IL CAPO
              del Dipartimento per le politiche fiscali
             del Ministero dell'economia e delle finanze
                           di concerto con
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Visto  l'art.  16  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 luglio  1997, n. 241, cosi' come
integrato  dall'art.  1  del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
490, concernente la riforma della disciplina del Centri di assistenza
fiscale, di seguito denominati C.A.F.;
  Visti  gli articoli 3-bis, comma 10 e 7-quinquies del decreto-legge
del  30 settembre  2005 n. 203, convertito dalla legge del 2 dicembre
2005  n.  248,  che hanno esteso la facolta' di prestare l'assistenza
fiscale   prevista   dall'art.   34,   comma 4,  del  citato  decreto
legislativo  n.  241  del 1997 agli iscritti nell'albo dei consulenti
del  lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e nell'albo dei
dottori  commercialisti  e  degli esperti contabili di cui al decreto
legislativo   28 giugno   2005   n.   139,   di   seguito  denominati
«professionisti abilitati»;
  Visto l'art. 38, comma 1, dei citato decreto legislativo n. 241 del
1997,  cosi'  come modificato dall'art. 1, comma 333, della legge del
27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale per le attivita' di cui al
comma 4  dell'art.  34 dello stesso decreto, ai C.A.F. e, a decorrere
dall'anno  2006,  ai  professionisti  abilitati  spetta un compenso a
carico  del  bilancio  dello  Stato  nella  misura  di Euro 12,91 per
ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;
  Visto l'art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del
1997,  in  base al quale per le attivita' di cui al comma 2 dell'art.
37  dello stesso decreto, ai sostituti d'imposta spetta un compenso a
carico  del  bilancio  dello  Stato  nella  misura  di Euro 10,33 per
ciascuna dichiarazione,elaborata e trasmessa;
  Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31
maggio  1999,  n. 164, che prevede che il compenso di cui all'art. 38
del  citato  decreto legislativo n. 241 del 1997 venga corrisposto in
misura   doppia   per   la  predisposizione  e  l'elaborazione  delle
dichiarazioni in forma congiunta;
  Visto l'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del
1997,  in  base  al quale la misura dei compeni previsti nel medesimo
articolo va adeguata ogni anno, con l'applicazione di una percentuale
pari  alla  variazione  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le
famiglie   di  operai  ed  impiegati  accertata  dall'ISTAT  rilevata
nell'anno precedente;
  Visto il decreto interministeriale del 1° agosto 2001, con il quale
si  e' proceduto ad adeguare i suddetti compensi spettanti ai C.A.F.,
applicando  la  variazione  percentuale verificatasi negli indici dei
prezzi  al  consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno
1999 e l'anno 2000 pari 2,6%, elevandone la misura da L. 25.000 (Euro
12,91)  a  L.  25.650 (Euro 13,25) per ciascuna dichiarazione modello
730/2000  elaborata  e trasmessa ai sensi del comma 1 del citato art.
38  e da L. 20.000 (Euro 10,33) a L. 20.520 (Euro 10,60) per ciascuna
dichiarazione  modello  730/2000  elaborata  e trasmessa ai sensi del
comma 2 dell'art. 38;
  Visti  i decreti interdirigenziali dei capi del Dipartimento per le
politiche  fiscali e del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato  con  i  quali,  dall'anno  2002. si e' proceduto ad adeguare i
compensi   spettanti  ai  citati  C.A.F.,  applicando  la  variazione
percentuale  verificatasi  negli  indici dei prezzi al consumo per le
famiglie  di operai ed impiegati, per ciascuna dichiarazione, modello
730 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2, dell'art. 38;
  Visto  l'ultimo decreto interdirigenziale dei capi del Dipartimento
per le politiche fiscali e del Dipartimento della Ragioneria generale
dello  Stato  del  19 aprile  2006  con  il  quale si e' proceduto ad
adeguare  i  compensi  spettanti  ai  citati  C.A.F.,  applicando  la
variazione  percentuale  verificatasi  negli  indici  dei  prezzi  al
consumo  per  le  famiglie  di  operai ed impiegati tra l'anno 2004 e
l'anno  2005,  pari  al + 1,7 %, elevandone la misura da Euro 14,62 a
Euro  14,87  per  ciascuna dichiarazione modello 730/2005 elaborata e
trasmessa  ai  sensi del comma 1 del citato art. 38 e da Euro 11,69 a
Euro 11,89  per  ciascuna dichiarazione, modello 730/2005 elaborata e
trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;
  Visto il decreto interdirigenziale dei capi del Dipartimento per le
politiche  fiscali e del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato,  di  concerto  con  il  Ragioniere  generale  dello  Stato del
23 febbraio  2004,  con il quale sono state stabilite le modalita' di
erogazione  del  compenso  spettante  ai  C.A.F.  per  l'attivita' di
assistenza fiscale svolta nell'anno 2003 e successivi;
  Vista  la nota del 29 gennaio 2007, n. 615, con la quale l'Istituto
nazionale  di  statistica ha comunicato che la variazione percentuale
verificatasi  negli  indici  dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati nell'anno 2005 risulta pari al 2,0 %;
  Considerato  che  a norma dell'art. 38, comma 3, del citato decreto
legislativo  n.  241  del  1997,  occorre  adeguare  alla  variazione
percentuale  del  2,0%  a  misura  unitaria del compenso spettante ai
C.A.F.;,  ai  sostituti  d'imposta  e ai professionisti abilitati per
l'attivita' prestata nell'anno 2006;
  Vista la nota 10 luglio 2001, n. 3-7557, con la quale l'Ufficio del
coordinamento  legislativo-finanze  ha osservato, tra l'altro, che il
presente  atto  consiste  in  un  mero adeguamento statistico operato
sulla  base di un parametro oggettivamente predeterminato dalla legge
e  che,  pertanto,  tale  atto  puo'  essere ricondotto nell'area dei
provvedimenti di carattere gestionale;
  Considerato  che  in  mancanza  del  capo  del  Dipartimento per le
politiche  fiscali  l'esercizio  delle  attribuzioni  per  il caso di
vacanza   di   posto   spettano  al  dirigente  preposto  all'Ufficio
dirigenziale  di  livello  generale di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente  delle  Repubblica  del  26 marzo 2001, n. 107, in ragione
della  materia  sottesa  al provvedimento da adottare che nel caso di
specie e' del direttore dell'Ufficio amministrazione delle risorse;
  Sentita l'Agenzia delle entrate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  compenso  di  Euro  14,87 spettante, ai sensi dell'art. 38,
comma 1,  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai C.A.F. e
ai  professionisti  abilitati,  per  ciascuna  dichiarazione  modello
730/2006  elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del
citato art. 38, a Euro 15,17;
  2. Il  compenso  di  Euro  11,89  spettante, ai sensi dell'art. 38,
comma 2,  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti
d'imposta  per  ciascuna  dichiarazione  modello 730/2006 elaborata e
trasmessa,  e'  elevato,  ai  sensi del comma 3 del citato art. 38, a
Euro 12,13;
  3. Per  la  predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni di
cui  ai  commi 1 e 2 in forma congiunta il compenso e' determinato in
misura doppia.