IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Onysko Mariya, nata il 30 dicembre 1978 a Truskaviez (Ucraina), cittadina ucraina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale quadriennale in «Pedagogia sociale» conseguito nel giugno 1999 a Kiev (Ucraina) presso l'«Universita' nazionale della cultura e delle belle arti», ai fini dell'accesso all'albo degli «assistenti sociali» - sezione B e l'esercizio in Italia della omonima professione; Preso atto che il titolo accademico in possesso della richiedente e' «condizione necessaria e sufficiente» per l'esercizio della professione di assistente sociale in Ucraina, come confermato dalla dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Kiev; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 maggio 2006, del 15 giugno 2006 e del 12 aprile 2007; Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate; Rilevato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «assistente sociale - sezione B» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare una misura compensativa consistente nello svolgimento di un tirocinio di adattamento della durata di un anno; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo 286/1998 - e successive modifiche - e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la sig.ra Onysko possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Napoli, in data 30 marzo 2004, rinnovato in data 11 febbraio 2003 con validita' fino al 6 aprile 2006, rinnovato fino al 17 giugno 2008 per motivi di lavoro subordinato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Onysko Mariya, nata il 30 dicembre 1978 a Truskaviez (Ucraina), cittadina ucraina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» - sezione B e l'esercizio della omonima professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.