L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella riunione di Consiglio del 6 giugno 2007;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante
«Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed,
in particolare, gli articoli 19 e 44;
  Vista  la  delibera  n.  4/06/CONS,  recante  «Mercato dell'accesso
disaggregato  all'ingrosso  (ivi  compreso  l'accesso condiviso) alle
reti  e  sottoreti  metalliche,  ai fini della fornitura di servizi a
banda  larga  e  vocali  (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla
raccomandazione    della   Commissione   europea   n.   2003/311/CE):
identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di
imprese  con  significativo potere di mercato ed individuazione degli
obblighi  regolamentari»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;
  Vista  la  delibera  n. 34/06/CONS, recante «Mercato dell'accesso a
banda  larga  all'ingrosso (mercato n. 12 della raccomandazione della
Commissione  europea  n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del
mercato,  valutazione  di  sussistenza  di  imprese con significativo
potere  di  mercato  ed individuazione degli obblighi regolamentari»,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 22 febbraio 2006;
  Vista  la  delibera  n.  33/06/CONS,  recante «Mercati al dettaglio
dell'accesso  alla  rete  telefonica pubblica in postazione fissa per
clienti  residenziali  e per clienti non residenziali (mercati n. 1 e
n.  2 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione
europea  n.  2003/311/CE):  identificazione  ed  analisi dei mercati,
valutazione  di  sussistenza  di  imprese con significativo potere di
mercato  ed  individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata
nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  34  del
10 febbraio 2006;
  Vista  la  determinazione  n.  11/06/SG,  recante «Costituzione dei
tavoli tecnici previsti dalle delibere numeri 4/06/CONS, 33/06/CONS e
34/06/CONS», pubblicata sul sito dell'Autorita' il 15 marzo 2006;
  Vista  la delibera n. 152/02/CONS, recante «Misure atte a garantire
la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna
ed  esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato
nella  telefonia  fissa»  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 153 del 27 giugno 2002;
  Vista la delibera n. 664/06/CONS, recante «Adozione del regolamento
recante  disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di
servizi  di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza»,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299
del 27 dicembre 2006;
  Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40/2007 «Conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  31 gennaio  2007,  n.  7, recante
misure  urgenti  per  la  tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza,  lo  sviluppo  di  attivita'  economiche e la nascita di
nuove  imprese»  ed  in  particolare  quanto  previsto  dall'art.  1,
comma 3,  ove  si prevede che «I contratti per adesione stipulati con
operatori  di  telefonia  e  di  reti  televisive  e di comunicazione
elettronica,  indipendentemente  dalla  tecnologia utilizzata, devono
prevedere  la  facolta' del contraente di recedere dal contratto o di
trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o
ritardi  non  giustificati  e  senza  spese non giustificate da costi
dell'operatore   e  non  possono  imporre  un  obbligo  di  preavviso
superiore a trenta giorni»;
  Vista la lettera del 20 aprile 2007, con cui la Commissione europea
ha espresso i propri commenti ai sensi di quanto previsto all'art. 7,
comma 3  della  direttiva  2002/21/EC  relativamente  allo  schema di
provvedimento inviato dall'Autorita' in data 21 marzo 2007;
  Considerato  che,  con  la  lettera  summenzionata,  la Commissione
europea  ha invitato l'Autorita' a «specificare nel suo provvedimento
finale  le  basi  giuridiche  per  l'imposizione  di tali obblighi ad
operatori  non  SPM,  posto  che gli obblighi regolamentari imposti a
seguito  di  un'analisi  di  mercato  ai  sensi  dell'art.  16  della
direttiva quadro possono essere imposti solo ad imprese aventi SPM»;
  Considerato  che la Commissione europea, nel rilevare che l'obbligo
di  trasmettere  i dettagli del contratto alla divisione retail di TI
potrebbe  comportare  il rischio di comportamenti anticompetitivi, ad
esempio  pratiche  di  retention  da  parte di TI attraverso l'uso di
informazioni   della   sua   divisione   retail,   invita  l'AGCOM  a
«considerare qualora, al fine di limitare il rischio di comportamenti
di   retention   anticompetitivi,   sia  sufficiente  trasmettere  le
informazioni   solo  alle  divisioni  wholesale  del  donating  prima
dell'avvenuta  migrazione.  Queste ultime dovrebbero poi passare alla
divisione  retail  solo  le informazioni strettamente necessarie alla
migrazione del cliente»;
  Considerato  che  la  base  giuridica  degli  obblighi imposti agli
operatori non SPM e' rappresentata:
    dall'art.  28, comma 1 del codice delle comunicazioni, che impone
agli  operatori  autorizzati  di rispettare le condizioni imposte per
l'autorizzazione  generale  tra  cui quelle indicate al comma 8 della
parte A dell'allegato 1 al predetto codice delle comunicazioni ovvero
«a  rispettare  le  norme sulla tutela dei consumatori specifiche del
settore delle comunicazioni elettroniche, come indicato ...»;
    dall'art.  70  del codice delle comunicazioni, in base al quale i
tempi  di  attivazione,  e  correlativamente  di  disattivazione, del
servizio, costituiscono elementi che devono necessariamente far parte
del contenuto minimo della disciplina contrattuale;
    dai  principi  di cui all'art. 13 del codice delle comunicazioni,
poiche'  i tempi di migrazione rappresentano un elemento rilevante ai
fini  della  scelta  da  parte  dei consumatori e, di conseguenza, la
certezza,  la trasparenza e l'adeguata pubblicita' delle informazioni
relative  a  tale elemento consentono ai consumatori stessi di trarre
il massimo beneficio dalla concorrenza nello specifico mercato;
  Ritenuto, pertanto, necessario intervenire con una regolamentazione
bilaterale, fonte di obblighi anche per gli operatori che non abbiano
significativo  potere di mercato, poiche' altrimenti la previsione di
una  tempistica di attivazione sarebbe priva di rilevanza sostanziale
e  si risolverebbe in una mera clausola di stile, dal momento che uno
degli  operatori sarebbe immune da obblighi e, quindi, giuridicamente
libero  di  frustrare  qualsiasi esigenza di tempestivita', mentre il
consumatore, d'altro canto, nell'ipotesi di un eventuale ritardo, ben
difficilmente  potrebbe verificare a chi debba essere imputato questo
disservizio,  con  il  risultato,  anche  per  questo, di un'assoluta
incertezza sui tempi dell'attivazione del servizio;
  Considerato,   peraltro,   che   le   norme   di  cui  al  presente
provvedimento  costituiscono coerente applicazione di quanto previsto
all'art.  41, comma 2, della delibera n. 4/06/CONS, provvedimento che
e'  stato  adottato a seguito della procedura di consultazione con la
Commissione  europea  e  con  gli  Stati membri ai sensi dell'art. 7,
paragrafo 3 della direttiva quadro;
  Considerato altresi' che le misure di cui al presente provvedimento
rientrano   tra  le  misure  a  tutela  dei  consumatori,  in  quanto
garantiscono  la  migrazione degli utenti con minimo disservizio e la
liberta'  di scelta degli stessi nel cambiare fornitore di servizi di
accesso,  in  coerenza  con quanto previsto all'art. 1, comma 3 della
legge 2 aprile 2007, n. 40;
  Ritenuto  necessario  prevedere,  al fine di limitare il rischio di
comportamenti  di  retention  anticompetitivi da parte dell'operatore
incumbent,   che  in  fase  di  attivazione  dei  servizi  intermedi,
l'operatore  recipient  comunichi unicamente alla divisione wholesale
di  Telecom  Italia  la  richiesta  di attivazione ed altresi' che la
divisione   wholesale   di   Telecom  Italia  potra'  successivamente
trasmettere  alla  divisione  retail  dello  stesso operatore le sole
informazioni  strettamente  necessarie  alla migrazione del cliente e
che  in  nessun  caso  la  divisione  wholesale potra' trasmettere il
nominativo  dell'operatore recipient o altre informazioni relative al
nuovo  servizio  di  cui e' stata richiesta l'attivazione da parte di
quest'ultimo operatore;
  Considerato   inoltre   opportuno   prevedere   che,   in  fase  di
applicazione  di  quanto indicato al punto precedente, Telecom Italia
dovra'   fornire  all'Autorita'  le  specifiche  delle  comunicazioni
trasmesse,  a  tal  fine,  dalla  divisione  wholesale alla divisione
retail  e  che  altresi' tale procedura di trasmissione dovra' essere
inserita tra quelle incluse nella relazione annuale sulla separazione
amministrativa   di  cui  all'art.  2,  comma 7,  della  delibera  n.
152/02/CONS;
                      Considerato quanto segue:
1. Il procedimento istruttorio.
  1. In data 18 agosto 2006, con la delibera 483/06/CONS, l'Autorita'
ha  posto a consultazione pubblica una proposta per la modifica delle
modalita'  di  attivazione,  passaggio  e  cessazione  nei servizi di
accesso intermedi offerti da Telecom Italia e regolati dalle delibere
 4/06/CONS, 33/06/CONS e 34/06/CONS.
  2.   Tale   proposta   e'  espressa  in  forma  di  modifica  degli
articoli 17,  18  e  20  della  delibera 4/06/CONS, le cui procedure,
inizialmente volte a regolare i soli servizi di accesso disaggregato,
si  proponeva  fossero  adottate  anche  dai servizi bitstream (anche
naked) e wholesale line rental.
  3.  Hanno  partecipato  alla  consultazione  pubblica gli operatori
Fastweb,  Welcome  Italia,  Wind,  Tele2,  BT Italia, Telecom Italia,
Eutelia,   Vodafone   e  Tiscali.  Hanno  altresi'  partecipato  alla
consultazione  pubblica  le  associazioni  dei  consumatori Movimento
difesa  del  cittadino,  Federconsumatori,  Altroconsumo, Adiconsum e
Lega consumatori.
