IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003  n.  269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17. 06. 4 al n.
1154  del  registro  visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio
presso il Ministero della salute;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  48,  comma 33,  legge  24 novembre 2003, n. 326, che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal
Servizio    sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari   di
autorizzazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  142  del
21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (
e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernenti  i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della direttiva
2003/94/CE;
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione
delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
  Vista  la  determinazione  AIFA  del 3 luglio 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;
  Visto il decreto con il quale la societa' Teva Pharma Italia S.r.l.
e'  stata  autorizzata  all'immissione  in  commercio  del medicinale
«Simvastatina Teva»;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione della confezione da 20 compresse da 10 mg;
  Visto  il  parere  della commissione consultiva tecnico-scientifica
del 13/14 marzo 2007;
  Vista  la  deliberazione  n.  9  del 28 marzo 2007 del consiglio di
amministrazione   dell'AIFA   adottata   su  proposta  del  direttore
generale;
                             Determina:

                               Art. 1.
            Classificazione ai fini della rimborsabilita'

  Il  medicinale  SIMVASTATINA  TEVA  (simvastatina) nelle confezioni
sotto indicate e' classificato come segue:
    confezione:  10  mg  compresse rivestite con film 20 compresse in
blister   PVC/PVDC  trasparente  in  pellicola  di  AL  -  A.I.C.  n.
036616035/M (in base 10), 12XFV3 (in base 32);
    classe di rimborsabilita': «A» nota 13;
    prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,72 euro;
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) 7,79 euro.