IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina  delle
attivita' di gioco;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 aprile
1951,  n.  581,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e
l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che
ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini,
con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse,
giochi e concorsi pronostici;
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  28 dicembre  2001,  n.  452,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge del 27 febbraio 2002, n.
16,   che   ha  stabilito  che  l'unita'  minima  delle  scommesse  a
totalizzatore pari a 1,00 euro e la giocata minima di 2,00 euro;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 24 gennaio
2002,  n.  33,  emanato  ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre
2001,  n.  383,  che  ha  attribuito all'Amministrazione autonoma dei
Monopoli  di  Stato  la gestione delle funzioni statali in materia di
organizzazione   e   gestione   dei   giochi,  scommesse  e  concorsi
pronostici;
  Visto  il  decreto-legge  8 luglio  2002,  n.  138, convertito, con
modificazioni,  con  legge  8 agosto  2002, n. 178, che ha attribuito
all'Amministrazione  autonoma dei Monopoli di Stato lo svolgimento di
tutte  le  funzioni  in  materia  di  organizzazione ed esercizio dei
giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
  Visto  il  regolamento  delle  scommesse  sulle  corse  dei cavalli
emanato  con  delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio
1962;
  Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede  che  l'organizzazione  e  la  gestione  dei  giochi  e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali,
i  quali  possono  provvedervi  direttamente  ovvero  a mezzo di enti
pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto
al  riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle
corse  dei  cavalli  per  quanto  attiene agli aspetti organizzativi,
funzionali,  fiscali  e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi
proventi;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 4, comma 5, del citato regolamento
che  demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche
su  proposta  dell'UNIRE  la  determinazione  della  tipologia  delle
scommesse  effettuabili sulle corse dei cavalli, e relative regole di
svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;
  Visto   il   decreto   ministeriale   3 giugno  2004  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  emanato di concerto con il Ministro
delle  politiche  agricole e forestali che istituisce le tipologie di
scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;
  Visto   il  decreto  ministeriale  25 ottobre  2004  del  direttore
generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di Stato, di
concerto  con  il  capo  del Dipartimento della qualita' dei prodotti
agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e
forestali,  recante  regolamentazione delle scommesse sulle corse dei
cavalli;
  Visto  l'art.  1,  comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che  ha  previsto  l'istituzione,  con provvedimento direttoriale del
Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
dei  Monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole
e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari
e  dei  servizi, una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta
dall'UNIRE.   Con   il   medesimo  provvedimento  sono  stabilite  le
disposizioni  attuative  relative  alla  nuova  scommessa  ippica, da
effettuarsi  nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici,
delle agenzie ippiche e sportive, nonche' degli ippodromi;
  Visto   il   decreto  del  direttore  generale  dell'Ammimstrazione
autonoma   dei  Monopoli  di  Stato  di  concerto  con  il  capo  del
Dipartimento   delle   politiche  di  sviluppo  del  Ministero  delle
politiche  agricole  e  forestali  del  15 dicembre  2005, emanato in
attuazione  del  citato  art.  1,  comma 498, della legge 30 dicembre
2004,   n.   311,   che  istituisce  una  nuova  scommessa  ippica  a
totalizzatore,   strutturata   in   piu'   formule   di  scommessa  e
disciplinata  da appositi provvedimenti dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato del 26 ottobre 2005 che ha approvato i
requisiti  tecnici  delle  formule,  della  nuova  scommessa ippica a
totalizzatore,   denominate   «Vincente   nazionale»  ed  «Accoppiata
nazionale»;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei Monopoli di Stato del 20 dicembre 2005 che ha approvato
i  requisiti  tecnici  delle  formule, della nuova scommessa ippica a
totalizzatore, denominate «Nuova Tris nazionale»;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei Monopoli di Stato del 20 dicembre 2005 che ha approvato
