IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  24 novembre  2003,  n.  326,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento  dei  conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-bis
che,  allo  scopo  di  contribuire  alla  realizzazione di interventi
infrastrutturali,  con  priorita'  per quelli connessi alla riduzione
del  rischio  sismico,  e  per  far fronte ad eventi straordinari nei
territori  degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta'
d'arte,  ha  istituito un apposito Fondo per interventi straordinari,
autorizzando  a  tal  fine  la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
9 dicembre  2002  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362
dell'8 luglio  2004  recante  «Modalita' di attivazione del Fondo per
interventi  straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
istituito  ai  sensi  dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della dotazione del Fondo, e'
stata  destinata  la somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro
100.000.000,00   per   ciascuno   degli   anni   2004  e  2005,  alla
realizzazione  di  interventi  finalizzati alla riduzione del rischio
sismico,  ai  quali  la  medesima  normativa  riconosce  carattere di
priorita',  riservando  l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno
degli  anni  2004  e  2005,  ad interventi di competenza regionale, e
l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005,
ad interventi di competenza statale;
  Vista   la   medesima   ordinanza   n.   3362/2004  con  la  quale,
relativamente  agli interventi di competenza delle regioni e province
autonome, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per
l'anno  2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei
relativi finanziamenti;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2354
del  6 giugno  2005  recante «Assegnazione alla provincia autonoma di
Trento   di  risorse  finanziarie,  ai  sensi  dell'art.  32-bis  del
decreto-legge    30 settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre  2003,  n. 326», pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 166 del 19 luglio
2005;
  Considerato  che  le risorse finanziarie di cui al predetto decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri del 6 giugno 2005 sono
state regolarmente trasferite alla provincia autonoma;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505
del  9 marzo  2006  recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo
per  interventi  straordinari  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri,  istituito  ai  sensi  dell'art.  32-bis  del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre  2003,  n.  326»  con  la  quale, tra l'altro, sono state
modificate  alcune  scadenze temporali al fine di assicurare una piu'
proficua  gestione  delle  risorse  assegnate alle regioni e province
autonome;
  Viste  le  risultanze  della  riunione del 4 maggio 2006 tenutasi a
Roma  tra il Dipartimento della protezione civile ed i rappresentanti
regionali  e  la  successiva  nota  del  capo  del Dipartimento della
protezione  civile  n.  DPC/SSN/28937  del 6 giugno 2006 con la quale
sono   stati   forniti   i  chiarimenti  in  merito  agli  interventi
sostituitivi di quelli non affidati nei termini prescritti;
  Viste le note della provincia autonoma di Trento n. 4411/06/D327/LC
dell'8 settembre  2006,  n.  5194/06/D327/LC del 13 ottobre 2006 e n.
6060/06/D327/LC del 21 novembre 2006 con le quali e' stato comunicata
l'impossibilita'  alla  pubblicazione  del  bando di gara per l'unico
intervento  finanziato  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  2354/2005  per euro 425.969,00 ed e' stata trasmessa la
proposta di utilizzo del predetto importo;
  Considerato  che  la  provincia  autonoma  di Trento ha avanzato la
proposta  di  utilizzare  la  somma  prevista  per  l'intervento  non
attivato   nei   tempi  prescritti  per  il  finanziamento  di  nuovi
interventi di adeguamento sismico di un ospedale provinciale;
  Considerato   che   tali  sostituzioni  non  comportano  variazioni
dell'importo   complessivamente  assegnato  alla  provincia  autonoma
stessa  con  il  predetto  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 2354/2005;
  Ritenuto,  sulla  base  dell'esito delle risultanze istruttorie, di
poter  procedere  al finanziamento di nuovi interventi di adeguamento
sismico di un ospedale provinciale per un importo complessivo di euro
425.969,00;
  Visto  il  comma 2  del  richiamato  art.  32-bis del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre  2003,  n.  326,  che  stabilisce  che  con  decreto  del
Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,  sentito  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze, vengono individuati gli interventi da
realizzare,   gli   enti   beneficiari  e  le  risorse  da  assegnare
nell'ambito della disponibilita' del Fondo;
  Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'intervento  di  adeguamento sismico riportato nell'allegato 1
del  presente  decreto, gia' finanziato con il precedente decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 2354 del 6 giugno 2005, e'
annullato  ed  il  relativo  finanziamento,  complessivamente pari ad
euro 425.969,00 resta assegnato alla provincia autonoma di Trento per
il  finanziamento  degli  interventi di adeguamento sismico riportati
nell'allegato 2 al presente decreto.