IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a   norma.  dell'art.  1,  comma 6  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998
-  e  successive  integrazioni  -  che  prevede  l'applicabilita' del
decreto  legislativo  stesso  anche  ai  cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Strumia Francesca, nata il 4 ottobre
1980  a  Torino,  cittadina  italiana,  diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999,  n.  394  in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del decreto
legislativo  27 gennaio  1992,  n.  115, il riconoscimento del titolo
professionale  di  «Attorney  and  Counselor  at  Law»  di  cui e' in
possesso dal 25 maggio 2006, come attestato dalla «Appellate Division
of  the  Supreme  Court  of  the  State  of New York - Third Judicial
Department»,  ai  fini  dell'accesso  all'albo ed esercizio in Italia
della professione di «avvocato»;
  Considerato  che  la  sig.ra  Strumia  ha  conseguito  la Laurea in
Giurisprudenza  in  data  20  ottobre 2003 presso l'Universita' degli
studi  di  Torino ed il titolo accademico «Master of Laws» rilasciato
dalla  «Harvard  Law  University» - di Cambridge, Massachusetts (USA)
nell'anno 2005;
  Preso  atto  che  la  richiedente  ha  prodotto  il  certificato di
compiuta  pratica  forense  rilasciato  dall'Ordine degli avvocati di
Torino in data 21 novembre 2005;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  «avvocato» e quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 12 aprile 2007;
  Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di
categoria nella nota scritta in atti;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
  Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Strumia  Francesca,  nata il 4 ottobre 1980 a Torino,
cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
«avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.