IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                            DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, concernente
norme  di  semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore aggiunto,
nonche'   di   modernizzazione   del   sistema   di   gestione  delle
dichiarazioni  e,  in  particolare,  l'art. 12, comma 5, del predetto
decreto il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  possono  essere  modificati  i termini riguardanti gli
adempimenti  dei  contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti
in base allo stesso decreto;
  Visto  il  regolamento  recante  le  modalita' per la presentazione
delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta
sul   valore   aggiunto   e  all'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  il  decreto  legislativo  15 dicembre  1997, n. 446, recante
l'istituzione  e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive  (IRAP) e, in particolare, l'art. 19 dello stesso decreto,
che disciplina l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini
della medesima imposta;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999,
n.  542,  con  il  quale  sono  state  apportate  modificazioni  alle
disposizioni  relative  alla  presentazione  delle  dichiarazioni dei
redditi,   dell'imposta   regionale   sulle  attivita'  produttive  e
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  e, in particolare, l'art. 4 del
predetto  decreto,  il  quale  prevede che i soggetti non tenuti alla
presentazione   della   dichiarazione   dei   redditi  presentano  la
dichiarazione   ai   fini   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive entro i termini di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322, con le
modalita' di cui all'art. 3 del medesimo decreto;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  finanze  31 luglio 1998,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del  12 agosto 1998,
concernente  le  modalita'  tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazione e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre
a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come
modificato  dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306 del 31 dicembre 1999,
nonche'  dal  decreto  del  Ministero  delle  finanze  29 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
  Visti  i decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio 2000, 21 dicembre 2000
e  19 aprile  2001, con i quali sono stati individuati altri soggetti
abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
  Visto  il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il quale
e' stato approvato il regolamento recante norme di assistenza fiscale
resa  dai  Centri  per  l'assistenza  fiscale  per le imprese e per i
dipendenti,  dai  sostituti  d'imposta  e dai professionisti ai sensi
dell'art.  40  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e, in
particolare,  l'art.  13 del medesimo decreto concernente modalita' e
termini di presentazione della dichiarazione dei redditi;
  Visto  l'art.  16  del citato decreto ministeriale n. 164 del 1999,
concernente l'assistenza fiscale prestata dai Caf- dipendenti;
  Visto  l'art.  7-quinquies  del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248,  concernente  la  competenza  in materia di assistenza fiscale e
norme di coordinamento;
  Visti  i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con
i  quali  sono  stati  approvati  i  modelli  di dichiarazione con le
relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2007, per
il  periodo  d'imposta  2006,  ai  fini  delle  imposte  sui redditi,
dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini  dell'applicazione  dei  parametri, della comunicazione dei dati
rilevanti  ai  fini  dell'applicazione degli indicatori di normalita'
economica  da utilizzare per il periodo d'imposta 2006, nonche' della
scheda   da  utilizzare  ai  fini  delle  scelte  della  destinazione
dell'otto  e  del  cinque  per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti
esonerati  dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi
dell'art.  1,  quarto  comma,  lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  Vista  la  legge  27 dicembre 2000, n. 212, recante disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente
l'attribuzione  all'on.  prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Considerate  le richieste avanzate dagli operatori della fiscalita'
al  tavolo  tecnico istituito dal Vice-Ministro dell'economia e delle
finanze on. Vincenzo Visco, i quali hanno sottolineato in particolare
la  complessita'  delle novita' introdotte dal decreto-legge 4 luglio
2006,  n.  223,  convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1
della  legge  4 agosto  2006, n. 248, nonche' dalla legge 27 dicembre
2006,  n.  296, e il loro forte impatto sugli adempimenti legati alla
predisposizione della dichiarazione;
  Considerato  che il differimento dei termini di presentazione delle
dichiarazioni  si  rende  opportuno al fine di consentire il rispetto
degli  adempimenti  connessi alla presentazione della dichiarazione e
all'invio  telematico  dei  relativi dati da parte degli intermediari
abilitati;
  Sulla proposta del Vice Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:

                               Art. 1.
Termine   per  la  presentazione  delle  dichiarazioni  dei  redditi,
                dell'IRAP e dell'IVA per l'anno 2006

  1.  I  soggetti di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  per  i  quali i termini di
presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, scadono
nel  periodo  dal  1° maggio  2007 al 9 settembre 2007, presentano le
dichiarazioni   in   via   telematica,  direttamente  o  tramite  gli
incaricati  di  cui  all'art.  3,  commi 2-bis  e  3  del decreto del
Presidente   della  Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322,  entro  il
10 settembre 2007.
  2.  I  soggetti  di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  per  i  quali i termini di
presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, redatte
sui  modelli  approvati  nell'anno 2007, scadono fino al 24 settembre
2007,  presentano  le dichiarazioni in via telematica, direttamente o
tramite gli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22 luglio  1998, n. 322, entro il
25 settembre 2007.
  3.  Le  persone  fisiche  titolari di reddito d'impresa o di lavoro
autonomo,  i  soggetti  che  detengono  partecipazioni ai sensi degli
articoli 5 e 116 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre  1986,  n. 917, nonche' i produttori agricoli titolari di
reddito agrario di cui all'art. 32 del medesimo decreto presentano le
dichiarazioni  in  via telematica, compresa quella unificata, redatte
sui  modelli  approvati  nell'anno  2007,  direttamente o tramite gli
incaricati  di  cui  all'art.  3,  commi 2-bis  e  3  del decreto del
Presidente   della  Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322,  entro  il
25 settembre 2007.
  4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, comma 1, lettera
e-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 presentano in
via  telematica la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive,  redatta sul modello approvato nell'anno 2007,
entro il 25 settembre 2007.