IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto   l'art.  67,  primo  comma,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  13 febbraio  1959, n. 449, che prevede
l'obbligo  del  pagamento  annuale  di  un contributo di vigilanza da
parte  dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese di
assicurazione e di capitalizzazione;
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni  e, in particolare l'art. 25, secondo
comma, come sostituito dall'art. 4, comma 26, del decreto legislativo
13 ottobre  1998,  n.  373,  recante  razionalizzazione  delle  norme
sull'ISVAP,  il  quale  ha  previsto  che  il  contributo  e' versato
direttamente   all'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
private  e  di  interesse  collettivo (ISVAP), istituito con l'art. 3
della suddetta legge, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze
da  emanare  entro  il  30  giugno,  e  che  lo  stesso  Ministro  e'
autorizzato  ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a
coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha   istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze,
attribuendogli  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
  Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice  delle  assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio
2006,  ed,  in particolare, l'art. 109, concernente l'istituzione del
registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)
in   attuazione   della   direttiva  2002/92/CE  sull'intermediazione
assicurativa;  gli  articoli 335  e  336  riguardanti  la  disciplina
dell'obbligo  di  pagamento  annuale di un contributo di vigilanza da
parte degli intermediari di assicurazione e riassicurazione;
  Visto  il  decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla
legge 26 febbraio 2007, n. 17, che ha posticipato al 28 febbraio 2007
l'entrata in vigore delle norme per l'istituzione del RUI;
  Considerato  il  regolamento  dell'ISVAP  n. 5 del 16 ottobre 2006,
concernente il funzionamento del RUI;
  Considerato   che   occorre   provvedere  alla  determinazione  del
contributo  di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e
riassicurazione  per  l'anno  2007 nella misura e con le modalita' di
versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;
  Vista  la comunicazione dell'ISVAP dell'8 maggio 2007, con la quale
viene  individuato  il  fabbisogno  dell'Istituto  per  l'anno  2007,
relativamente  al contributo di vigilanza a carico degli intermediari
di assicurazione e riassicurazione, pari a euro 7.001.225,00;
  Considerata  la  delibera del consiglio dell'ISVAP nella seduta del
3 maggio  2007, con la quale vengono proposti i contributi per l'anno
2007 e viene chiesto a questo Ministero dell'economia e delle finanze
l'emanazione del presente decreto;
                              Decreta:

                               Art. 1.
      Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2007 all'ISVAP

  1.  Il  contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP ai sensi dell'art.
336   del   decreto  legislativo  7 settembre  2005,  n.  209,  dagli
intermediari  di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro
unico  di  cui  all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, e'
determinato  per  l'anno  2007  nella misura di: euro sessanta per le
persone  fisiche  ed  euro duecentosessanta per le persone giuridiche
iscritte  nelle  sezioni  A  e  B  del  registro; euro quindici per i
soggetti  iscritti  nella  sezione  C  del  registro.  Per le persone
giuridiche  iscritte  nella  sezione D del registro, il contributo di
vigilanza  e'  cosi'  stabilito:  euro  diecimila  per  le Banche con
raccolta  premi  superiore  a  un  miliardo di euro e per la societa'
Poste Italiane S.p.a.; euro ottomila per le Banche con raccolta premi
da  cento  milioni di euro a un miliardo di euro; euro seimila per le
Banche  con  raccolta  premi  da  dieci milioni di euro a novantanove
milioni  di euro; euro cinquemila per le Banche con raccolta premi da
un milione di euro a nove milioni di euro; euro duemila per le Banche
con raccolta premi inferiore a un milione di euro, per le societa' di
intermediazione mobiliare (SIM) e per gli intermediari finanziari.
  2.  Ai  fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di
vigilanza i soggetti che risultano iscritti al Registro alla data del
30 giugno 2007.