i  requisiti  tecnici  delle  formule, della nuova scommessa ippica a
totalizzatore, denominate «Quarte' nazionale» e «Quinte' nazionale»;
  Viste  le  concessioni  per  l'esercizio dei concorsi pronostici su
base   sportiva   nonche'   di  altri  eventuali  giochi  connessi  a
manifestazioni  sportive,  previste  in  scadenza al 30 giugno 2007 e
stipulate  con  i  concessionari di cui alla graduatoria di selezione
alla  quale  e'  siata  data evidenza con il comunicato del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 136 del 14 giugno
2003;
  Viste  le  convenzioni  di  concessione  stipulate  a seguito delle
procedure   di  selezione  di  cui  all'art.  38,  commi 2  e  4  del
decreto-legge   4 luglio   2006,  convertito,  con  modificazioni  ed
integrazioni  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248 che prevedono, tra i
giochi  oggetto di concessione, con efficacia a partire dal 1° luglio
2007,  la  scommessa  di  cui al citato art. 1, comma 498 della legge
30 dicembre  2004,  n.  311,  cosi'  come  attuata  dal  decreto  del
direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli di
Stato  di  concerto  con  il capo del Dipartimento delle politiche di
sviluppo  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali del
15 dicembre  2005,  e  dai relativi decreti di disciplina tecnica del
Ministero dell'economia e delle finanze, denominata ippica nazionale;
  Considerato  che  occorre  stabilire  le  modalita' di gestione dei
flussi finanziari della nuova scommessa ippica a totalizzatore di cui
all'art.  1,  comma 498,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla
luce del mutato assetto distributivo;
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare  disposizioni  per assicurare
correttezza,  trasparenza  ed  efficienza  al  sistema  riguardante i
flussi  finanziari  e le modalita' di rendicontazione per la gestione
della nuova scommessa ippica a totalizzatore;
                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                  Oggetto del decreto e definizioni
  1. Il  presente  decreto  disciplina le modalita' di gestione degli
importi  dovuti  dai  concessionari  all'Amministrazione autonoma dei
Monopoli    di    Stato,    la    loro   allocazione   nel   bilancio
dell'Amministrazione,  le  modalita'  ed  i  tempi  del versamento di
quanto  dovuto  agli aventi diritto nonche' gli adempimenti contabili
del  concessionario,  derivanti  dalla gestione della nuova scommessa
ippica  a  totalizzatore  di  cui  all'art. 1, comma 498, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 cosi' come attuata dal decreto del direttore
generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato di
concerto con il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del
Ministero delle politiche agricole e forestali del 15 dicembre 2005 e
dai   relativi   decreti   di   disciplina   tecnica   del  Ministero
dell'economia e delle finanze.
  2. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
    b) concessionario,  l'operatore  di  gioco a cui sono affidate le
attivita'   e   le  funzioni  pubbliche  relative  alle  scommesse  a
totalizzatore di cui al comma 1;
    c) settimana  contabile di riferimento, il periodo che intercorre
tra  la  giornata  del  lunedi'  e la giornata della domenica di ogni
settimana;
    d) incasso della raccolta, l'incasso delle giocate raccolte nella
settimana contabile di riferimento;
    e) incasso  totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti
dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti
nella settimana contabile di riferimento;
    f) recupero  aggio/compenso su scommesse a rimborso, l'aggio e il
compenso  sui  resti  derivanti  da  giocate a caratura relative alle
scommesse  soggette a rimborso e prescritte nella settimana contabile
di riferimento;
    g) saldo   settimanale,   il   valore   risultante,  per  ciascun
concessionario,  dalla  differenza  tra  l'incasso della raccolta dei
punti  di  vendita  collegati  al  concessionario  per le scommesse a
totalizzatore   chiuse  nella  settimana  contabile  di  riferimento,
comprensivo del recupero aggio/compenso su scommesse a rimborso, e le
seguenti voci:
      i) i  rimborsi  effettuati  dai  punti  vendita nell'arco della
settimana contabile di riferimento;
      ii)  il  compenso  degli  stessi  punti  di  vendita,  relativo
all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
      iii)  le  vincite  pagate  dai  punti  vendita  nell'arco della
settimana contabile di riferimento;
      iv)   il   compenso   spettante   al  concessionario,  relativo
all'incasso  totale  lordo  della settimana contabile di riferimento,
nella misura prevista dai singoli atti di concessione.