2. Modalita' di gestione a data certa per i servizi WLR.
  4.  La  modifica  dei  commi 1  e  2  dell'art.  17  della delibera
4/06/CONS  posta a consultazione prevede che la fornitura dei servizi
di  accesso disaggregato, bitstream naked e WLR avvenga in condizioni
di  trasparenza, non discriminazione e parita' di trattamento interno
esterno  e  che  le  attivazioni  e cessazioni dei servizi di accesso
disaggregato,  bitstream  naked  e WLR siano gestite con modalita' di
consegna  a  data  certa,  ovvero prevedendo che il passaggio avvenga
alla   data   fissata   dall'operatore  recipient  sulla  base  delle
indicazioni del cliente.
  5.  Wind  evidenzia  che  l'aver escluso dalle previsioni citate il
servizio  bitstream  ordinario non puo' che generare confusione nella
definizione  delle modalita' gestionali di tale servizio e comportare
per  utenza  OLO tempi di attivazione e qualita' di servizio peggiori
rispetto a quelli previsti da Telecom per i suoi utenti finali.
  6.  Welcome  Italia, con riferimento al WLR, ha sottolineato che il
processo  gestionale  previsto  nel tavolo tecnico del wholesale line
rental   e'  ispirato  a  quello  della  CPS,  ove  le  procedure  di
attivazione avvengono con tempi massimi garantiti e non a data certa.
La  gestione  di  tutti  i  passaggi  ed attivazioni WLR a data certa
comporterebbe   una  sostanziale  revisione  delle  metodologie  gia'
consolidate  per  la  CPS  e in corso di adozione per il WLR, creando
gravi incertezze su procedure, SLA, entita' e metodi di calcolo delle
penali.  Tale  operatore  rileva  che,  poiche' con il WLR e' Telecom
Italia  a  gestire la configurazione degli instradamenti di rete e la
portabilita'  del  numero,  mantenere  l'attuale  modalita' con tempi
massimi  in  caso  di  passaggio da e verso altri servizi gestiti con
procedure   a   data   certa   non   comporterebbe  problemi  tecnici
nell'integrazione delle diverse procedure di migrazione.
  7.  Le  associazioni  di consumatori richiedono che procedure siano
univoche,  semplici  e  valide  per  tutti i casi di migrazione e per
tutte le tipologie di operatori coinvolti.
  8.  Alla  luce  delle  posizioni esposte l'Autorita' ritiene che le
disposizioni  dei commi 1 e 2 debbano essere estese a tutti i servizi
bitstream (anche non naked), garantendo la piena replicabilita' delle
prestazioni offerte da Telecom Italia ai propri clienti.
  9. L'Autorita' rileva che l'adozione per i servizi WLR di procedure
di  attivazione a data certa potrebbe non essere richiesta al fine di
garantire  migrazioni con minimo disservizio tra i diversi servizi di
accesso.  Tuttavia,  in  considerazione  dei tempi di implementazione
previsti   per  il  WLR,  anche  al  fine  di  garantire  unitarieta'
gestionale  di tutti i processi, l'Autorita' ritiene che anche il WLR
debba  essere gestito con meccanismi gestionali a data certa, al fine
semplificare  per  clienti  ed  operatori la gestione degli ordini di
attivazioni e migrazione.
3. Obbligo di comunicazione tra recipient e donating della cessazione
del  contratto  precedente e causali di interruzione della migrazione
per servizi non richiesti.
  10.  Con  il  comma 2-bis  all'art. 17 della delibera 4/06/CONS, la
proposta di consultazione prevede l'obbligo da parte del recipient di
inviare  al  donating,  contestualmente alla richiesta di attivazione
del  servizio  intermedio,  copia  della  comunicazione  del  cliente
attestante  la  volonta'  di  cessare  il  contratto  in essere. Tale
comunicazione  e'  dovuta  anche  quando  il donating e' la divisione
commerciale  di  Telecom  Italia,  con la differenza che in tale caso
l'inoltro  deve  avvenire  entro  tre  giorni  dalla  Data  di attesa
consegna (DAC).
  11.   La   proposta,   inoltre,  prevede,  con  l'introduzione  del
comma 2-ter  all'art.  17  della  delibera 4/06/CONS, che il donating
abbia  facolta'  di interrompere l'attivazione in corso unicamente in
caso di prestazione non richiesta attestata con dichiarazione scritta
dell'utente  finale. Tale previsione e' ripresa all'art. 18, comma 1,
lettera f) nel caso di migrazioni e rientri in Telecom Italia.
  12.  La  proposta  prevede  infine, con l'introduzione del comma 2,
all'art. 18, che, in caso di contratti a distanza, qualora il cliente
receda  dal  contratto,  il recipient debba darne comunicazione senza
indugio a Telecom Italia.
  a) La posizione degli operatori.
  13.  La  quasi  totalita' degli operatori alternativi non condivide
l'obbligo   di   comunicazione  di  cui  al  comma 2-bis,  in  quanto
contrasterebbe   con   le   disposizioni  relative  alla  separazione
amministrativa   di   cui  all'art.  8  della  delibera  4/06/CONS  e
costituirebbe un vantaggio competitivo a favore di Telecom Italia. La
previsione  per  cui  la comunicazione della cessazione sia fatta dal
recipient  al donating prima dell'effettiva attivazione, anche quando
il  donating  e'  Telecom  Italia, costituirebbe infatti ad avviso di
numerosi operatori un elemento di notevole criticita' per lo sviluppo
del  mercato in quanto consentirebbe alla divisione retail di Telecom
Italia  di intervenire contattando i clienti al momento in cui questi
decidono   di  passare  ad  un  operatore  alternativo  per  svolgere
attivita' di retention.
  14. Secondo alcuni operatori, la verifica di eventuali pendenze del
cliente  e  la  chiusura  dell'attivita'  di  fatturazione  da  parte
dell'operatore    donating,    attivita'    che    sono   alla   base
dell'introduzione  dell'obbligo di comunicazione, nel caso di Telecom
Italia,  potrebbero  avvenire a valle della notifica della cessazione
del   servizio   da   parte   della  divisione  rete  alla  divisione
commerciale. In tal caso la documentazione attestante la volonta' del
cliente  di  cessare il contratto in essere potrebbe essere custodita
dal recipient ed esibita solo in caso di contenzioso.
  15.  Diversi  operatori  evidenziano,  inoltre,  come, dal punto di
vista   applicativo,   si   avrebbero  seri  problemi  a  gestire  le
comunicazioni  di  tipo cartaceo a fronte di un improbabile vantaggio
per  l'attivita'  di  contrasto  alle  migrazioni  non  richieste che
risultano  essere  comunque  inferiori al cinque per mille del totale
delle  richieste  e  che  dovrebbero  essere affrontate attraverso un
adeguato  sistema  di  sanzioni.  Gli stessi operatori ritengono piu'
opportuno  che  il  processo  di  migrazione venga gestito attraverso
comunicazioni   tra   sistemi  informatici,  fermo  restando  per  il
recipient  l'obbligo  di custodire una copia cartacea della richiesta
del cliente.
  16.  Relativamente  alle  misure  per  contrastare  la fornitura di
servizi  non richiesti, un operatore, pur condividendo l'integrazione
dell'art.  17  della  delibera  n. 4/06/CONS realizzata per mezzo del
comma 2-ter,  rileva  che essa non tutela chi pur avendo richiesto la
prestazione sarebbe stato oggetto di un'informativa inadeguata e poco
trasparente.
  17.   Altri  fanno  presente,  inoltre,  che  con  la  delibera  n.
418/06/CONS  e' stata avviata una consultazione avente ad oggetto uno
schema  di  provvedimento  per  l'introduzione  di  misure  a  tutela
dell'utenza,  proprio  al  fine di combattere il fenomeno dei servizi
non  richiesti.  Essi osservano che, riconoscendo la possibilita' per
l'operatore  donating  di  interrompere la migrazione solo in caso di
prestazione  non  richiesta,  si  andrebbe  contro  la  necessita' di
assicurare   una  regolamentazione  differenziata  dell'attivita'  di
retention  in  relazione  al  soggetto  che  figura come donating. In
pratica  anche  agli  operatori alternativi non sarebbe consentito di
interrompere  il  processo  di migrazione in caso di ripensamento del
cliente,  diversamente da quanto inizialmente previsto dalla delibera
n.  4/06/CONS.  Tali  operatori  richiedono,  pertanto,  di  lasciare
immutata  l'originaria formulazione dell'art. 18, comma 1, lettera f)
della  delibera  n.  4/06/CONS  anche perche' la modifica proposta e'
suscettibile  di  aggiungere  al  processo di migrazione un'impropria
causale  di  rifiuto  di  ordinativi  e  quindi determinare ritardi o
indebiti rifiuti del processo di attivazione.
  18.  Ad  avviso  di un operatore, infine, la comunicazione verso la
divisione commerciale di Telecom Italia e' superflua in quanto questa
riceve  gia'  dalla  divisione  rete  la comunicazione di recesso del
cliente  senza  indicazioni  sull'identita'  del  recipient mentre un
altro  operatore  ritiene  che la limitazione dell'interruzione della
procedura   di   attivazione/disattivazione   per   i  soli  casi  di
prestazione  non  richiesta  non  e' sufficiente ad evitare azioni di
retention da parte di Telecom Italia che potrebbero essere realizzate
attraverso  la firma di dichiarazioni attestanti la mancata richiesta
della prestazione.
