IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3385  del  10  dicembre  2004,  n. 3413 21 marzo 2005, n. 3469 del 13
ottobre  2005, n. 3520 del 2 maggio 2006, n. 3534 del 25 luglio 2006,
n. 3536 del 28 luglio 2006 e n. 3591 del 24 maggio 2007, adottate per
fronteggiare  la  situazione  di  criticita'  conseguente agli eventi
sismici  che  hanno  colpito il territorio della provincia di Brescia
nella notte del 24 novembre 2004;
  Vista  la nota del 31 maggio 2007, con la quale il presidente della
regione  Lombardia,  in  considerazione della scadenza dello stato di
emergenza, fissata al 30 giugno 2007, ha rappresentato l'esigenza che
siano disciplinate le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli
interventi  finalizzati  a  conseguire  il definitivo superamento del
contesto  critico  determinato  dagli  eventi sismici del 24 novembre
2004;
  Considerato,  tuttavia,  che  permane  una  diffusa  situazione  di
criticita',  sicche'  occorre  adottare  ogni iniziativa utile per il
completamento  degli  interventi  in  atto,  anche  in un contesto di
necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;
  Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di assicurare continuita' alle
attivita'  poste  in  essere  in  regime straordinario finalizzate al
definitivo superamento del contesto critico in esame;
  Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile  ex  art.  5,  comma  3,  della legge n. 225 del 1992, con cui
consentire   al  Commissario  delegato  di  procedere  al  definitivo
completamento  degli interventi finalizzati al definitivo superamento
del  contesto  critico  in  atto  nel  territorio  della provincia di
Brescia;
  Acquisita l'intesa della regione Lombardia;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  L'assessore  alle Reti, servizi di pubblica utilita' e sviluppo
sostenibile  della regione Lombardia e' confermato, fino al 30 giugno
2008,  Commissario  delegato  e  provvede,  in regime ordinario ed in
termini  d'urgenza,  all'attuazione  ed  al completamento di tutte le
iniziative  necessarie  per il definitivo superamento del contesto di
criticita'  determinatosi  a  seguito  degli eventi sismici di cui in
premessa.
  2.   Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza,  il  Commissario  delegato e' autorizzato ad avvalersi dei
soggetti  attuatori e del personale gia' operante presso la struttura
commissariale  ai  sensi  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n. 3385 del 10 dicembre 2004 e successive modifiche ed
integrazioni,  ricorrendone  le condizioni di necessita' e sulla base
delle  vigenti  disposizioni in materia, nonche' della collaborazione
degli  uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle
amministrazioni periferiche dello Stato.
  3. Il Commissario delegato, per le finalita' di cui ai commi 1 e 2,
e'  altresi'  autorizzato  ad  utilizzare  le  risorse presenti sulla
contabilita'  speciale  aperta  ai  sensi dell'art. 7, comma 4, della
citata  ordinanza  di  protezione  civile  n. 3385/2004, e successive
modifiche ed integrazioni.