Alle Regioni

                                  Alle  Province Autonome di Trento e
                                  Bolzano

                                  Alla Provincia Autonoma di Aosta

                                  Alle Province

                                  Ai Comuni

                                  Alle Comunita' Montane

                                  Alle Comunita' Isolane

                                  All'Unione   dei  Presidenti  delle
                                  Regioni

                                  All'UPI

                                  All'ANCI

                                  All'UNCEM

                                  Alla   Conferenza  Unificata  Stato
                                  Regioni

                                  Alla   Ragioneria   Generale  dello
                                  Stato - IGEPA

                                  Alla Corte dei conti

                                  Alle Sezioni regionali di controllo
                                  della Corte dei conti

                                  All'Avvocatura Generale dello Stato

                                  Ai        Distretti       Regionali
                                  dell'Avvocatura    Generale   dello
                                  Stato

                                  Alla Banca d'Italia

                                  All'Associazione Bancaria Italiana

  A  seguito  delle  modifiche  normative intervenute sugli strumenti
derivati  e  sulla  definizione  di  indebitamento, nonche' alla luce
dell'evoluzione  del  ricorso  al mercato dei derivati da parte degli
enti    territoriali,    e'   opportuno   chiarire   alcuni   aspetti
interpretativi  inerenti  l'utilizzo  delle  delegazioni di pagamento
disciplinate  dall'articolo  206  del  Testo  Unico degli Enti Locali
(TUEL) - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  Al riguardo e' necessario specificare quanto segue:
1) Normativa sui derivati.
  Successivamente  all'introduzione, disposta dall'art. 2 del decreto
ministeriale  5 luglio  1996,  n.  420,  dell'obbligo di coprirsi dal
rischio  di  cambio  mediante swap di tasso di cambio, gli swap degli
enti  territoriali  hanno  trovato  il  loro  principale  riferimento
normativo  nell'art.  41  della  legge  finanziaria  2002  (legge  n.
448/2001),  che  al  comma 1  dispone che l'ammortamento del debito e
l'utilizzo  degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali
siano  disciplinati  da  un  successivo  decreto emanato dal Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno.   Il   comma 2  dello  stesso  articolo  disciplina  la
possibilita'  di  emettere  titoli  obbligazionari  con  rimborso del
capitale  in  unica  soluzione alla scadenza, previa costituzione, al
momento  dell'emissione,  di  un  fondo di ammortamento del debito, o
previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito.
  Di fatto la prevista regolamentazione e' intervenuta con il decreto
1° dicembre  2003, n. 389 (di natura regolamentare), a cui e' seguita
una circolare esplicativa del Ministero dell'economia e delle finanze
del  27 maggio 2004 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno
2004, n. 128). Con la Finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296),
all'art.  1,  comma 736,  e'  stato  precisato  che: le operazioni di
gestione  del debito tramite utilizzo di strumenti derivati, da parte
delle Regioni e degli enti di cui al testo unico degli enti locali di
cui  al  decreto  legislativo  18 agosto  2000, n. 267, devono essere
improntate  alla  riduzione  del  costo  finale  del  debito  e  alla
riduzione  dell'esposizione  ai  rischi  di mercato. Gli enti possono
concludere  tali  operazioni  solo  in  corrispondenza  di passivita'
effettivamente  dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di
credito assunti.
  Inoltre, con il comma 737 della Finanziaria 2007, e' stato attivato
un  meccanismo  di  monitoraggio  che  prevede la trasmissione al MEF
delle operazioni in derivati, prima della loro sottoscrizione. Con la
Circolare  del  MEF  -  Dipartimento  del Tesoro - Direzione II - del
31 gennaio  2007  (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio
2007,  n.  29)  sono stati chiariti alcuni aspetti tecnici introdotti
dai  commi da  736  a  740  della  Finanziaria  2007  e meritevoli di
approfondimento.