  19.  Telecom  Italia  condivide  l'integrazione dell'art. 17 con il
comma 2-bis  in  virtu'  del  quale  sarebbe garantita ai clienti una
migliore  tutela  rispetto  al  fenomeno  dei  servizi non richiesti.
Telecom  Italia  non  condivide  tuttavia le tempistiche previste nel
caso  di comunicazione verso Telecom Italia commerciale (soltanto tre
giorni  prima  della  data  di  attesa consegna). Il preavviso di tre
giorni,  unito  al  fatto  che  il  donating  non  puo'  interrompere
direttamente  la  procedura,  se  non  in  caso  di  attivazione  non
richiesta,   non   sarebbe,   infatti,   congruo  con  la  tempistica
dell'eventuale  ripensamento  del cliente, per cui tutte le richieste
di interruzione perverrebbero alla divisione wholesale ad attivazione
avvenuta.  Al  pari  degli  OLO,  la  predetta comunicazione dovrebbe
essere   inviata  alla  divisione  commerciale  contestualmente  alla
richiesta  di migrazione inviata alla divisione wholesale. A tal fine
Telecom  Italia  richiede  che  la  trasmissione  delle  informazioni
relative  alla cessazione sia anticipata e fatta contestualmente alla
richiesta  di attivazione del servizio inviata a Telecom Italia rete.
Telecom  Italia  propone inoltre che Telecom Italia rete sospenda gli
ordini   di   attivazione   ricevuti   fino   alla  ricezione  di  un
acknowledgment   da   parte   della   divisione   commerciale.   Tale
acknowledgment  segnalerebbe  l'avvenuta  ricezione  da  parte  della
divisione  commerciale della copia della cessazione del contratto del
cliente. Inoltre, in caso di ripensamento del cliente, Telecom Italia
richiede  che  il  recipient,  ricevuta  la comunicazione del cliente
debba trasmettere alla divisione rete l'ordine di ripristino entro 12
ore.
  b) La posizione delle associazioni dei consumatori.
  20.  L'argomento  in  questione  e'  stato  analizzato  da tutte le
associazioni  dei  consumatori,  le  quali,  fatta eccezione per una,
hanno  espresso  forti critiche e perplessita' sulla necessita' della
comunicazione preventiva tra recipient e donating.
  21.  Un'associazione  ha  sottolineato  che  solo il consumatore e'
titolato  ad  intrattenere rapporti con gli operatori con lo scopo di
manifestare la propria volonta'. Non vi sarebbe motivo, pertanto, che
la  trasmissione della cessazione del contratto al donating sia fatta
dal  recipient affinche' il primo possa sincerarsi della legittimita'
dell'attivazione  con  il  secondo.  Nel  caso  in  cui  la  volonta'
dell'utente sia millantata o falsificata da un operatore questi se ne
assumera'  tutte le responsabilita' del caso penali e civili ai sensi
delle  norme  vigenti. La medesima associazione propone di modificare
la norma nel senso di prevedere un intervallo di dieci giorni durante
i  quali  il consumatore riceverebbe una comunicazione da parte degli
operatori  donating  e  recipient  completa di punti di contatto onde
poter  gestire  l'attivita'  di  migrazione in completa trasparenza e
correttamente  informato.  In  subordine  la  norma  dovrebbe  essere
modificata in maniera da garantire la simmetria tra OLO e incumbent.
  22.   Un'altra   associazione   ha  evidenziato  non  solo  che  la
comunicazione  non e' necessaria ne' di utilita' per l'utente finale,
ma   anzi   costituirebbe   un  notevole  vantaggio  competitivo  per
l'operatore dominante che attraverso la propria struttura commerciale
potrebbe   tentare   di  recuperarlo.  Tale  condotta,  a  causa  del
significativo  potere di mercato di Telecom Italia, costituirebbe una
turbativa  di mercato e della concorrenza. Tale associazione, qualora
la   previsione  fosse  mantenuta,  richiede  che  sia  espressamente
previsto il divieto per Telecom Italia commerciale di ricontattare il
cliente  in  procinto  di  migrare  ad altro operatore. La migrazione
realizzata  in assenza di volonta' espressa del consumatore configura
il  reato  di truffa nei cui confronti occorre agire penalmente oltre
che  per  il risarcimento dei danni eventualmente patiti dal cliente.
L'operatore   responsabile   della   migrazione  non  richiesta  deve
garantire anche attraverso una connessione provvisoria la continuita'
del servizio.
  23.  Tre  associazioni di consumatori hanno evidenziato che l'unica
finalita'  della comunicazione deve essere quella di garantire che il
donating  effettui le operazioni amministrativo-contabili conseguenti
alla  cessazione  dei  servizi  migrati.  Pertanto,  qualora ritenuta
necessaria,  la comunicazione di cessazione puo' essere trasmessa dal
recipient  anche  nella  data  della  migrazione  stessa  e  non  con
preavviso.  Tale modifica e' indispensabile per evitare che eventuali
controversie  tra  operatori  possano ripercuotersi negativamente sui
tempi  di  attivazione.  Inoltre,  viene fatto presente che i casi di
attivazione non richiesta non possono essere lasciati al giudizio del
donating,  e' opportuno invece che l'Autorita' stabilisca una precisa
regolamentazione  richiedendo  la  segnalazione della prestazione non
richiesta  all'Autorita', il riconoscimento al cliente del diritto ad
ottenere  gratuitamente  la  configurazione  originaria ed indennizzi
automatici  al  cliente  a carico degli operatori dolosi. La predetta
regolamentazione   dovrebbe,  altresi',  prevedere  la  pubblicazione
mensile sul sito web dell'Autorita' dei consuntivi delle segnalazioni
di   prestazione   non   richiesta.   In  particolare,  secondo  tali
associazioni,  ad attivazione gia' avvenuta, il cliente che ha subito
l'attivazione non richiesta deve poter comunicare al donating di aver
subito   tale   abuso,   quest'ultimo,   inoltrata   la  segnalazione
all'Autorita',  (la  quale  la  impiega,  oltre  che per le eventuali
azioni  sanzionatorie,  per redigere le statistiche sulle prestazioni
non  richieste),  deve  poter  accedere ad una procedura specifica di
ripristino volta a ristabilire la configurazione previgente con costi
a  carico  del  recipient.  In tali casi al cliente sarebbe dovuto un
indennizzo  da  parte del recipient proporzionale al numero di giorni
di  disconnessione  dal  servizio.  Tali associazioni precisano anche
che,  prima  che  l'attivazione sia avvenuta, debba essere il cliente
che  si  e'  accorto che sta per avvenire a suo danno una attivazione
abusiva  a  richiedere  all'operatore che sta per compiere l'abuso di
interrompere  la procedura. Qualora l'operatore recipient ignori tale
segnalazione,  si  rende  colpevole  di  «fornitura  non  richiesta»,
aggravata  dal  fatto  di  aver  ignorato  la  segnalazione  e quindi
soggetta ad una maggiore penalizzazione.
  c) Le conclusioni dell'Autorita'.
  24.  L'Autorita'  evidenzia  che  la  comunicazione tra recipient e
donating  della  volonta'  del  cliente  di recedere dal contratto in
essere   e'   unicamente  finalizzata  a  garantire  al  donating  la
possibilita'     di     effettuare     le    necessarie    operazioni
amministrativo-contabili  conseguenti  alla  cessazione  dei  servizi
migrati  (interruzione  della fatturazione, verifica delle condizioni
contrattuali di cessazione, ecc.).
  25. Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del Codice delle comunicazioni,
le informazioni ottenute nell'ambito di accordi in materia di accesso
o  di  interconnessione devono essere utilizzate esclusivamente per i
fini  per  cui  sono  state  fornite  e  sono  soggette  in qualsiasi
circostanza  a  stringenti  obblighi di riservatezza. Specificamente,
«le  informazioni  ricevute  non  sono  comunicate ad altre parti, in
particolare   ad   altre  unita'  organizzative,  ad  altre  societa'
consociate  o  partner  commerciali,  per  i  quali  esse  potrebbero
rappresentare un vantaggio concorrenziale».
  26.  Anche  nel  caso  di  Telecom  Italia  tale comunicazione alla
divisione  commerciale  e'  necessaria  affinche'  quest'ultima possa
interrompere  la  fatturazione  dei  canoni  all'utente finale, prima
dell'emissione   della  fattura  successiva.  In  considerazione  dei
rilievi  mossi  dalla  Commissione  europea,  al  fine di limitare il
rischio  che  la  divisione commerciale di Telecom Italia utilizzi le
informazioni  contenute  in  una eventuale comunicazione preventiva a
fini  anticompetitivi,  l'Autorita' ritiene necessario prevedere che,
nel  corso  dell'attivazione  dei  servizi  intermedi,  gli operatori
alternativi  debbano inviare le proprie comunicazioni unicamente alla
divisione  wholesale  di Telecom Italia. L'Autorita' ritiene altresi'
necessario  che la divisione wholesale medesima possa successivamente
comunicare  la  cessazione  del  servizio  di  accesso alla divisione
retail  fornendo  unicamente le informazioni necessarie alla chiusura
del    precedente    rapporto    commerciale,    quali   ad   esempio
l'identificativo  della linea cessata e la data esatta di cessazione.
Al  fine di consentire alla divisione retail di svolgere le attivita'
di propria pertinenza relativamente alla cessazione del contratto con
il  cliente,  appare  adeguato  che  tale comunicazione venga inviata
dalla  divisione  wholesale  non prima di cinque giorni dalla data di
attesa consegna ovvero di cessazione del cliente.
