IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Onysko Mariya, nata il 30 dicembre
1978  a Truskaviez (Ucraina), cittadina ucraina, diretta ad ottenere,
ai  sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n.  115/1992,  il  riconoscimento del titolo accademico-professionale
quadriennale in «Pedagogia sociale» conseguito nel giugno 1999 a Kiev
(Ucraina) presso l'«Universita' nazionale della cultura e delle belle
arti»,  ai  fini  dell'accesso  all'albo degli «assistenti sociali» -
sezione B e l'esercizio in Italia della omonima professione;
  Preso  atto  che il titolo accademico in possesso della richiedente
e'  «condizione  necessaria  e  sufficiente»  per  l'esercizio  della
professione  di  assistente sociale in Ucraina, come confermato dalla
dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Kiev;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 23 maggio 2006, del 15 giugno 2006 e del 12 aprile 2007;
  Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di
categoria nelle sedute sopra indicate;
  Rilevato    che    sussistono    differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione di «assistente sociale - sezione B» e quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui appare necessario applicare una misura
compensativa   consistente  nello  svolgimento  di  un  tirocinio  di
adattamento della durata di un anno;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti   gli   articoli 6  del  decreto  legislativo  286/1998  -  e
successive  modifiche - e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle
quote  relative  ai  flussi di ingresso nel territorio dello Stato di
cui  all'art.  3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta
per  i  cittadini  stranieri  gia'  in  possesso  di  un  permesso di
soggiorno  per  lavoro  subordinato,  lavoro  autonomo  o  per motivi
familiari;
  Considerato  che la sig.ra Onysko possiede un permesso di soggiorno
rilasciato dalla Questura di Napoli, in data 30 marzo 2004, rinnovato
in  data  11 febbraio  2003  con  validita'  fino  al  6 aprile 2006,
rinnovato fino al 17 giugno 2008 per motivi di lavoro subordinato;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Onysko  Mariya, nata il 30 dicembre 1978 a Truskaviez
(Ucraina), cittadina ucraina, e' riconosciuto il titolo professionale
di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli  «assistenti  sociali»  - sezione B e l'esercizio della omonima
professione  in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.