IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative,  al  sistema  generale  di  riconoscimento delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Sanna Maria Grazia, nata il 9 agosto
1976  a  Sassari,  cittadina  italiana, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo  professionale di «Abogado» ai fini dell'iscrizione all'albo e
dell'esercizio della professione di «avvocato» in Italia;
  Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  «Dottore  in  giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di
Sassari  in  data  12 marzo 2001 e che detto titolo e' stato altresi'
omologato  al  titolo  accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho»
con  delibera del «Ministerio de Educacion y Ciencia» spagnolo del 12
luglio 2005;
  Considerato  che  l'istante  e'  iscritto  all'«Ilustre  Colegio de
Abogados de Barcelona» (Spagna) dal 12 dicembre 2006;
  Preso  atto  che  la  sig.ra  Sanna  ha  prodotto il certificato di
compiuta  pratica  forense  rilasciato  dall'Ordine degli avvocati di
Sassari in data 3 luglio 2003;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione    accademico-professionalerichiesta    in    Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  «avvocato» e quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato
dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 12 aprile 2007;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella nota scritta in atti;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Sanna  Maria Grazia, nata il 9 agosto 1976 a Sassari,
cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«Abogado»  di  cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.