  27.  L'Autorita'  rileva  che,  per garantire il pieno rispetto del
Codice,  tale  comunicazione  non  puo'  essere  utilizzata  per fini
diversi da quelli per cui e' stata fornita (ossia per la chiusura del
precedente  rapporto commerciale). Appare inoltre opportuno prevedere
che,  in fase di applicazione di quanto indicato al punto precedente,
Telecom   Italia   fornisca   all'Autorita'   le   specifiche   della
comunicazione  trasmessa  dalla  divisione  wholesale  alla divisione
retail  a tal fine e che inoltre tale procedura di trasmissione venga
inserita tra quelle incluse nella relazione annuale sulla separazione
amministrativa   di  cui  all'art.  2,  comma 7,  della  delibera  n.
152/02/CONS.  Infine  l'Autorita' ritiene che la messa in opera di un
monitoraggio attento e assiduo sull'andamento del mercato dei servizi
di  accesso  consentira'  di  individuare  tempestivamente  eventuali
politiche   commerciali   da   parte   dell'operatore  dominante  non
rispettose  degli  obblighi regolamentari vigenti o tali da risultare
anticompetitive, impedendo in tal modo che si crei un pregiudizio per
la concorrenza a danno dei consumatori.
  28.  Per  garantire  il  pieno  rispetto  del  Codice,  l'Autorita'
ribadisce  anche che i dati relativi ai clienti finali che richiedono
l'attivazione delle prestazioni di unbundling, bitstream, anche naked
e  WLR debbono essere trattati dalla divisione rete di Telecom Italia
con  la  massima  riservatezza  ed  utilizzati esclusivamente ai fini
della fornitura del servizio intermedio richiesto.
  29.  Considerazioni  analoghe devono tuttavia applicarsi al caso in
cui  viene cessato il contratto di un operatore alternativo. Sebbene,
nel  caso  di  un  operatore  alternativo,  l'entita'  del  vantaggio
concorrenziale  derivante dall'informazione di quale sia il recipient
appaia  estremamente  ridotto,  anche in questo caso la comunicazione
della  cessazione  al  donating non puo' essere utilizzata che per le
attivita' amministrative correlate alla cessazione della fatturazione
all'utente finale e per le attivita' tecniche conseguenti.
  30.  In considerazione delle segnalazioni ricevute in consultazione
pubblica,   al   fine   di   valutare  l'impatto  sul  mercato  delle
comunicazioni  tra  recipient  e  donating  in  fase  di attivazione,
l'Autorita' ritiene altresi' necessario avviare un monitoraggio volto
ad    acquisire    informazioni   periodiche   sull'andamento   delle
attivazioni,  migrazioni e cessazioni da parte di tutti gli operatori
coinvolti.   L'Autorita'   ritiene   inoltre   necessario   che  tale
monitoraggio raccolga informazioni relativamente al numero di rigetti
e rimodulazioni degli ordini da parte degli operatori.
  31.   L'Autorita'   si   riserva  di  modificare  la  procedura  di
attivazione  sulla  base  delle informazioni raccolte attraverso tale
monitoraggio.
  32.  In  considerazione  delle  obiezioni sollevate dagli operatori
circa   la   complessita'  e  gli  oneri  di  realizzazione  connessi
all'adozione  della procedura proposta (secondo cui ciascun operatore
deve  essere  in grado di trasmettere copia dei documenti a tutti gli
operatori)  e  dagli  operatori  e  dalle associazioni di consumatori
circa  l'uso  potenzialmente a fini commerciali che verrebbe fatto di
tale  preavviso  da  parte  di Telecom Italia, l'Autorita' ritiene di
modificare  la  previsione in oggetto, prevedendo, nel caso in cui il
donating sia Telecom Italia che (procedura di attivazione):
    il  recipient raccoglie, su apposito modulo cartaceo, la volonta'
del  cliente  finale di recedere dal precedente contratto in essere e
la  conserva  unitamente  alle  restanti  documentazioni  relative al
contratto finale;
    l'operatore   recipient   trasmette,  con  mezzi  elettronici  la
richiesta  di attivazione alla divisione rete del donating, indicando
la data attesa di consegna concordata con il cliente;
    la  divisione  rete  del  donating  comunica  la  cessazione  del
servizio di accesso alla divisione retail, non prima di cinque giorni
dalla   data  di  migrazione,  fornendo  unicamente  le  informazioni
necessarie alla chiusura del precedente rapporto commerciale;
    in caso di contestazioni, il recipient, a richiesta del donating,
esibisce copia della dichiarazione del cliente finale di recedere dal
precedente contratto.
  33.  Nel  caso  in  cui  il  donating  sia  altro OLO (procedura di
migrazione):
    il  recipient raccoglie, su apposito modulo cartaceo, la volonta'
del  cliente  finale di recedere dal precedente contratto in essere e
la  conserva  unitamente  alle  restanti  documentazioni  relative al
contratto finale;
    il  recipient  fornisce  senza  indugio  al  donating  con  mezzi
elettronici,  una comunicazione circa il contratto cessato contenente
tutti gli estremi necessari per consentirne l'individuazione da parte
del donating e la data di cessazione;
    in caso di contestazioni, il recipient, a richiesta del donating,
esibisce copia della dichiarazione del cliente finale di recedere dal
precedente contratto.
  34.  Circa  quanto  proposto  al  comma 2-ter,  l'Autorita' ritiene
corretto  il  rilievo delle associazioni dei consumatori, secondo cui
il  caso  di  attivazioni  non  richieste  non  puo'  essere trattato
lasciando  al  donating  la  facolta' di decidere sulla validita' del
contratto  del  recipient  ma  deve  essere  affrontato con procedure
separate  e penali a carico degli operatori che commettono gli abusi.
Infatti,  secondo  lo  schema  proposto in consultazione pubblica, il
donating  si  troverebbe  a decidere sulla validita' dell'attivazione
sulla   base  della  copia  cartacea  della  cessazione  inviata  dal
recipient  (e  firmata  dall'utente)  e  della  dichiarazione scritta
firmata dall'utente stesso circa l'illegittimita' dell'attivazione in
corso.  In  quanto  parte  controinteressata,  il  donating  potrebbe
mancare  della  necessaria obiettivita' nel giudicare gli atti in suo
possesso  - relativi cioe' al contratto tra il suo potenziale cliente
ed un competitor.
  35.  L'Autorita'  ritiene  pertanto  che,  fatto  salvo  il caso di
eccezionali,  specifiche e circostanziate causali tecniche, non debba
essere   concessa   all'operatore   donating   la   possibilita'   di
interrompere  la  procedura  di  attivazione/migrazione  in corso per
mezzo  una  comunicazione  rivolta a Telecom Italia rete. E' soltanto
l'utente  finale,  titolare  del contratto con il recipient, comunque
stipulato,  a  poter  richiedere, secondo le modalita' previste dalle
vigenti  norme  di  legge, la cessazione del contratto stesso. In tal
senso  si  ritiene  anche utile rivedere quanto proposto all'art. 18,
comma 1,  lettera f),  nel  senso  di escludere che il donating possa
interrompere l'attivazione, fatto salve specifiche e limitate causali
per  motivi tecnici, che, nel caso di Telecom Italia, dovranno essere
annesse all'offerta di riferimento.
  36.  Circa  la  richiesta  delle  associazioni  dei consumatori, di
provvedere  all'introduzione  di  modalita'  gestionali specifiche in
caso  di  attivazione  non  richiesta,  l'Autorita'  ritiene che tali
procedure  debbano essere attivabili dall'utente, secondo quanto gia'
previsto   dalla  delibera  n.  664/06/CONS,  volte  a  garantire  il
ripristino  della  configurazione  iniziale  -  senza  oneri - per il
consumatore.  Tuttavia, si ravvisa opportuno valutare, attraverso uno
specifico procedimento, l'introduzione di eventuali rimedi, ulteriori
a  quelli  previsti dall'art. 3, commi 2 e 3 della predetta delibera,
riguardanti  tra  l'altro  la  previsione  di forme di indennizzo nei
confronti  del  cliente  che  abbia  subito  disservizi  a seguito di
attivazione di servizio non richiesto.
4. Modalita'  di  attivazione  ed  obbligo di inoltrare all'utente un
modulo d'ordine.
  37.  Con  l'introduzione  del  comma 2-quater,  all'art.  17  della
delibera  n.  4/06/CONS,  la  proposta  prevede  l'obbligo in capo al
recipient,  in caso di contratti a distanza, di richiedere al cliente
la  firma  di  un  modulo d'ordine. La proposta dispone inoltre che i
termini relativi al diritto di recesso inizino a decorrere dalla data
di invio dello stesso.
  38.  La  proposta  prevede,  all'art. 3, comma 1, che l'art. 18 sia
integrato  dal  comma 4 secondo cui, in caso di contratti a distanza,
il  diritto  di recesso a titolo non oneroso e' esteso fino alla data
di attesa consegna.
  d) La posizione degli operatori.
  39.  Gli  operatori  Fastweb,  BT  Italia, Eutelia, Tiscali e Tele2
evidenziano  diverse  criticita' in tale procedura. In primo luogo la
procedura  deve  essere  estesa  prevedendo  che tale modulo d'ordine
possa  essere  trasmesso  anche in formato non cartaceo. Secondo tali
operatori,  l'uso  di  moduli  cartacei  appesantisce  inutilmente il
processo.  Gli  operatori  evidenziano  che  la  stessa  Autorita' ha
previsto per la CPS, con la delibera n. 417/06/CONS, e per il WLR con
la  delibera  n.  483/06/CONS  che tale modulo possa essere trasmesso
dall'operatore  all'utente anche in formato elettronico. Secondo tali
operatori  nulla  vieta che l'utente possa rispondere con il medesimo
formato.
