IL RETTORE

  Visti  i  verbali  del  Comitato  ordinatore  in funzione di Senato
accademico e consiglio di amministrazione n. 1 del 9 maggio 2006 e n.
9  del  20 dicembre  2006, con i quali sono stati apportate modifiche
allo Statuto dell'Ateneo;
  Viste  le  note  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  n.  2450 del 20 giugno 2006 e n. 4753 del 21 dicembre
2006,  con le quali lo stesso Ministero ha comunicato di non avere al
riguardo osservazioni da formulare;
  Visto   lo   statuto  dell'Universita'  Telematica  non  statale  -
«Giustino Fortunato» di Benevento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 6 maggio 2006.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Allo  statuto  dell'Universita'  Telematica  non  statale «Giustino
Fortunato» sono apportate le seguenti modifiche:
    1) art. 7, punto 1, lett. d): abrogato.
    2) Art. 7, punto 2, comma 6 viene cosi' sostituito:
      «La  convocazione  e'  disposta mediante lettera raccomandata o
via e-mail o fax, spedita ai componenti del Consiglio almeno 8 giorni
prima  dell'adunanza,  salvo  i  casi  di  urgenza  per  i  quali  la
convocazione  puo'  essere effettuata mediante telegramma o messaggio
di   posta   elettronica  o  fax  spedito  almeno  due  giorni  prima
dell'adunanza,   ed  in  caso  di  estrema  urgenza  «ad  horas».  La
comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.».
    3) Art. 7, ultimo comma viene cosi' sostituito:
      «Ad  ogni scadenza del mandato l'Associazione E.F.I.R.O.-Onlus,
almeno  un  mese  prima,  attiva le procedure per la nomina del nuovo
consiglio di amministrazione.».
    4) Art. 8, lett. b) viene cosi' sostituito:
      «nomina  il  rettore  tra  personalita'  del  mondo  accademico
nazionale  ed  internazionale di riconosciuto valore e qualificazione
scientifica;».
    5) Art. 8, lett. f) viene cosi' sostituito:
      «approva  i  ruoli  organici  del  personale  docente, nomina i
professori, ivi compresi quelli a contratto, i ricercatori, i tutor e
i  collaboratori  ed  esperti  linguistici,  su  proposta  del Senato
accademico e delle facolta' interessate;».
    6) Art. 8 viene introdotta un ulteriore lettera, la lettera v):
      «Il  direttore  amministrativo,  sentita  la  E.F.I.R.O. Onlus,
determina  eventuali  compensi  per il rettore e, sentito il rettore,
per lo stesso consiglio di amministrazione, per il Senato accademico,
per  il Collegio dei revisori dei conti, per il Nucleo di valutazione
interna  e per qualsiasi altro organo o soggetto quando la misura dei
compensi non sia regolata da disposizione normative inderogabili.».
    7) Art. 10 ultimo comma viene cosi' sostituito:
      «Al   rettore  viene  riconosciuta  un'indennita'  di  funzione
deliberata dal direttore amministrativo, sentita l'E.F.I.RO.- Onlus.»
    8)  Art.  14  viene  introdotto  un ulteriore comma dopo il primo
comma:
      «In  caso  di  attivazione  di una sola facolta' le funzioni di
preside della facolta' sono svolte dal rettore.».
    9) Art. 24, il punto 2 viene cosi' sostituito:
      «Il  rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo e'
disciplinato  da  apposito  regolamento  e  dai  contratti  di lavoro
aziendale di diritto privato.».
    10) Art. 25 il punto 2 viene cosi' sostituito:
      «Agli  studenti  viene  garantito  il  diritto  di  accedere ai
servizi  e  alle  strutture  universitarie  per svolgere le attivita'
connesse  con  la  loro  formazione,  purche'  siano in regola con il
pagamento delle tasse.».
    11) Art. 27, il punto 2 viene cosi' sostituito:
      «In  sede  di prima applicazione del presente Statuto, e per un
periodo  non  inferiore a due anni, le funzioni degli organi previsti
dal  presente  Statuto, al Capo II art. 6, sono svolte da un Comitato
ordinatore costituito dall'associazione proponente.».