IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio
1992,  concernente  disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della
comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;
  Visto  l'art.  36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 che al fine
di  assicurare la continuita' territoriale per la Sardegna e le isole
minori  della  Sicilia  assegna  al  Ministro  dei  trasporti e della
navigazione  oggi  Ministro  dei trasporti, la competenza di disporre
con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del regolamento
CEE  n.  2408/92,  l'imposizione  degli  oneri  di  servizio pubblico
relativi agli scali contemplati nello stesso articolo;
  Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. che ha esteso
le  disposizioni  emanate  dall'art. 36 della legge n. 144/1999 anche
agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;
  Visto  l'art.  1,  comma 269,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311
che,  per  assicurare  la continuita' territoriale degli aeroporti di
Trapani, Pantelleria e Lampedusa ha assegnato risorse finanziarie per
complessivi 10 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007;
  Visto  il  decreto  ministeriale n. 9 del 22 marzo 2006, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  84  del  10 aprile  2006,  avente per
oggetto»  Imposizione  degli oneri di. servizio pubblico sulla tratta
Pantelleria-Trapani e viceversa»;
  Visto  il verbale della Conferenza di servizi del 26 luglio 2005 in
cui  la  regione  Sicilia  ha  dichiarato  di  voler  cofinanziare la
continuita'  territoriale della Sicilia con un ammontare di 5 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni d'intervento;
  Vista  la  comunicazione  pubblicata  nella G.U.U.E. n. C 112/4 del
12 maggio 2006;
  Considerato   che   nessun   vettore   aereo   ha   dichiarato   la
disponibilita'  ad  operare la rotta Pantelleria-Trapani e viceversa,
senza compensazione;
  Visto  il  bando  di gara pubblicato nella G.U.U.E. n. C 113/21 del
13 maggio  2006  ai  sensi  dell'art.  4, paragrafo 1, lettera d) del
Regolamento  CEE  2408/92  per la gestione dei servizi di linea sulla
rotta Pantelleria-Trapani e viceversa;
  Vista la nota n. 0038583/DIRGEN/DG del 15 giugno 2006 del direttore
generale  dell'ENAC,  con la quale e' stata costituita la Commissione
con   l'incarico   di  procedere  all'esame  delle  offerte  ed  alla
conseguente  proposta  di  affidamento dei servizi di trasporto aereo
sulla rotta sopra indicata;
  Visti i verbali del 14 giugno 2006, della sopra citata Commissione;
  Vista  la  nota  n.  02/SIC  del  15 giugno  2006 della Commissione
suddetta  che  propone  di  affidare alla compagnia aerea Meridiana i
servizi aerei sulla rotta Pantelleria - Trapani e viceversa;
  Visto  il ricorso n. 5982/06 presentato al TAR Lazio dalla soc. Air
One  avverso  il  verbale n. 2 della Commissione di valutazione delle
offerte  per  la  gara sopracitata nel quale veniva individuato quale
migliore offerente il vettore Meridiana;
  Vista  l'ordinanza  del  TAR Lazio sez. III ter n. 3934/2006 che ha
respinto l'istanza di sospensiva dell'efficacia del verbale predetto;
  Vista  l'ordinanza  del  Consiglio di Stato sezione VI n. 3617/2006
che   accoglie   l'appello   presentato   dalla   soc.  Air  One  per
l'annullamento  dell'ordinanza  del  TAR Lazio sopra citata, accoglie
l'istanza  cautelare  in  primo  grado  e  contestualmente dispone la
trasmissione  della  medesima  ordinanza al TAR, sez. III ter, per la
fissazione dell'udienza di merito;
  Visto  l'accordo sottoscritto in data 19 marzo 2007 dai vettori Air
One  e  Meridiana,  presso  il  Dipartimento  per la navigazione e il
trasporto marittimo e aereo del Ministero dei trasporti, con il quale
entrambi  i vettori, solo in qualita' di aggiudicatari delle gare per
l'affidamento dei servizi onerati sulle rotte siciliane, accettano:
    la   Meridiana   di  attivare  il  servizio  di  trasporto  aereo
Pantelleria - Trapani, l'Air One di attivare il servizio di trasporto
aereo  sulle rotte Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo
e   viceversa,  Lampedusa-Catania  e  viceversa,  Pantelleria-Roma  e
viceversa, Lampedusa-Roma e viceversa;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  n. 0000013/DISPDG/DG del 20 marzo
2007,  con  il  quale  l'ENAC  ha  approvato  gli  atti di gara ed ha
aggiudicato al vettore Meridiana l'esercizio dei servizi di trasporto
aereo  sulla rotta Pantelleria-Trapani e viceversa, sulla base di una
offerta  economica pari a Euro 2.484.400,00 annui comprensivi di IVA,
con  una  riduzione  del  9,39 % sull'importo a base di gara, pari ad
Euro 2.741.880,00 annui comprensivi di IVA;
  Vista  la  nota  n. D.G.I.b.m.p. 020-2007 del 29 marzo 2007, con la
quale  la  soc.  Air  One rinuncia al giudizio pendente presso il TAR
Lazio (ricorso n. 5982/2006);
  Vista la nota n. DAG/LEG: 89 del 30 marzo 2007 con la quale la Soc.
Meridiana  rinuncia al giudizio pendente presso il TAR Lazio (ricorso
n. 1869/2007);
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2007, con il quale e' stata
abrogata  la  preesistente  imposizione di oneri di servizio pubblico
sulla   medesima   rotta,  effettuata  con  il  decreto  ministeriale
11 gennaio 2002;
  Ritenuto   che   ai   sensi   dell'art.  1,  comma 3,  del  decreto
ministeriale  22 marzo 2006 occorre stabilire la data dalla quale gli
oneri  di  servizio  pubblico sulla rotta sopra specificata divengono
obbligatori;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  reso  esecutivo  l'esito  della  gara  esperita  dall'ENAC  per
l'esercizio della rotta Pantelleria-Trapani e viceversa, dallo stesso
ente  aggiudicata  al  vettore  Meridiana con decreto dirigenziale n.
00000/13/DG  del  20 marzo  2007, giusta quanto riportato nei verbali
dell'apposita Commissione nominata con la nota indicata in premessa.