  40.  Tele  2  in  particolare  non  condivide  la  previsione circa
l'obbligatorieta'  dell'invio del modulo d'ordine firmato dal cliente
in  caso  di  contratti  a distanza, pur riconoscendo tale invio come
buona  prassi  commerciale. Tele 2 ritiene che la registrazione della
conversazione  debba  essere considerata una prova sufficiente per la
stipula  del  contratto  e,  soprattutto,  relativamente ai contratti
previgenti,  per  l'interruzione  dello  stesso. Circa le tempistiche
relative  al  diritto  di  recesso per i contratti a distanza, Tele 2
ritiene  che il termina sia da calcolarsi dalla data di ricezione del
modulo  e  del  materiale  informativo,  come disposto dal Codice del
Consumo, e non dalla data di invio del modulo da parte del cliente.
  e) La posizione delle associazioni dei consumatori.
  41.  L'aspetto  in questione e' stato analizzato dalle associazioni
dei  consumatori  Movimento  Difesa del Cittadino, Federconsumatori e
Altroconsumo.
  42.  Un'associazione concorda con l'introduzione del comma 2-quater
all'art.  17.  Due  associazioni ritengono che l'invio di tale modulo
firmato  sia  necessario a maggior tutela del cliente, ma evidenziano
che  la  ricezione  di  quest'ultimo da parte del recipient non possa
essere  una  condizione  necessaria  per  dar  seguito all'ordine del
servizio.   Tali   associazioni  ritengono  infatti  che  l'operatore
recipient  debba  inoltrare  a  Telecom  Italia  rete la richiesta di
attivazione  del  servizio  appena possibile, indipendentemente dalla
ricezione  del  modulo  firmato  dall'utente.  Tale modulo deve avere
unicamente una funzione di prova dell'avvenuta sottoscrizione in caso
di contenziosi utente-operatore.
  43.  Circa il calcolo dei tempi del diritto di recesso previsto dal
Codice  del  consumo,  tali  associazioni ritengono che il termine di
dieci  giorni  per  il  recesso  a  titolo  non  oneroso debba essere
calcolato  a  partire  dalla  data  di  ricezione del modulo da parte
dell'utente  - come del resto indicato dal Codice del consumo - e non
dall'invio  dello  stesso.  La  previsione  di  cui  alla delibera n.
483/06/CONS  (che  dispone  che i termini partono dalla data di invio
del  modulo)  si  presta  ad  usi impropri e darebbe adito ad elevata
incertezza nei rapporti utente-operatore. Richiedono pertanto che con
il  modulo  d'ordine,  il  cliente  fornisca  al recipient la data di
avvenuta  ricezione dello stesso (ai fini del calcolo dei termini del
diritto di recesso) e la dichiarazione esplicita di voler revocare il
contratto  previgente  (che  sara'  cura  del recipient comunicare al
donating secondo le modalita' che verranno stabilite).
  f) Le conclusioni dell'Autorita'.
  44.  L'Autorita',  in  linea con quanto gia' espresso in materia di
contratti  a  distanza con la delibera n. 664/06/CONS, sottolinea che
l'attivazione  di  servizi  di accesso deve avvenire in condizioni di
massima  trasparenza  nei  confronti  dell'utente  finale  e che tale
trasparenza  puo'  aversi solo attraverso l'invio di comunicazioni in
forma  scritta.  L'Autorita'  ritiene  pertanto  necessario mantenere
l'obbligo  in  capo  agli  operatori  che  fanno  uso  di contratti a
distanza di inviare un modulo d'ordine da firmarsi a cura dell'utente
unitamente  alle  informazioni scritte previste per tale tipologia di
contratti  dall'art.  53  del  Codice del consumo. Tale modulo dovra'
essere  inviato  dall'utente  all'operatore recipient che lo conserva
per  esibirlo  in  caso  di  controversia,  a  comprova dell'avvenuta
sottoscrizione  del  servizio. Poiche' il modulo firmato ha validita'
ai  soli  fini  della  risoluzione  delle  controversie,  l'operatore
recipient  non e' tenuto ad attendere la ricezione del modulo firmato
prima di dar seguito alla richiesta di attivazione dell'utente.
5. Attivazione dei servizi intermedi su linea non attiva.
  45.  Con  l'introduzione del comma 6-bis all'art. 17 della delibera
n.  4/06/CONS, la proposta prevede l'obbligo in capo a Telecom Italia
di  fornire  i servizi di accesso disaggregato, bitstream naked e WLR
anche su linea non attiva. In particolare viene previsto l'obbligo di
fornire  la  prestazione  in  tutti  i  casi  in  cui  Telecom Italia
fornirebbe  l'accesso  ad un proprio utente finale, inclusi i casi di
richiesta fuori perimetro urbano.
  g) La posizione degli operatori.
  46.  Telecom  Italia  evidenzia  diverse  criticita' in merito alla
previsione in oggetto, specificamente nella parte in cui quest'ultima
comporterebbe l'attivazione dei servizi in assenza risorse di rete di
accesso.  Secondo Telecom Italia, la fornitura di accessi al di fuori
del  perimetro  urbano non e' stata trattata ne' nel corso del tavolo
tecnico  ne'  dalla  delibera n. 4/06/CONS. Telecom Italia ritiene di
non   avere   obblighi  di  investire  per  conto  terzi,  in  quanto
l'Autorita'  ha  sempre  riconosciuto a Telecom Italia la facolta' di
rifiutare  la  fornitura  dei servizi di accesso disaggregato qualora
«non  vi  sia  disponibilita'  di  risorse  di  rete sufficienti alla
fornitura  del  servizio».  Secondo  Telecom  Italia,  qualora  le si
imponesse  l'obbligo  di  investire  per  conto  terzi, tutti i costi
sostenuti  nella  predisposizione  del  progetto  ad  hoc  andrebbero
imputati  all'operatore alternativo, indipendentemente dall'ammontare
che  Telecom  Italia richiede ai propri utenti finali per obblighi di
servizio   universale.  Telecom  Italia  ritiene  che  l'introduzione
dell'obbligo  di fornire servizi intermedi d'accesso anche in assenza
di  risorse  di  rete  comporterebbe una estensione degli obblighi di
servizio   universale,   pertanto   tale   previsione  potra'  essere
ridiscussa,    ad    esempio,   nell'ambito   del   procedimento   di
individuazione  dei  soggetti  obbligati  alla fornitura del servizio
universale.
  h) Le conclusioni dell'Autorita'.
  47.  L'Autorita'  evidenzia che l'obbligo di garantire la fornitura
dei  servizi  intermedi  di  accesso  in  tutti i casi in cui Telecom
Italia  fornirebbe  la  prestazione  ai  propri  utenti finali non si
configura  come una estensione degli obblighi di servizio universale.
Lo  stesso  Codice  infatti all'art. 54, «Fornitura dell'accesso agli
utenti  finali da una postazione fissa», nel prevedere che «qualsiasi
richiesta  ragionevole  di  connessione in postazione fissa alla rete
telefonica  pubblica  e  di  accesso  da parte degli utenti finali ai
servizi  telefonici  accessibili  al  pubblico in postazione fissa e'
soddisfatta  quanto  meno  da un operatore» non vincola in alcun modo
gli  utenti  finali a rivolgersi a Telecom Italia, sebbene questa sia
designata quale fornitore del servizio universale. La disposizione in
oggetto  e'  infatti  perfettamente  soddisfatta  prevedendo  che  la
richiesta  di  accesso,  purche' ragionevole, sia inviata dall'utente
finale  ad un operatore alternativo, e da quest'ultimo, attraverso la
richiesta   del   servizio   intermedio,  rivolta  a  Telecom  Italia
(operatore  incaricato  della  fornitura del servizio universale), la
quale  e'  tenuta  a soddisfarla allo stesso modo di come se le fosse
stata  rivolta direttamente. L'Autorita' ritiene pertanto che Telecom
Italia debba fornire accessi in unbundling, bitstream naked e (quando
disponibile  in centrale) WLR in ogni circostanza nella quale avrebbe
offerto  l'accesso  ai  propri utenti finali. I contributi aggiuntivi
richiesti  agli  operatori  alternativi  per la predisposizione della
rete  di accesso in assenza di linea (c.d. linea non installata) sono
gli stessi che Telecom Italia richiede, nella medesima condizione, ai
propri utenti finali.
6. Obbligo di fornire le informazioni necessarie alla migrazione.
  48.  Con  l'introduzione del comma 6-ter all'art. 17 della delibera
n.  4/06/CONS,  la  proposta  di  consultazione prevede l'obbligo per
Telecom Italia di fornire le informazioni necessarie all'operatore di
accesso  disaggregato, bitstream naked o WLR, per la migrazione di un
gruppo  di linee destinate a un singolo cliente finale che si e' gia'
impegnato  formalmente,  a  seguito ad esempio dell'aggiudicazione di
una gara di appalto, ad acquisire dal medesimo operatore i servizi di
accesso.
  49.  Sull'argomento  Telecom  Italia  ha  replicato  sollevando  il
problema di un eventuale contrasto della norma con le disposizioni in
materia di privacy applicabili al rapporto contrattuale esistente tra
l'operatore preesistente ed il cliente.
  50.   L'Autorita'   ritiene   che   le  informazioni  in  questione
costituiscano  un  elemento  rilevante  per  agevolare il processo di
migrazione   e,   d'altra   parte,  esse  sono  nella  disponibilita'
dell'operatore  preesistente.  Appare  ragionevole,  in ogni caso che
l'operatore  recipient  possa  richiedere al donating le informazioni
strumentali   alla   efficiente   realizzazione  della  procedura  in
questione,  essendo  lo  stesso  recipient  autorizzato dal cliente a
trattare tali informazioni ai fini della migrazione.
