IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998
come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita'
del  decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Camurri Vargas Paola Marisol, nata a
Cordoba (Argentina) il 25 marzo 1978, cittadina argentina, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale   di   psicologa,  conseguito  in  Argentina,  ai  fini
dell'accesso  all'albo  ed  esercizio  in Italia della professione di
psicologa;
  Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«Licenciatura  en  Psicologa» presso l'«Universidad de Cordoba» il 1°
ottobre 2003 come attestato in data 18 dicembre 2003;
  Considerato  che  la richiedente e' iscritta presso il «Collegio de
Psicologos  de  la  Provincia  di Cordoba» con il numero di matricola
4470 dal 18 novembre 2004;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 12 aprile 2007;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria, nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e professionale della richiedente appare completa ai fini
dell'iscrizione  nella  sezione  A  dell'albo  degli  psicologi e che
pertanto   non   sia   necessaria  l'applicazione  di  alcuna  misura
compensativa;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto legislativo n. 286/1998, cosi'
come  modificato  dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma del decreto
del  Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del
rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio
dello  Stato  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998,
cosi'  come modificato dalla legge n. 189/2002 non e' richiesta per i
cittadini  stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per
motivi familiari, lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura  di  Pesaro-Urbino  rinnovato  in data 10
ottobre 2006, con scadenza il 9 ottobre 2008 per motivi familiari;
                              Decreta:

  Alla   sig.ra   Camurri   Vargas  Paola  Marisol,  nata  a  Cordoba
(Argentina) il 25 marzo 1978, cittadina argentina, e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo  degli  psicologi,  sez. A e l'esercizio della
professione in Italia.
    Roma, 26 giugno 2007
                                          Il direttore generale: Papa