IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti  gli  articoli 10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre, della denominazione di origine protetta «Monte Veronese»;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23 giugno  2004, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 158 dell'8 luglio
2004, con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in
Thiene  (Vicenza),  via  S.  Gaetano  n.  74, e' stato autorizzato ad
effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte
Veronese»;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  23 giugno  2004,  data  di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che  il  Consorzio  per la tutela del formaggio «Monte
Veronese»,  pur  essendone  richiesto,  non  ha  ancora  provveduto a
segnalare  l'organismo  di  controllo  da autorizzare per il triennio
successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione  di origine protetta «Monte
Veronese»  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza della
predetta   autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa  oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  23 giugno  2004,  fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo  «CSQA  Certificazioni  Srl» oppure all'eventuale nuovo
organismo di controllo;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo «CSQA Certificazioni Srl»
con  sede  in  Thiene  (Vicenza),  via  S. Gaetano n. 74, con decreto
ministeriale   23 giugno   2004,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
denominazione  di origine protetta «Monte Veronese» registrata con il
regolamento  (CE)  n.  1107/96  del 12 giugno 1996, e' prorogata fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo   stesso   oppure   all'eventuale  nuovo  organismo  di
controllo.