7. Causali di rigetto e di rimodulazione della data di consegna.
  51.  Con  l'introduzione del comma 7-bis all'art. 17 della delibera
n.  4/06/CONS,  la  proposta  di  consultazione prevede l'obbligo per
Telecom  Italia  di  rendere  disponibile nell'Offerta di Riferimento
l'elenco delle causali che possono portare al rigetto della richiesta
o  alla  rimodulazione  della data di consegna della linea. E' fatto,
altresi'  obbligo a Telecom Italia di prevedere appositi SLA e penali
sul  rigetto  degli  ordini  e  sulla  rimodulazione  della  data  di
consegna.
  52. L'art. 3, comma 1, della proposta prevede, inoltre, la modifica
del comma 6, dell'art. 18 della delibera n. 4/06/CONS stabilendo, tra
l'altro, che le procedure di migrazione delle linee in ULL, bitstream
e  WLR  siano  concordate  preventivamente tra gli operatori, incluso
Telecom  Italia,  sulla  base  della negoziazione di SLA e penali, da
definire  in  sede  di  accordi  di interconnessione, improntata alla
reciprocita'  rispetto  alle  procedure  di  attivazione  previste da
Telecom Italia nell'OIR per i servizi di ULL, bitstream e WLR.
  i) La posizione degli operatori.
  53.  L'individuazione di un elenco tassativo di causali di rigetto,
non   generiche,   e'  ritenuto  da  diversi  operatori  un  elemento
essenziale   dei  processi  di  provisioning  dei  servizi  intermedi
unitamente alla necessita' di definire congiuntamente con l'operatore
dominante   SLA   e  penali  dei  processi  medesimi.  Gli  operatori
alternativi   ritengono,   tuttavia,  che  debba  riconoscersi  nella
definizione dei valori vincolanti per gli OLO un'asimmetria che tenga
conto  delle  oggettive  differenze  strutturali.  A tale riguardo un
operatore  suggerisce,  in  particolare,  di  definire  due capacita'
massime  di  evasione degli ordini correlate alle differenti quote di
mercato, e con queste aggiornabili.
  54.  Un  operatore ritiene, infine, che sia necessaria una maggiore
precisazione in merito ai valori riferiti agli SLA ed alle penali sul
rigetto  degli  ordini  e sulla rimodulazione della data di consegna,
nonche' sulle modalita' della loro applicazione.
  55.  Sull'argomento Telecom Italia ha osservato che la disposizione
di  cui  al  comma 7-bis  e'  di problematica attuazione in quanto la
disponibilita'  delle  causali  di rigetto e' successiva alla stipula
dei  contratti  di  interconnessione, nell'ambito dei quali il citato
art.  3, comma 1, oltre alla negoziazione di SLA e penali, stabilisce
che  debbano essere pattuite le causali di rigetto. D'altra parte gli
accordi  d'interconnessione  possono  essere  stipulati  solo a valle
della  definizione  del  processo  di migrazione, in ritardo, quindi,
sulla data di pubblicazione dell'OIR.
  j) Le conclusioni dell'Autorita'.
  56.   L'Autorita'   ritiene   che   le  causali  di  rigetto  e  di
rimodulazione della data di consegna debbano essere limitate a quelle
contenute  nell'elenco  esaustivo concordato con gli altri operatori,
allegato all'offerta di riferimento, in grado di rappresentare eventi
eccezionali  e  documentabili,  non  dipendenti  dalla  volonta'  del
donating  o  dell'operatore  notificato.  Non  devono pertanto essere
ammesse  causali  generiche, che non individuino l'effettivo problema
riscontrato.  Le  comunicazioni  tra  gli operatori devono consentire
l'identificazione   univoca  della  causale  specifica,  relativa  al
problema riscontrato che deve essere documentabile.
  57.  Fermo  restando il rispetto dei Service Level Agreement di cui
all'art.  39  della delibera n. 4/06/CONS, in merito all'introduzione
di  SLA  e penali sul massimo numero rigetto degli ordini e sui tassi
di rimodulazione della data di consegna, l'Autorita' ritiene che tale
previsione  non  sia  necessaria e proporzionata, stante la natura di
eccezionalita' che deve caratterizzare tali eventi.
8. Modifiche  ed  integrazioni  alle  modalita'  di  migrazione per i
servizi intermedi.
  58.  Le  modifiche  del  comma 1  dell'art.  18  della  delibera n.
4/06/CONS   proposte  dalla  delibera  n.  483/06/CONS  estendono  le
modalita'  gestionali originariamente previste per l'unbundling anche
ai  restanti  servizi intermedi. In particolare alle lettere a) e b),
si  prevede  che  il  cliente  possa rivolgersi al recipient il quale
comunica   a   Telecom   Italia  la  richiesta  di  migrazione;  alla
lettera c), si prevede che Telecom comunichi al donating la richiesta
trasmessa;  alle lettere d) ed e), si prevede una sospensione di otto
o  sedici  giorni, in funzione del tipo di servizio cessato, prima di
dar  seguito alla migrazione; alle lettera f) e g), si prevede che il
donating possa interrompere la disattivazione in corso unicamente nel
caso  di  attivazione  non  richiesta  e  che  il  recipient ne abbia
comunicazione  da  Telecom Italia; alla lettera h), si prevede che in
caso  di mancato riscontro da parte del donating, trascorsi i termini
di  sospensiva,  Telecom Italia dia comunque seguito alla migrazione;
alla lettera i), si prevede che Telecom Italia, qualora donating, non
fruisca  dei  tempi di sospensiva; alla lettera j), si prevede che in
caso  di  rientro  in  Telecom  Italia possa essere anche adottata, a
scelta   dell'utente,   la  procedura  previgente  alla  delibera  n.
4/06/CONS.
  k) La posizione degli operatori.
  59.   Gli   operatori   BT   Italia,  Eutelia,  Fastweb  e  Tiscali
sottolineano  che  l'art.  18, comma 1, dovrebbe indicare chiaramente
che  tutte  le  comunicazioni degli operatori alternativi vanno fatte
alla  divisione  rete  di  Telecom  Italia,  che  e'  il  pivot nella
migrazione,  e  mai  alla  divisione commerciale. In particolare, gli
operatori   ritengono  che  non  esiste  alcun  motivo  affinche'  la
divisione    commerciale   sia   informata   dalla   divisione   rete
dell'attivazione   in   corso.   In   tal   senso,   la   lettera c),
autorizzerebbe  Telecom  Italia  rete  a comunicare, «senza indugio»,
alla  propria  divisione  commerciale  la  migrazione in corso, dando
luogo   ad  una  aperta  violazione  degli  obblighi  di  separazione
amministrativa   tra   le   divisioni   rete   e   commerciale.  Tale
comunicazione  preventiva,  come  del  resto  quella  al  comma 2-bis
dell'art.  17,  risulta  altresi'  estremamente  pericolosa in quanto
agevola le azioni anticompetitive da parte di Telecom Italia ai danni
degli  operatori  alternativi.  L'aggressione sistematica dei clienti
degli  operatori  alternativi, come rilevato dalla Corte d'Appello di
Milano  nel  procedimento  cautelare  civile  n. 1043/2006, in cui si
ordina  a  Telecom Italia di cessare e non ripetere azioni di winback
ai  danni  di  Fastweb,  nel  caso  di un operatore con significativo
potere  di  mercato,  configura  ai  sensi dell'art. 3 della legge n.
297/1990 un abuso di posizione dominante.
  60.  Circa  la  lettera f),  vale quanto evidenziato per l'art. 17,
comma 2-ter,  ossia che il caso di attivazione non richieste non deve
essere  trattato  all'interno  della  procedura di migrazione, ma con
appositi  strumenti  volti  a  sanzionare i comportamenti abusivi. In
particolare  BT  Italia,  Eutelia,  Fastweb,  Tiscali,  Wind, Tele2 e
Welcome   Italia,   richiedono   che  sia  eliminata  la  causale  di
interruzione  per  prestazione  non  richiesta, e che sia consentito,
unicamente  al  donating OLO, di interrompere la procedura in caso di
ripensamento   del  cliente,  (acquisendone  per  iscritto  la  nuova
volonta'  di  non  cambiare  operatore), in linea con quanto previsto
dalla  n.  4/06/CONS ed asserito nella stessa nota dell'autorita' del
10 luglio  u.s.  In  particolare,  tale  misura costituisce una delle
«opportune  asimmetrie  a  favore  degli operatori alternativi» (cfr.
punto   309,   allegato   A,   delibera   n.   4/06/CONS)  introdotte
dall'Autorita'  con  la  n.  4/06/CONS come rimedio regolamentare nei
confronti  del  significativo  potere  di  mercato di Telecom Italia.
Welcome  Italia  evidenzia  che  le modalita' di cui alla delibera n.
4/06/CONS  vigevano  anche  nel  caso dei contratti affari, mentre la
proposta,  limitando  il  recesso non oneroso al caso dei contratti a
distanza,  impedisce  agli  utenti  business (che in genere impiegano
contratti  scritti)  di  avvalersi  delle facolta' di ripensamento ad
attivazione in corso.
