L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  riunione  della  Commissione  per i servizi e i prodotti del
14 giugno 2007;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento
ordinario  n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo
unico della radiotelevisione»;
  Visto  l'esposto  pervenuto  in  data  6 giugno  2007  dal Comitato
promotore dei referendum elettorali CO.R.EL. 2008 nei confronti della
Rai Radiotelevisione Italiana Spa (emittenti televisive Rai 1, Rai 2,
Rai  3)  e di R.T.I. - Reti Televisive Italiane (emittenti televisive
Canale 5, Italia 1, Retequattro) per la violazione degli articoli 3 e
6  della  legge 3 maggio 2004, n. 112, relativamente all'informazione
sulla raccolta delle firme per la promozione dei referendum aventi ad
oggetto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361  «Approvazione  del  testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione   della  Camera  dei  deputati»  e  il  decreto  legislativo
20 dicembre  1993,  n. 533 «testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione del Senato della Repubblica»;
  Ritenuta  l'importanza  socio-politica dell'iniziativa referendaria
in   questione,   momento  collettivo  di  partecipazione  alla  fase
precedente allo svolgimento del referendum popolare che si riconnette
all'esercizio  del  diritto  di  voto,  espressione  della sovranita'
popolare;
  Considerato  che,  ai  sensi  degli articoli 3 e 7 del citato Testo
unico,    costituiscono    principi    fondamentali    del    sistema
radiotelevisivo  il  pluralismo,  l'obiettivita',  la completezza, la
lealta'  e l'imparzialita' dell'informazione, nonche' l'apertura alle
diverse   opinioni   e  tendenze  politiche,  e  che  l'attivita'  di
informazione  radiotelevisiva,  da qualunque emittente o fornitore di
contenuti  esercitata, costituisce un servizio di interesse generale,
che deve garantire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di
tutti  i  soggetti  politici  alle  trasmissioni di informazione e di
propaganda   elettorale  e  politica  in  condizioni  di  parita'  di
trattamento e imparzialita';
  Considerato  che l'Autorita' e' chiamata dall'art. 10, comma 1, del
citato testo unico ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali
della persona nel settore delle comunicazioni anche radiotelevisive;
  Rilevato,  altresi', che il citato art. 7, comma 3, del testo unico
prevede  che  l'Autorita'  debba  rendere  effettiva l'osservanza dei
principi ivi stabiliti, nei programmi di informazione e di propaganda
delle  emittenti  radiotelevisive  e  dei  fornitori  di contenuti in
ambito nazionale;
  Considerato   che   i   principi   di   pluralismo,   obiettivita',
completezza, lealta' e imparzialita' devono informare le trasmissioni
di  informazione,  da  qualsiasi  emittente  o fornitore di contenuti
trasmessi;
  Considerato che dai dati di monitoraggio messi a disposizione dalla
societa'  ISIMM Ricerche, relativi al periodo 23 aprile-8 giugno 2007
emerge   una   scarsa  informazione  diffusa  dalle  reti  televisive
nazionali  sull'argomento  del referendum in questione nelle edizioni
quotidiane  dei  telegiornali  e  nei  programmi  di  approfondimento
informativo,  con  il  conseguente  venir  meno  del  principio della
completezza  dell'informazione  sancito dalle richiamate disposizioni
legislative;
  Ritenuto, pertanto, l'opportunita' di richiamare tutte le emittenti
radiotelevisive  pubbliche  e  private  e  i  fornitori  di contenuti
operanti   in   ambito   nazionale   a  garantire  nei  programmi  di
informazione  uno  spazio adeguato all'argomento della raccolta delle
firme  per  la promozione dei referendum aventi ad oggetto il decreto
del  Presidente  della Repubblica  30 marzo 1957, n. 361 e il decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;
  Udita  la  relazione  dei  commissari  Giancarlo  Innocenzi Botti e
Michele  Lauria,  relatori  ai  sensi  dell'art.  29  del regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
  1.  Le  emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori
di  contenuti  in  ambito  nazionale  sono richiamati a garantire nei
programmi  di  informazione  uno  spazio adeguato all'argomento della
raccolta delle firme per la promozione dei referendum popolari aventi
ad  oggetto  alcune  disposizioni  del  decreto  del Presidente della
Repubblica   30 marzo   1957,  n.  361,  e  del  decreto  legislativo
20 dicembre  1993,  n.  533,  osservando  i  principi  di pluralismo,
obiettivita', completezza d imparzialita' dell'informazione.
  2.  L'Autorita'  verifica  l'osservanza del presente richiamo anche
attraverso  il monitoraggio dei programmi e, in caso di inosservanza,
adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.
  Il   presente   provvedimento   e'   trasmesso   alla   Commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi   e   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorita'.

    Napoli, 14 giugno 2007


                                              Il presidente: Calabrò


  I commissari relatori
Botti - Innocenzi - Lauria