IL MINISTRO DELLA SALUTE
    Visto  l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato
con  regio  decreto  27 luglio  1934, n. 1265, modificato dalla legge
7 novembre 1942, n. 1528;
    Visto  il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
    Vista  la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione
e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale;
    Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed
esecuzione  della  Convenzione  europea  per  la  elaborazione di una
Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;
    Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del
Servizio sanitario nazionale;
    Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle
disposizioni    per    l'adempimento    degli    obblighi   derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alla   Comunita'   europea   (legge
comunitaria 1995-1997);
    Vista  la  risoluzione  AP-  CSP (06) 3 adottata in data 29 marzo
2006  dal  Consiglio  d'Europa,  Comitato di sanita' pubblica, con la
quale  e'  stata  decisa  l'entrata  in vigore dal 1° luglio 2007 del
supplemento 5.8 della Farmacopea europea;
    Ritenuto  di  dovere  disporre l'entrata in vigore nel territorio
nazionale  dei  testi  adottati  dalla  richiamata  risoluzione, come
previsto  dal  citato  art.  26  della  legge 24 aprile 1998, n. 128,
nonche'  di  chiarire  che i testi nelle lingue inglese e francese di
cui   al   presente   provvedimento   sono   esclusi  dall'ambito  di
applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma,
lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali
e  delle  monografie  pubblicati nel Supplemento 5.8 della Farmacopea
europea,  elencati  nell'allegato  al  presente  decreto,  entrano in
vigore  nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea
ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° luglio 2007.
    2.  I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1
non  sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma,
lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi, ai sensi dell'art.
26  della  legge  24 aprile 1998, n. 128 sono posti a disposizione di
qualunque  interessato  per  consultazione  e  chiarimenti  presso la
Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la
pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre
1961, n. 1242.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 6 giugno 2007
                                                   Il Ministro: Turco