IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione  e, se del caso, un periodo di adattamento a condizione
che  le  imprese  interessate  abbiano  legalmente commercializzato i
prodotti   in   questione   utilizzando  in  modo  continuativo  tali
denominazioni almeno per i cinque anni precedenti e abbiano sollevato
questo  problema  nel  corso  della  procedura  nazionale  di  cui al
paragrafo 5, primo comma;
  Vista la domanda presentata dall'Associazione fra produttori per la
tutela  della  «Coppa  di  Parma»,  con  sede  in Parma, via Al Ponte
Caprazucca   n.  6/a,  intesa  ad  ottenere  la  registrazione  della
denominazione  «Coppa  di  Parma»,  ai  sensi  dell'art. 5 del citato
regolamento n. 510/2006;
  Vista  la nota protocollo n. 3996 del 3 maggio 2007 con la quale il
Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali ritenendo
che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con la quale l'Associazione fra produttori per la
tutela  della  «Coppa  di  Parma»,  ha chiesto la protezione a titolo
transitorio  della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto
regolamento  (CE)  n.  510/2006,  espressamente  esonerando  lo Stato
italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari
e   forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e  futura,
conseguente  all'eventuale  mancato accoglimento della citata istanza
della   indicazione   geografica   protetta,   ricadendo   la  stessa
esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo
provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello   nazionale,   ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6  del  citato
regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione «Coppa di
Parma», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di
riconoscimento della indicazione geografica protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda avanzata dall'Associazione fra
produttori  per  la  tutela  della  «Coppa  di  Parma»,  assicuri  la
protezione   a   titolo  transitorio  e  a  livello  nazionale  della
denominazione «Coppa di Parma», secondo il disciplinare di produzione
allegato alla nota n. 3996 del 3 maggio 2007, sopra citata;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5, comma 6 del predetto Regolamento
(CE) n. 510/2006, alla denominazione «Coppa di Parma».