  61. Gli operatori evidenziano che l'attivita' di retention e' utile
per  il  mercato  finale  ed  avvantaggia  i consumatori. Cio' che e'
dannoso per la concorrenza e' l'uso che ne viene fatto dall'operatore
con  significativo  potere di mercato, il quale, sistematizzando tale
pratica,  puo' facilmente abusare della propria posizione dominate. A
prevenzione di tali abusi, la regolamentazione ex-ante deve garantire
la  concorrenza  mantenendo  le  misure  asimmetriche originariamente
disposte  con la delibera n. 4/06/CONS. Per tali motivi gli operatori
richiedono,  unicamente nel caso di donating OLO, il ripristino della
facolta'   di   interrompere  l'ordine  per  «ripensamento  cliente»,
impedendo al contempo a Telecom Italia di operare tali attivita'. Gli
stessi  evidenziano che nel corso dei lavori del tavolo tecnico si e'
a  lungo  discusso  sull'uso  strumentale  da parte di Telecom Italia
delle  causali  di  rigetto  e si e' concluso che gli unici motivi di
rifiuto  dell'attivazione  da  parte di quest'ultima sarebbero dovuti
essere  quelli  relativi  a  insufficienza  di  risorse  di  rete  ed
insormontabili  ostacoli  tecnici.  Evidentemente,  la norma proposta
comporta  l'introduzione di ulteriori causali di rigetto non legate a
cause  tecniche  e  rimuove un rimedio regolamentare imposto ai sensi
delle  analisi di mercato. In tal senso, gli operatori richiedono che
il  testo,  qualora mantenute le disposizioni circa il preavviso alle
divisioni  commerciali  di  Telecom  Italia  o  circa  la facolta' di
rifiutare  l'ordinativo  per  motivi diversi da quelli tecnici, venga
notificato  all'Agcm  ed  alla task force ex art. 7 della Commissione
europea prima dell'approvazione definitiva.
  62.  Gli  operatori  evidenziano  altresi' che quanto proposto alla
lettera h),  circa  il c.d. «silenzio assenso» rappresenta una chiara
asimmetria  tra  operatori  alternativi  e Telecom Italia ad evidente
vantaggio  di  quest'ultima.  Nel  caso  in  cui un recipient OLO non
riceve  riscontro  dalla propria richiesta di attivazione, questi non
e' in grado di procedere al distacco del cliente finale dalla rete di
appartenenza, in quanto l'attivita' e' posta in essere esclusivamente
da  Telecom  Italia.  In  tal  caso,  gli  operatori possono soltanto
sollecitare   l'attivazione   attraverso   specifiche   procedure  di
escalation.  La  previsione  alla  lettera h),  in caso di rientro in
Telecom    Italia,    consente    a   quest'ultima   di   riacquisire
unilateralmente  il  cliente,  senza riscontri da parte del donating,
cio'  anche  se  in caso di portabilita' del numero espone l'utente a
possibili interruzioni del servizio.
  63.  Sul  punto,  in  particolare,  Wind  propone che si elimini il
«silenzio  assenso»  e  si  definiscano  delle  penali  a  carico del
donating  che  non  ha  provveduto  a riscontrare la comunicazione di
Telecom   Italia,  proporzionali  al  danno  subito  per  il  mancato
passaggio   del  cliente,  secondo  quanto  originariamente  proposto
dall'Autorita'  nella  riunione  del  27 aprile 2006. Tale meccanismo
sarebbe  effettivamente  simmetrico,  in  quanto, ad oggi, in caso di
mancata  attivazione,  l'OLO  non  puo'  fare  altro che richiedere a
Telecom Italia l'applicazione di penali.
  64.  Telecom  Italia  evidenzia  che  l'attuale  formulazione delle
lettere d)  ed e)  e'  alquanto  indeterminata  nel  fissare tempi di
sospensiva  «non inferiori» a 8 e 16. Telecom Italia richiede che, in
linea  con  quanto  proposto dall'Autorita' nella propria lettera del
1° luglio  u.s.,  tali  tempi  siano  individuati come tempi massimi,
eliminando ogni elemento di incertezza interpretativa.
  65.  Circa  la  previsione  alla  lettera i), che non consente alla
divisione  commerciale di Telecom Italia di avere tempi di sospensiva
per   la  verifica  sul  cliente,  Telecom  Italia  ribadisce  quanto
prospettato  circa l'art. 17, comma 2-bis, ossia, che tale asimmetria
gestionale  comporterebbe  che gli utenti di Telecom Italia sarebbero
discriminati,  in  quanto  non potrebbero avvalersi della facolta' di
interrompere  le  attivazioni  non  richieste  prima  che  le  stesse
avvengano.  Telecom richiede pertanto che le sia concesso un adeguato
preavviso  per contattare il cliente, o in alternativa, il meccanismo
di sospensione gia' descritto.
  l) La posizione delle associazioni dei consumatori.
  66.  Diverse  associazioni dei consumatori hanno evidenziato che le
previsioni  di  cui  alle lettere c), d), e), h) ed i) specificamente
nei  casi  in  cui  prevedono  tempi di sospensiva della procedura di
migrazione, comportano che il passaggio tra due operatori alternativi
o  il  rientro  in  Telecom  possa  richiedere  oltre  trenta  giorni
lavorativi.  Tale  valore  e'  notevolmente  peggiorativo rispetto ai
dieci  giorni  solari  offerti  da Telecom Italia ai suoi clienti per
l'attivazione  ed  il trasloco della linea e puo' costituire un forte
disincentivo  a  lasciare  l'operatore  alternativo.  A  tal  fine le
associazioni   richiedono:   con  riferimento  al  punto a),  che  la
richiesta  di  cessazione del servizio preesistente sia trasmessa dal
cliente  al  recipient insieme alla richiesta di migrazione; circa il
punto c)  che  la  comunicazione  di  Telecom Italia rete contenga la
notifica  della  data  di effettiva disattivazione della linea; che i
punti d)  ed e)  siano  eliminati  in  quanto  i  tempi di sospensiva
previsti  non  appaiono  giustificati da adempimenti tecnici da parte
del donating; che il comma h) sia modificato prevedendo semplicemente
che  alla  data di disattivazione della linea Telecom Italia effettui
la  migrazione  notificandola a donating e recipient; che il comma i)
sia  cancellato  poiche'  non  piu'  necessario  una volta rimossi d)
ed e);   che  il  comma j)  sia  rimosso  per  dare  univocita'  alla
procedura,  poiche'  il  rientro  in  Telecom  deve  essere  regolato
unicamente attraverso la comunicazione al recipient.
  67.  Tali  associazioni,  inoltre,  richiedono  che:  le migrazioni
possano  essere  interrotte unicamente da una esplicita richiesta del
consumatore  all'operatore  recipient; che il consumatore, al fine di
non  introdurre  elementi  di  confusione  e  di responsabilizzare in
maniera   esplicita   gli  operatori,  sia  l'unico  interlocutore  a
relazionarsi  con  l'operatore recipient; che a garanzia del corretto
comportamento  degli  operatori,  e  quindi a tutela dei consumatori,
venga  definito  una  procedura,  attivata  sempre  ed unicamente dal
consumatore,  per  il  «ripristino della precedente configurazione» -
ossia  a migrazione avvenuta - che, oltre a disciplinare tempi minimi
di ripristino (a spese dell'operatore recipient inadempiente) preveda
anche   indennizzi   automatici   a   favore  dei  consumatori  e  la
pubblicazione a cura dell'Autorita' delle inadempienze segnalate.
  68. Le associazioni sottolineano che le modifiche puntuali al testo
di  consultazione  hanno ragione di essere solo con la definizione da
parte  della  Autorita' di una esplicita procedura per il «ripristino
della  precedente  configurazione».  La  mancata  definizione  di una
siffatta  procedura priverebbe il consumatore di qualsiasi preventiva
garanzia  e  tutela  ed  offrirebbe  agli operatori, ben consci della
impunita'   e   profittabilita'   della  «fornitura  non  richiesta»,
l'opportunita'  di  continuare  in  tale  pratica  scorretta,  per il
consumatore  ed  il mercato, nonche' di rivendicare per se' stessi un
«improponibile»  ruolo  di  tutela preventiva circa l'affidabilita' e
veridicita'  della  comunicazione  di  migrazione  ricevuta  da altro
operatore  con  conseguenti  richieste  di sospensive e complicazioni
procedurali.
  m) La posizione dell'Autorita'.
  69.   L'Autorita'   condivide   le   perplessita'   espresse  delle
associazioni dei consumatori circa l'eccessiva durata della procedura
di  passaggio in caso di donating OLO. Rileva tuttavia che al fine di
garantire  un  passaggio senza interruzione del servizio di telefonia
vocale,   e'   necessario  preavvertire  l'operatore  donating  della
migrazione  in  corso,  affinche'  quest'ultimo possa provvedere alla
sincronizzazione  delle  modifiche  degli instradamenti di rete; tale
preavviso,  necessario  a  gestire  la  portabilita' del numero, deve
consentire  il  corretto funzionamento della procedura anche nel caso
in  cui  l'operatore  donating  non  e' il titolare della numerazione
(donor).
  70.  L'Autorita' rileva che, oltre ai controlli formali dell'ordine
da   parte   dell'OLO   donating,   sussistano   attivita'   tecniche
propedeutiche  alla  disattivazione di un servizio di accesso, legate
alla necessita' di provvedere alla configurazione degli instradamenti
di   rete.   L'Autorita'   ritiene   pertanto   necessario  garantire
all'operatore alternativo donating, un preavviso adeguato rispetto al
momento  di  effettiva  disattivazione  ad opera della divisione rete
dell'operatore notificato.
  71.  In  considerazione  del  fatto che le attivita' tecniche della
rete   dell'operatore   alternativo   possono   essere   svolte  solo
parzialmente  in  parallelo  a  quelle previste da Telecom Italia nei
tempi  di  attivazione  del  servizio, si ritiene utile definire tale
preavviso pari a dieci giorni lavorativi, nel caso si debba procedere
a  disattivare servizi bitstream o WLR e venti giorni lavorativi, nel
caso  di  servizi  bitstream naked o unbundling. Al fine di contenere
ulteriormente  i  tempi  di  migrazione,  si  ritiene  in  ogni  caso
opportuno che il recipient attivi senza indugio l'OLO donating.
