IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
               E IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  l'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, che
prevede  che  il  Ministro  del  tesoro,  di  concerto con i Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del commercio con
l'estero  e  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, puo'
modificare  con  proprio  decreto  il  limite di importo indicato nel
decreto-legge  28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4 agosto  1990,  n.  227,  come modificato dal medesimo
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 ottobre  2002,  che  fissa  il
suddetto limite in euro 12.500;
  Visto  l'art.  3  del  regolamento  CE  n. 1889/2005 del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  del 26 ottobre 2005, che prevede che ogni
persona fisica che entra nella Comunita' o ne esce e trasporta denaro
contante  di  importo pari o superiore ad euro 10.000 deve dichiarare
tale somma alle autorita' competenti dello Stato membro attraverso il
quale essa entra nella Comunita' o ne esce;
  Visto  l'art.  11  del  predetto  regolamento  CE n. 1889/2005, che
prevede la sua applicazione a decorrere dal 15 giugno 2007;
  Ravvisata l'opportunita' di armonizzare la soglia dei trasferimenti
intra-comunitari    a    quella    fissata    per   i   trasferimenti
extra-comunitari dal regolamento CE n. 1889/2005;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Il   limite  di  importo  di  euro  12.500,  indicato  nel  decreto
ministeriale   17 ottobre   2002,  e'  determinato  in  euro  10.000,
esclusivamente con riferimento alla normativa di cui al decreto-legge
28 giugno  1990,  n.  167, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto  1990,  n.  227,  come  modificato  dal  decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 125.