'   fisiche   di   riferimento
incrementali»  a  progetti  standardizzati,  al  fine  di  assicurare
l'applicazione degli aggiornamenti delle schede tecniche a tali nuove
installazioni;
      c)  sia  possibile aggiornare le schede tecniche di valutazione
analitica  entro  il  28 febbraio  di  ogni  anno  e  che  le  schede
aggiornate  si applichino alle richieste di verifica e certificazione
presentate in data posteriore al 31 gennaio dell'anno successivo;
    nel documento per la consultazione l'Autorita' ha proposto di far
decorrere l'applicazione delle revisioni delle Linee guida dalla data
di  pubblicazione  del  provvedimento  di revisione nel sito internet
dell'Autorita';
    le   osservazioni   inviate   in   merito  al  documento  per  la
consultazione e quelle espresse nel corso dell'audizione pubblica del
13 marzo  2003  hanno  evidenziato  un  ampio consenso sulla proposta
relativa   alla  revisione  delle  modalita'  di  applicazione  degli
aggiornamenti  delle  schede  tecniche  di valutazione analitica e un
generale  consenso  sulla  proposta  di  far decorrere l'applicazione
delle  revisioni  alle  Linee  guida  dalla data di pubblicazione del
provvedimento   di   modifica   e   integrazione  nel  sito  internet
dell'Autorita';
    nelle  osservazioni pervenute al documento per la consultazione e
nell'audizione  pubblica  del  13 marzo  2003  la maggior parte degli
operatori   ha   suggerito  modifiche  alla  proposta  relativa  alla
revisione  delle  modalita' di applicazione degli aggiornamenti delle
schede   tecniche   di  valutazione  standardizzata,  in  particolare
richiedendo che venissero applicate a tali aggiornamenti modalita' di
sviluppo   e  di  applicazione  simili  a  quelle  proposte  per  gli
aggiornamenti   di   schede   tecniche   di   valutazione  analitica,
eventualmente  con  la  previsione  di  un  intervallo  di tempo piu'
limitato per l'entrata in vigore degli aggiornamenti stessi;
    gli  operatori  hanno  altresi'  evidenziato  che applicando agli
aggiornamenti  delle  schede  tecniche  di valutazione standardizzata
modalita'  di sviluppo e di applicazione simili a quelle proposte per
gli  aggiornamenti  di  schede  tecniche  di valutazione analitica si
sarebbe  anche  evitata la necessita' di dover prevedere modalita' di
salvaguardia  dei  diritti  acquisiti  dagli  operatori, quali quelle
proposte  dall'Autorita'  nel  documento  per  la  consultazione, che
avrebbero  determinato incertezza, appesantimenti burocratici per gli
operatori ed inevitabili rallentamenti nelle procedure di valutazione
da parte degli uffici dell'Autorita';
    alla  data  odierna,  pur essendo ampiamente decorsi i termini di
cui  all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241/1990, non
e'  pervenuta  all'Autorita'  alcuna  risposta  dalla  Conferenza dei
Presidenti  delle  Regioni  e  delle Province Autonome di Trento e di
Bolzano alla comunicazione prot. Autorita' AO/M07/566.
  Ritenuto opportuno:
    confermare   la   proposta   di  prevedere  la  possibilita'  per
l'Autorita' di aggiornare le schede tecniche di valutazione analitica
entro  il  28 febbraio di ogni anno affinche' le schede aggiornate si
applichino  alle richieste di verifica e certificazione presentate in
data posteriore al 31 gennaio dell'anno successivo;
    accogliere  la  richiesta di prevedere modalita' di sviluppo e di
applicazione  degli  aggiornamenti  di schede tecniche di valutazione
standardizzata  simili  a  quelle  proposte  per gli aggiornamenti di
schede  tecniche  di valutazione analitica, prevedendo in particolare
che  tali  aggiornamenti  possano avvenire entro due date predefinite
nel  corso  dell'anno  ed entrino in vigore non prima di quattro mesi
dalla    data    di    pubblicazione    del   provvedimento   recante
l'aggiornamento;
    confermare la proposta di eliminare la possibilita' di aggiungere
nuove  installazioni,  o  cosiddette  «unita'  fisiche di riferimento
incrementali»  a  progetti standardizzatiper i quali siano gia' state
presentate  all'Autorita'  una  o  piu'  richieste  di  verifica e di
certificazione, al fine di:
      a)  assicurare  l'applicazione degli aggiornamenti delle schede
tecniche  alle  nuove  installazioni  e,  dunque,  che  il meccanismo
introdotto  dai  decreti  ministeriali  20 luglio  2004  assicuri con
continuita' la promozione di risparmi energetici addizionali a quelli
che  si  sarebbero  comunque  verificati  per effetto dell'evoluzione
tecnologica, normativa e di mercato;
      b)  evitare  il  verificarsi  di condizioni discriminatorie tra
soggetti  titolari  di progetti standardizzati avviati, e per i quali
sia stata presentata all'Autorita' almeno una richiesta di verifica e
certificazione, e altri soggetti;
      c)  evitare  l'insorgenza  di  comportamenti  opportunistici  e
distorsivi del mercato;
      d)  uniformare  il  trattamento  dei  progetti standardizzati a
quello   previsto   dalle   linee  guida  per  i  progetti  ricadenti
nell'ambito  di  applicazione  di schede tecniche di tipo analitico e
per  i progetti ai quali vanno applicate metodologie di valutazione a
consuntivo;
    prevedere che l'Autorita' possa anche revocare schede tecniche di
valutazione  standardizzata  o  analitica, ferma restando la facolta'
per  i  soggetti  titolari  di  progetto  di presentare all'Autorita'
proposte  di  progetto  e di programma di misura ai sensi dell'art. 6
delle linee guida;
    confermare  la  decorrenza  dell'applicazione  delle  modifiche e
integrazioni  proposte  alle  Linee guida dalla data di pubblicazione
del  provvedimento  di  modifica  ed  integrazione  nel sito internet
dell'Autorita'.
