IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, che prevede che il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' modificare con proprio decreto il limite di importo indicato nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal medesimo decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2002, che fissa il suddetto limite in euro 12.500; Visto l'art. 3 del regolamento CE n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, che prevede che ogni persona fisica che entra nella Comunita' o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore ad euro 10.000 deve dichiarare tale somma alle autorita' competenti dello Stato membro attraverso il quale essa entra nella Comunita' o ne esce; Visto l'art. 11 del predetto regolamento CE n. 1889/2005, che prevede la sua applicazione a decorrere dal 15 giugno 2007; Ravvisata l'opportunita' di armonizzare la soglia dei trasferimenti intra-comunitari a quella fissata per i trasferimenti extra-comunitari dal regolamento CE n. 1889/2005; Decreta: Art. 1. Il limite di importo di euro 12.500, indicato nel decreto ministeriale 17 ottobre 2002, e' determinato in euro 10.000, esclusivamente con riferimento alla normativa di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125.