IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi «ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Gamper Elisabeth, nata a Bolzano, il
23  aprile  1976,  cittadina  italiana, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del titolo di «psychologin», conseguito in Austria ai
fini   dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio  della  professione  di
psicologo;
  Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico
di   «Magistra   der   Naturwissenschaften  (Mag.rer.nat)  presso  la
«Naturwissenschaftlichen Fakultat» in data 6 ottobre 2003;
  Considerato   che  l'istante  e'  iscritta  presso  la  «Liste  der
klinischen  Psychologen»  e  nella «Liste der Gesundheitspsychologin»
presso  il  «Bundesministerium fur Gesundheit und Frauen», in data 10
novembre 2005;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 12 aprile 2007;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
  Considerato  che  la  richiedente  ha  una formazione professionale
completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di
psicologo  -  sez. A - come risulta dai certificati prodotti, per cui
non appare necessario applicare le misure compensative;
                              Decreta:

  Alla  sig.ra  Gamper  Elisabeth  nata a Bolzano, il 23 aprile 1976,
cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa
quale  titoli validi per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sez.
A - e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 26 giugno 2007
                                          Il direttore generale: Papa