IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visti  l'art.  43  del  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme
giuridiche  sulla  rappresentanza  e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,  approvato con regio
decreto  30 ottobre  1933,  n.  1611,  nonche'  l'art.  1 della legge
16 novembre  1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n.
103;
  Considerata  l'opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato
ad   assumere   il   patrocinio   dell'Agenzia   per   la  protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Di  concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle
finanze;
                              Decreta:

  L'Avvocatura   dello   Stato   e'   autorizzata   ad   assumere  la
rappresentanza   e   la   difesa   dell'Agenzia   per  la  protezione
dell'ambiente  e  per i servizi tecnici; nei giudizi attivi e passivi
avanti   le   autorita'   giudiziarie,   i   collegi   arbitrali,  le
giurisdizioni amministrative e speciali.
  Il  presente  decreto  sara' sottoposto alle procedure di controllo
previste   dalla   normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 5 aprile 2007
           Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi

                Il Ministro della giustizia Mastella

      Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2007
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 6, foglio n. 322