IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che, ai sensi del predetto articolo, compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta municipale di Ponza (Latina) in data 13 aprile 2007, n. 53; Vista la delibera della giunta municipale di Ponza (Latina) in data 18 maggio 2007, n. 57, con la quale vengono apportate modifiche alla delibera del 13 aprile 2007, n. 53; Vista la nota n. 07/13699/Gab in data 11 giugno 2007 con la quale la Prefettura di Latina esprime il proprio nulla osta; Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lazio con nota n. 96666/2D/04 dell'8 giugno 2007; Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. Divieto Dal 1° luglio al 30 settembre 2007 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza degli autocaravan e caravan intestati a persone residenti e non residenti nel comune.