  72. Nell'attuale quadro regolamentare e' previsto che gli operatori
di  rete  fissa  consentano  la  portabilita'  dei  numeri geografici
attraverso  accordi  bilaterali  secondo  la  modalita'  dell'«onward
routing»   fissata   dalla  delibera  n.  4/CIR/99.  Le  delibere  n.
417/06/CONS  e  n. 19/06/CONS sono intervenute sul tema richiedendo a
Telecom  Italia  ed agli operatori alternativi notificati sul mercato
della  terminazione  di  rete fissa di adottare ogni previsione utile
alla  gestione  delle  portabilita' dei numeri geografici, incluse le
portabilita'    successive,    nell'ambito    di    tale   modalita'.
L'implementazione  di  tali  previsioni  e'  indispensabile  per  una
corretta  gestione  delle  migrazioni  e  dei rientri. L'interruzione
anche  parziale  della  prestazione di telefonia rappresenta un grave
danno  per  il  cliente  nonche' una violazione degli obblighi di cui
all'art. 80 del Codice delle comunicazioni.
  73.  La  mancata  messa  in  opera delle norme in oggetto, da parte
dell'operatore   di  transito  (Telecom  Italia)  o  degli  operatori
alternativi,  potrebbe  avere come risultato l'implementazione di una
procedura  di  migrazione  unicamente  volta  al  rientro  in Telecom
Italia,  procedura  che,  peraltro,  attualmente  risulta  l'unica ad
essere  realmente  gestita.  E'  evidente  che affinche' le procedure
proposte  diventino  operative,  nei  medesimi  tempi previsti per la
predisposizione  dei  sistemi gestionali dovranno essere affrontati e
risolti  tutti  gli aspetti relativi alla portabilita' del numero. Al
riguardo,  l'Autorita'  ritiene che sia onere del recipient segnalare
all'Autorita' eventuali inadempienze del donating o dell'operatore di
transito  circa  l'implementazione  delle  disposizioni in materia di
portabilita' del numero.
9. Doppio ristoro dei canoni di accesso.
  74.  Alcuni  operatori  hanno  segnalato  che gli attuali contratti
finali di Telecom Italia prevedono, in caso di cessazione prima della
fine  del  primo  anno,  il  pagamento  dei ratei a scadere fino alla
copertura di dodici mesi. Tali operatori rilevano che nel caso in cui
il  cliente  cessi  il  contratto  in  essere  con Telecom Italia per
attivare  un  servizio  intermedio di accesso, Telecom Italia riceve,
per  la  medesima  linea  una  duplice  ristoro  dei  costi, da parte
dell'utente   finale  e  da  parte  dell'operatore  alternativo.  Gli
operatori  rilevano  che  tale tematica e' stata affrontata nel corso
del  tavolo  tecnico per l'implementazione del WLR e che l'Autorita',
con  la  delibera n. 482/06/CONS, ai (punti 145-146-147), ha trattato
il  problema  del pagamento dei ratei a scadere in caso di cessazione
del  contratto retail evidenziando il problema del doppio ristoro dei
costi.
  75.   Poiche'  tale  doppio  ristoro,  avviene  anche  in  caso  di
attivazione  degli altri servizi di accesso, gli operatori richiedono
l'estensione  di  quanto previsto per il WLR anche all'unbundling. In
particolare  un  operatore  richiede  che  l'utente finale che lascia
Telecom Italia per passare ad un operatore alternativo, che ripaga la
linea  attraverso  un  servizio  intermedio, non debba pagare ratei a
scadere per la chiusura anticipata del proprio contratto finale. Tali
ratei  a  scadere  saranno dovuti soltanto qualora la linea non venga
ripagata da un altro operatore.
  76.  L'Autorita'  rileva  che i meccanismi di penale per cessazione
anticipata  del contratto rappresentano un grosso freno allo sviluppo
della  concorrenza,  in  quanto  impediscono  all'utente  di cambiare
operatore  e  di  avvalersi  di  offerte  migliorative, sottraendo al
mercato,  nei  fatti, il cliente finale per un tempo pari alla durata
minima  contrattuale.  Con  riferimento al caso in esame, l'Autorita'
rileva che, in effetti, l'imposizione all'utente finale del pagamento
di  ratei  a  scadere  legati  al  mancato  uso  della  linea, quando
quest'ultima  e'  invece  ripagata  dall'operatore alternativo che ha
acquisito  il  cliente,  produce un ingiustificato doppio ristoro dei
costi   della  rete  di  accesso,  a  vantaggio  di  Telecom  Italia.
L'Autorita' ritiene necessario prevedere che, qualora l'utente receda
anticipatamente  dal  contratto  con Telecom Italia per passare ad un
OLO  che  ripaga  la  stessa  linea attraverso un servizio di accesso
intermedio  (unbundling,  bitstream  naked o WLR), l'utente non possa
essere  soggetto  al  pagamento di ulteriori oneri se ingiustificati.
Analogamente,  e  coerentemente  con  le previsioni di cui alla legge
2 aprile  2007,  n.  40,  in  caso di cessazione del contratto con un
operatore  alternativo,  quest'ultimo  potra'  addebitare  all'utente
finale    unicamente   i   costi   effettivamente   sostenuti   nella
disattivazione del servizio.
10. Tempistica  per  l'implementazione del meccanismo di migrazione e
rientro in Telecom Italia.
  77.  Alcuni  operatori  evidenziano  che  il  tempo  richiesto  per
progettare  e  adeguare i sistemi esistenti per renderli coerenti con
quanto  richiesto dal provvedimento finale potrebbe risultare di gran
lunga  superiore  ai  centoventi  giorni  previsti  all'art.  6 della
proposta  di  provvedimento. Oltre ai sistemi gestionali, i cui costi
di  sviluppo,  secondo  Wind, incideranno sostanzialmente sui bilanci
2006  bloccando  gli  investimenti  in nuovi servizi, dovranno essere
predisposti  e  implementati  i sistemi necessari alla gestione delle
portabilita'   interoperatore,  si  dovranno  stipulare  gli  accordi
bilaterali  ancora non conclusi e definire ed implementare specifiche
modalita'   di  transito  nel  caso  di  operatori  non  direttamente
interconnessi.
  78.  A  tal  fine  gli  operatori  sottolineano  la  necessita'  di
introdurre maggior dettaglio nelle specifiche fornite dall'Autorita',
ad  esempio  nel contenuto dei tracciati record, e nelle modalita' di
gestione della portabilita' del numero. La stessa Telecom Italia (che
comunque  auspica  una  riduzione  dei termini proposti) richiede che
venga   messo   in   essere   uno  strumento  di  presidio  da  parte
dell'Autorita'    finalizzato   alla   verifica   ed   il   controllo
dell'implementazione delle procedure.
  79.  Con riferimento agli oneri dello sviluppo, Wind ha evidenziato
di aver gia' implementato, a luglio 2004, un sistema gestionale volto
a  garantire  il  rientro  degli  utenti in Telecom Italia secondo le
modalita'  gestionali  previgenti, avendone sostenuto integralmente i
costi.  Gli  sviluppi  e  le implementazioni richieste dalla delibera
prevedono  come  principale  beneficiario  Telecom  Italia,  la quale
godra'  di  condizioni privilegiate per la riacquisizione dei clienti
degli operatori alternativi.
  80.  Wind  ed altri operatori richiedono un'estensione dei tempi di
implementazione   (Wind   richiede   duecentoquaranta   giorni),  che
l'Autorita'  apra  un ulteriore procedimento volto alla specifica dei
dettagli  implementativi  delle  nuove  procedure - tracciati record,
portabilita'  del  numero,  meccanismi  di  SLA  e penali - e che sia
addebitato  a Telecom Italia, secondo modalita' da definirsi in detto
procedimento,  il  costo  di  sviluppo  dei  sistemi  gestionali  che
dovranno essere sostenuti dagli operatori alternativi.
  81.   L'Autorita',  in  considerazione  del  fatto  che  potrebbero
insorgere  criticita'  nella  messa  in  atto  delle  nuove procedure
ritiene   necessario   prevedere  l'entrata  in  vigore  delle  nuove
procedure  contestualmente  all'effettiva  disponibilita' dei servizi
bitstream. In tal modo, nel fornire un periodo adeguato allo sviluppo
delle nuove procedure, si evita una duplicazione degli investimenti a
carico  degli operatori che dovrebbero realizzare le procedure in via
preliminare  per i servizi ADSL wholesale e dopo pochi mesi adeguarle
nuovamente per gestire i servizi bitstream.
  Udita  la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese,
relatori   ai   sensi   dell'art.   29  del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  L'art.  1  della  delibera  n.  4/06/CONS  e'  integrato con le
seguenti definizioni:
    a)  «Servizio  di  accesso»:  generico  servizio di accesso tra i
servizi di accesso alla rete disponibili, ossia accesso disaggregato,
bistream (anche naked) e WLR;
    b)   «Attivazione»:  passaggio  del  cliente  da  Telecom  Italia
(donating),  di  seguito indicato anche come operatore notificato, ad
altro operatore con l'utilizzo di qualsiasi servizio intermedio (ULL,
SA, ULL dati, WLR, bitstream, bitstream naked);
    c)  «Migrazione»:  passaggio  del  cliente  da  operatore  OLO  1
(donating)  a operatore OLO 2 (recipient) con l'utilizzo di qualsiasi
servizio  intermedio  oppure  passaggio  del cliente da operatore OLO
(donating) all'operatore notificato (recipient);
    d)  «Cessazione»: disattivazione del servizio di accesso da parte
del cliente.