  Ritenuto che:
    non sia opportuno dare seguito alla richiesta, avanzata da alcuni
operatori,  di  affiancare  all'eliminazione  della  possibilita'  di
aggiungere  nuove  installazioni  o  cosiddette  «unita'  fisiche  di
riferimento  incrementali»  a progetti standardizzati una contestuale
riduzione  della  dimensione  minima  prevista  dalle linee guida per
questi progetti in quanto:
      a)  la  dimensione  minima  e'  stata  introdotta e determinata
dall'Autorita'  al  fine  di  contenere  i  costi  amministrativi del
sistema  e  stimolare  l'ottenimento di economie di scala e di scopo,
senza tuttavia ostacolare le fasi iniziali del meccanismo;
      b)  con  il  procedere  dell'attuazione  del  meccanismo  e  lo
sviluppo di esperienza da parte degli operatori si e' verificato come
l'effettiva  incidenza  della  dimensione minima prevista nelle linee
guida sia andata riducendosi,
                              Delibera:
  1) di approvare le seguenti modifiche e integrazioni all'Allegato A
alla  deliberazione  18 settembre  2003,  n. 103/2003 come modificato
dalla deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/04:
    a)  all'art.  4,  comma 3,  le  parole «Il contenuto delle schede
tecniche  di  valutazione standardizzata puo' essere aggiornato» sono
sostituite   dalle   parole   «Le   schede  tecniche  di  valutazione
standardizzata  possono  essere aggiornate»; dopo le parole «soggetti
interessati»  sono aggiunte le parole «entro il 31 marzo ovvero entro
il  30 settembre  di  ogni  anno. Le versioni aggiornate delle schede
tecniche   si   applicano   a   tutte  le  richieste  di  verifica  e
certificazione  presentate  in  data  posteriore, rispettivamente, al
31 luglio   dello   stesso   anno,  ovvero  al  31 gennaio  dell'anno
successivo.  Per  aggiornamento  si  intende  la  modifica parziale o
totale  del  contenuto della scheda tecnica, ovvero la sua revoca. Il
mero  recepimento  di  obblighi o di standard tecnici minimi definiti
per legge non costituisce aggiornamento di schede tecniche.»;
    b) all'art. 4, il comma 5 e' soppresso;
    c)  all'art. 5, comma 5, la parola «potranno» e' sostituita dalle
parole  «possono»  e dopo le parole «a seguito di consultazione» sono
aggiunte  le parole «dei soggetti interessati entro il 28 febbraio di
ogni  anno. Le versioni aggiornate delle schede tecniche si applicano
a  tutte le richieste di verifica e certificazione presentate in data
posteriore  al  31 gennaio dell'anno successivo. Per aggiornamento si
intende  la  modifica  parziale  o  totale del contenuto della scheda
tecnica,  ovvero  la  sua  revoca.  Il mero recepimento di obblighi o
standard   tecnici   minimi   definiti   per  legge  non  costituisce
aggiornamento di schede tecniche»;
    d) l'art. 12, comma 4 e' soppresso;
  2) di  prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e sul sito internet
dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore
dalla data della sua prima pubblicazione;
  3) di     pubblicare     sul     sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it) il testo dell'Allegato A alla deliberazione
n.  103/2003 come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate
con il presente provvedimento.

    Milano, 31 maggio 2007

                                                 Il presidente: Ortis