IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  predetto  articolo,  compete  al
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  ora Ministro dei
trasporti,  sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di
vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la
circolazione  di  veicoli  appartenenti  a  persone non facenti parte
della popolazione stabile;
  Vista la delibera della giunta municipale di Ponza (Latina) in data
13 aprile 2007, n. 53;
  Vista la delibera della giunta municipale di Ponza (Latina) in data
18 maggio  2007, n. 57, con la quale vengono apportate modifiche alla
delibera del 13 aprile 2007, n. 53;
  Vista  la  nota n. 07/13699/Gab in data 11 giugno 2007 con la quale
la Prefettura di Latina esprime il proprio nulla osta;
  Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lazio con nota n.
96666/2D/04 dell'8 giugno 2007;
  Ritenuto  comunque  urgente ed indilazionabile adottare i richiesti
provvedimenti  restrittivi della circolazione stradale per le ragioni
espresse nei succitati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                               Divieto
  Dal  1°  luglio  al  30 settembre  2007  e' vietato l'afflusso e la
circolazione   sull'isola   di  Ponza  degli  autocaravan  e  caravan
intestati a persone residenti e non residenti nel comune.