  Appare opportuno ricordare che gia' nella Circolare esplicativa del
decreto   del  MEF  389/2003  si  richiamava  una  considerazione  di
carattere generale tale per cui nessun derivato e' configurabile come
una passivita'.
  Pertanto   i   derivati   sono  identificati,  dalle  norme  appena
richiamate,  come  «strumenti  di  gestione  del  debito  e  non come
indebitamento».
2) Art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, modificata
dall'art.  1,  comma 739,  della  legge  27 dicembre  2006,  n. 296 -
Definizione di indebitamento.
  L'art.  119,  sesto  comma,  della  Costituzione  stabilisce che «I
Comuni,  le  Province,  le  Citta'  metropolitane e le Regioni [...].
Possono  ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare spese di
investimento. [...]». In attuazione di tale principio costituzionale,
con   la   Finanziaria  2004  (L.  350/2003)  e'  stata  fornita  una
definizione   precisa  e  puntuale  del  concetto  di  indebitamento,
individuando  le  tipologie  di  operazioni da considerarsi tali agli
effetti della citata norma costituzionale.
  Con  la  Legge Finanziaria 2005 (L. 31 dicembre 2004, n. 311), art.
1,  comma 68, lettera c) sono state introdotte le aperture di credito
(disciplinate   dall'art.   205-bis  del  TUEL),  annoverandole  come
operazioni  di  debito.  Infatti,  lo stesso TUEL le disciplina nella
Parte   II:   Ordinamento   finanziario  e  contabile  -  Titolo  IV:
Investimenti - Capo II:
  Fonti di finanziamento mediante indebitamento; inoltre, i commi 2 e
4  dell'art. 205-bis confermano la natura di debito delle aperture di
credito    che,   rispetto   ai   tradizionali   mutui   e   prestiti
obbligazionari,  costituiscono  una  modalita' alternativa e comunque
una forma piu' flessibile di finanziamento degli investimenti locali,
consentendo  di  rapportare  l'onere dell'operazione alle esigenze di
spesa che via via si manifestano.
  Successivamente  la  Legge  Finanziaria  2007 (L. 296/2006, art. 1,
commi 739   e  740)  ha  ulteriormente  modificato  ed  integrato  la
definizione   di   indebitamento,   aggiungendo   agli  strumenti  di
indebitamento  le  operazioni  di cessione e di cartolarizzazione dei
crediti  vantati  dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti
l'ente assume, ancorche' indirettamente, nuove obbligazioni [...].
  A  supporto, si richiama la stessa Circolare del MEF del 31 gennaio
2007 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2007, n. 29)
che  al Punto 4) offre un importante chiarimento sulla definizione di
indebitamento.
  Pertanto,   alla   luce   delle   recenti  innovazioni  legislative
introdotte  in materia, si considerano operazioni di indebitamento: i
mutui   e   le   aperture   di  credito,  le  emissioni  di  prestiti
obbligazionari,  le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata, le
cartolarizzazioni  con  corrispettivo  iniziale  inferiore all'85 per
cento  del  prezzo  di  mercato,  le  cartolarizzazioni  con garanzie
fornite  da  altre amministrazioni pubbliche, le cartolarizzazioni di
crediti  vantati verso altre amministrazioni pubbliche, le operazioni
di  cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori
di beni e servizi.
  In  definitiva,  la  definizione  degli swap come soli strumenti di
«gestione»  del debito e' riconfermata dal fatto che in nessuna delle
norme  richiamate  si fa menzione degli strumenti derivati; pertanto,
alla   luce   di  quanto  sopra,  gli  strumenti  derivati  non  sono
configurabili come operazioni di indebitamento.
3)  Art. 206 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) - Delegazione
di pagamento.
  Il  testo unico degli enti locali, Capo III denominato Garanzie per
mutui  e  prestiti,  con  l'art.  206  disciplina  il  rilascio della
delegazione  di  pagamento  quale  forma di garanzia per il pagamento
delle rate di ammortamento di mutui e prestiti.
  Il  rilascio  di  tale titolo giuridico esecutivo e' esplicitamente
riferibile  ai  mutui  e  ai  prestiti. Considerato che gli strumenti
derivati,  cosi'  come  si  evince  dai  punti  1  e 2 della presente
Circolare,  non  rientrano nella fattispecie dei mutui e prestiti ne'
tanto   meno   nell'accezione   piu'   ampia   della  definizione  di
indebitamento,  ne  deriva  che  su  tali  prodotti non devono essere
rilasciate delegazioni di pagamento.
    Roma, 22 giugno 2007
          Il dirigente generale del debito pubblico Cannata