IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  5-bis, comma 5, del decreto-legge
7 settembre  2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre  2001,  n.  401, che stabilisce che le disposizioni di cui
all'art.  5  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche
con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella
competenza  del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
5 giugno  2007,  concernente  la  dichiarazione di «grande evento» in
relazione alla visita nel comune di Assisi di Papa Benedetto XVI;
  Considerato  che  in  data  17 giugno  2007 si terra' nel comune di
Assisi  la  visita  di  Papa  Benedetto XVI, che prevede un complesso
itinerario  nei  siti francescani della basilica di Santa Maria degli
Angeli,  San  Damiano,  Santa  Chiara,  San  Francesco,  San Rufino e
Rivotorto  e  che  in  tale  occasione  si  svolgeranno nel comune di
Assisi,  nei  territori  limitrofi  e  nella  piazza  antistante alla
Basilica  importanti  manifestazioni  con  la partecipazione di molti
pellegrini provenienti da regioni italiane;
  Ravvisata la necessita' di attuare con urgenza tutti gli interventi
strutturali  ed  infrastrutturali necessari per la celebrazione delle
predette    manifestazioni,   nonche'   di   definire   gli   aspetti
organizzativi  connessi  al  grande evento, in particolare per quanto
riguarda  gli  aspetti  della sicurezza e dell'ordine pubblico, della
mobilita',  della  ricettivita' alberghiera, dell'accoglienza e della
assistenza sanitaria;
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 ottobre  2004,  recante «Indirizzi in materia di protezione civile
in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti
pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo
comunitario»;
  Acquisita l'intesa della regione Umbria;
  Su  proposta  del  Vice  Presidente  del  Consiglio dei Ministri in
ordine  alla  gestione  dei  «grandi  eventi»  di  cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006;
                              Dispone:
                               Art. 1
  1.  Il  Sindaco  di  Assisi e' nominato Commissario delegato per la
celebrazione  del «grande evento» in relazione alla visita nel comune
di Assisi di Papa Benedetto XVI il giorno 17 giugno 2007.
  2. In particolare il Commissario delegato provvede alla definizione
ed   all'attuazione   di   tutte   le   iniziative   necessarie  alla
realizzazione   degli   interventi  decreto-legge  adeguamento  delle
strutture  presso  le quali si svolgeranno le manifestazioni connesse
con   il  grande  evento,  nonche'  al  conseguimento  urgente  della
disponibilita'  dei  beni,  forniture e servizi, comunque necessari e
strumentali  per  la  funzionale  organizzazione  del  grande  evento
medesimo,  assicurando  altresi'  condizioni di adeguata accoglienza,
sicurezza  e  mobilita'  ai  partecipanti alla celebrazione stessa ed
alle connesse manifestazioni.
  3.  Il  Commissario  delegato,  d'intesa  con la regione Umbria, e'
autorizzato   altresi'   ad   avvalersi   delle   organizzazioni   di
volontariato  debitamente  iscritte  nell'elenco  nazionale istituito
presso   il   dipartimento  della  protezione  civile  e  debitamente
autorizzate dal medesimo Dipartimento.
  4.   La   regione   Umbria  provvedera'  ai  rimborsi  dovuti  alle
organizzazioni   di   volontariato   sulla  base  delle  attestazioni
rilasciate  dal comune di Assisi. E' altresi' autorizzato il rimborso
in  favore  della Croce Rossa Italiana, nonche' degli oneri sostenuti
dai  datori  di  lavoro  dei  volontari della predetta organizzazione
direttamente  attivati in relazione alle necessita' di impiego, per i
quali  trovano  applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e
10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 2001.
  5.  Agli  oneri  connessi all'attuazione delle iniziative di cui ai
commi e 3 e 4 si provvede a valere sul Fondo della protezione civile,
che presenta le occorrenti disponibilita'.