IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  24 novembre  2003,  n.  326,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento  dei  conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-bis
che,  allo  scopo  di  contribuire  alla  realizzazione di interventi
infrastrutturali,  con  priorita'  per quelli connessi alla riduzione
del  rischio  sismico,  e  per  far fronte ad eventi straordinari nei
territori  degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta'
d'arte,  ha  istituito  un apposito Fondoper interventi straordinari,
autorizzando  a  tal  fine  la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362
dell'8 luglio  2004  recante  «Modalita' di attivazione del Fondo per
interventi  straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
istituito  ai  sensi  dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della dotazione del Fondo, e'
stata  destinata  la somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro
100.000.000,00   per   ciascuno   degli   anni   2004  e  2005,  alla
realizzazione  di  interventi  finalizzati alla riduzione del rischio
sismico,  ai  quali  la  medesima  normativa  riconosce  carattere di
priorita',  riservando  l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno
degli  anni  2004  e  2005,  ad interventi di competenza regionale, e
l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005,
ad interventi di competenza statale;
  Vista   la   medesima   ordinanza   n.   3362/2004  con  la  quale,
relativamente  agli interventi di competenza delle regioni e province
autonome, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per
l'anno  2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei
relativi finanziamenti;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
6 giugno  2005  recante  «Assegnazione alla regione Marche di risorse
finanziarie, ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 167 del 20 luglio 2005;
  Considerato  che  le risorse finanziarie di cui al predetto decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri del 6 giugno 2005 sono
state regolarmente trasferite alla regione;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505
del  9 marzo  2006  recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo
per  interventi  straordinari  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri,  istituito  ai  sensi  dell'art.  32-bis  del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre  2003,  n.  326»  con  la  quale, tra l'altro, sono state
modificate  alcune  scadenze temporali al fine di assicurare una piu'
proficua  gestione  delle  risorse  assegnate alle regioni e province
autonome;
  Viste  le  risultanze  della  riunione del 4 maggio 2006 tenutasi a
Roma  tra il Dipartimento della protezione civile ed i rappresentanti
regionali  e  la  successiva  nota  del  capo  del Dipartimento della
protezione  civile  n.  DPC/SSN/28937  del 6 giugno 2006 con la quale
sono   stati   forniti   i  chiarimenti  in  merito  agli  interventi
sostituitivi di quelli non affidati nei termini prescritti;
  Viste  le  note della regione Marche n. 233144 del 13 ottobre 2006,
n. 246953 del 3 novembre 2006 e n. 253819 del 15 novembre 2006 con le
quali  e'  stata  comunicata  l'impossibilita' alla pubblicazione del
bando  di  gara  per  n.  3  interventi  finanziati  con  decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 per un totale
di  euro 263.531,00 ed e' stata trasmessa la proposta di utilizzo del
predetto importo per n. 2 interventi sostitutivi;
  Considerato   che   tali  sostituzioni  non  comportano  variazioni
dell'importo  complessivamente  assegnato  alla regione Marche stessa
con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
6 giugno 2005;
  Ritenuto,  sulla  base  dell'esito delle risultanze istruttorie, di
poter   procedere   al   finanziamento   di  2  nuovi  interventi  di
adeguamento/miglioramento sismico nella regione Marche per un importo
complessivo di euro 263.531,00;
  Visto  il  comma 2  del  richiamato  art.  32-bis del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre  2003,  n.  326,  che  stabilisce  che  con  decreto  del
Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,  sentito  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze, vengono individuati gli interventi da
realizzare,   gli   enti   beneficiari  e  le  risorse  da  assegnare
nell'ambito della disponibilita' del Fondo;
  Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli  interventi  di adeguamento/miglioramento sismico riportati
nell'allegato   1  del  presente  decreto,  gia'  finanziati  con  il
precedente  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del
6 giugno   2005,   sono   annullati  ed  il  relativo  finanziamento,
complessivamente pari ad euro 263.531,00 resta assegnato alla regione
Marche     per     il     finanziamento     degli    interventi    di
adeguamento/miglioramento   sismico   riportati  nell'allegato  2  al
presente decreto.