IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative, al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza della sig.ra Sanna Maria Grazia, nata il 9 agosto 1976 a Sassari, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di «avvocato» in Italia; Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Dottore in giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di Sassari in data 12 marzo 2001 e che detto titolo e' stato altresi' omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educacion y Ciencia» spagnolo del 12 luglio 2005; Considerato che l'istante e' iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona» (Spagna) dal 12 dicembre 2006; Preso atto che la sig.ra Sanna ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Sassari in data 3 luglio 2003; Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionalerichiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 12 aprile 2007; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota scritta in atti; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Sanna Maria Grazia, nata il 9 agosto 1976 a Sassari, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.